TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2010-07-05, n. 201000478
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N. 00478/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00792/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso n. 792 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
- G C s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti L e P Q, con domicilio eletto presso P Q, in Lecce alla via Garibaldi 43;
contro
- il Comune di Muro Leccese, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito;
nei confronti di
- Edil.Cos. s.r.l., in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. A T, con domicilio eletto presso A T, in Lecce alla via Braccio Martello 19;
- Impresa Patella dott.ssa Dora, in persona del l.r. pro tempore, in proprio e quale mandataria della costituenda ATI con la società Pepe s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso Silvestro Lazzari, in Lecce alla via Taranto 92;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del Comune di Muro Leccese n. 169 Registro Generale del 28.4.2010;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, e, segnatamente, dei verbali di gara nella parte in cui la Commissione giudicatrice non ha proceduto all’esclusione delle offerte della società Edil.Cos. s.r.l. e della Ditta Patella Dr.ssa Dora, nonchè nella parte in cui ha attribuito alle stesse il punteggio sull’offerta tecnica migliorativa rispettivamente di punti 52 e 47 ed il punteggio di 44 alla società ricorrente;
- degli atti successivi, ivi compreso il contratto di appalto, ove eventualmente sottoscritto;
- e per il risarcimento dei danni.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti.
Visti gli atti della causa.
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Edil.Cos. s.r.l. ed il relativo ricorso incidentale.
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Impresa Patella.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
Relatore alla camera di consiglio del 1° luglio 2010 il dott. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti L Quinto, Tolomeo e Lazzari.
Rilevato che:
- l’Impresa G C partecipava, classificandosi al terzo posto dietro le controinteressate Edil.Cos. s.r.l. e Ditta Patella Dr.ssa Dora, alla gara bandita dal Comune intimato per l’assegnazione dei “lavori di adeguamento dei recapiti finali della fognatura pluviale che scaricano nel sottosuolo attraverso pozzi assorbenti”;
- la società Edil.Cos., oltre a contestare i rilievi della ricorrente, proponeva anche ricorso incidentale, deducendo, tra l’altro, che quest’ultima doveva essere esclusa dalla procedura per essere la sua offerta non in linea con le previsioni del bando, e, comunque, peggiorativa rispetto al progetto posto a base della gara.
Ritenuto di condividere, sul punto, almeno ad un giudizio reso prima facie, i rilievi della ricorrente incidentale, posto che:
- la lex specialis della gara (cfr. pag. 12 della Relazione generale e tav. 16.10), anche sulla base della normativa di settore (artt. 4 e 113 del d.lgs. n.152 del 2006,che tendono a circoscrivere rigorosamente gli scarichi nel sottosuolo), prevedeva l’eliminazione del pozzo idrovoro di “Masseria Giallini”, laddove il progetto della G C ne prevede il mantenimento, sia pure a scopi particolari (in sostanza dovrebbe entrare in funzione ove si superi un determinato livello nel recapito in località “Pompignano”);
- il Piano di Tutela delle Acque varato dalla Regione Puglia (Delibera n.230 del 2009), pur consentendo tale tipo di scarico in <<casi particolari>>, puntualizza che ciò possa avvenire solo per le ipotesi in cui si abbia <<il superamento di livelli di guardia oltre il quale si avrebbe condizione di allagamento dei centri abitati con reale pericolo per l’incolumità delle persone>>(art.9.6.2.4) : il progetto della G C, invece, non contiene alcuna concreta valutazione su tale ordine di presupposti (<<condizione di allagamento dei centri abitati con reale pericolo per l’incolumità delle persone>>);
- la circostanza che la p.a. abbia previsto una soluzione analoga per il recapito di “via della Resistenza”, infine, non giustifica la delineata irregolarità e/o lacuna progettuale, sia perché la predetta soluzione non è oggetto di censura, sia perché il Comune potrebbe aver svolto, per i due recapiti, valutazioni tecniche differenti con riferimento alla predetta possibilità prevista dal Piano di tutela delle acque.
Ritenuto, dunque, che quanto appena scritto sembra incidere sull’interesse al ricorso principale.