TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-04, n. 201811782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2018-12-04, n. 201811782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201811782
Data del deposito : 4 dicembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2018

N. 11782/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10755/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10755 del 2015, proposto da:
Soc. Thara Srl, Soc. Zanzara Srl, ciascuna in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avvocato G L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via C. Monteverdi N. 20;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' avv. E M, domiciliata in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto sull'istanza di approvazione in variante al PRG del Comune di Roma del programma di trasformazione urbanistica denominato "Piccola Palocco".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la sentenza pronunciata tra le parti nr. 6094 del 24 maggio 2016 e la sentenza di nomina del Commissario ad acta nr. 8862 del 21 luglio 2017;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2018 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Nell’odierno giudizio, le ricorrenti società Thara e Zanzara contestano - mediante il ricorso - l'illegittimità del silenzio dell'amministrazione serbato in relazione ad una loro istanza tendente all’approvazione di un programma di trasformazione urbanistica.

Le ricorrenti, infatti, avevano presentato un piano urbanistico (sui terreni di loro proprietà) allo scopo di localizzare diritti edificatori loro spettanti per compensazione;
il mancato esame (dopo un iter procedimentale favorevole, meglio descritto in sentenza) era dovuto alla decadenza dell'assemblea elettiva che, secondo Roma Capitale, avrebbe giustificato la necessità di una riproposizione del progetto.

Con sentenza nr. 6094/16 il ricorso è stato accolto ordinando all'Amministrazione di provvedere entro 180 giorni dalla notifica della sentenza, essendo stato ritenuto doveroso l’” an” dell'esame, anche se con piena salvezza di ogni valutazione circa l'esito del procedimento, trattandosi di attività di natura discrezionale.

Con sentenza nr. 8862 del 21 luglio 2017, accertato l’inutile decorso dei termini previsti per la sua esecuzione, è stata accolta l’istanza per la nomina di commissario ad acta precisandosi che il giudicato si intenderà eseguito con le modalità ivi meglio prescritte e nei termini disciplinati alle lettere b) (predisposizione di una relazione da parte del Commissario ad acta che comprenda lo schema della convenzione urbanistica), c) (sottoposizione dello schema di cui al punto b) all’approvazione dei competenti organi deliberativi dell’Amministrazione comunale);
c) in caso di omessa esecuzione del punto b), approvazione dello schema di convenzione da parte del Commissario.

E’ stato altresì precisato che l’ottemperanza al giudicato sarà conclusa con l’approvazione della convenzione urbanistica tra le parti (da parte dell’organo comunale avente competenza in tal senso, oppure in suo luogo dal Commissario ad acta), mentre ogni questione attinente alla sua esecuzione rientrerà nella competenza ordinaria dell’Amministrazione.

Il Commissario ad acta è stato nominato nella persona del Direttore della Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con facoltà di delega a uno o più dirigenti o funzionari delle Divisioni della Direzione, o, in caso di indisponibilità di personale avente adeguata qualifica e competenza, del Ministero, da esercitarsi sia congiuntamente sia disgiuntamente e con oneri a carico dell’Amministrazione comunale resistente, che saranno liquidati a completamento dell’incarico previa relazione e prospetto spese ai sensi del DPR 115/2002.

Il Direttore incaricato ha delegato l’Ing. L C, funzionario tecnico in servizio presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (provvedimento n. 9872 del 17.11.2017), che ha provveduto a redigere la relazione e la bozza di convenzione urbanistica di cui al punto b) della sentenza nr. 8862/2017, depositandone copia in atti in data 17 aprile 2018 unitamente ad una puntuale relazione sui contenuti e sui presupposti dello schema (predisposto nel rispetto dei contenuti della delibera dell’Assemblea Capitolina del 23 giugno 2015, n. 32, previ gli adeguamenti necessari alle modifiche legislative del codice dei contratti, richiamato nella suddetta deliberazione con riferimento al dlgs 163/2006, modificandone quindi lo schema in relazione all’intervenuto Dlgs n. 50/2016 con particolare riferimento alle “opere a scomputo”).

Insieme alla relazione è stata depositata la richiesta di liquidazione del compenso da parte del Commissario ad acta, redatta, sulla base del valore della causa, ai sensi del DM 17 giugno 2016 ( Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, pubbl. su GU n.174 del 27 luglio 2016)

La relazione, lo schema di convenzione e gli altri atti prodotti dal Commissario sono stati sottoposti alle parti e presentati per gli adempimenti di cui al punto c) della sentenza nr. 8862/2017 all’Amministrazione comunale in data 28 maggio 2017;
di tali adempimenti viene riferito nella nota del 3 settembre 2018, indirizzata al Comune di Roma, depositata il 18 ottobre 2018, nella quale il Commissario ad acta comunica altresì di non avere ricevuto alcuna notizia circa la conclusione del procedimento amministrativo di approvazione o approvazione con modifiche da parte degli Organi deliberativi dell’Amministrazione comunale.

Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

I) Il Collegio rileva che la relazione del Commissario ad acta e le successive comunicazioni integrano un incidente di esecuzione, dovendosi verificare la sussistenza dei presupposti perché il Commissario stesso – esaurita la prima fase di studio e di predisposizione dello schema di relazione e di convenzione urbanistica di interesse per le parti ricorrenti – provveda alla approvazione della convenzione urbanistica ed alla sua sottoscrizione.

II) Sulla base degli atti comunicati dal Commissario ad acta, non risulta eseguita – nei prescritti termini di 90 giorni, decorrenti dalla trasmissione degli atti del 28 maggio 2018 - la sentenza nr. 8862/2017 relativamente agli adempimenti previsti al punto “c” della stessa, secondo cui l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto deliberare sulla proposta di convenzione urbanistica predisposta dallo stesso Commissario. Né risultano pervenute istanze di proroga o differimento del termine, o comunque indicazioni circa anche solo l’avvenuto avvio delle procedure deliberative (come fissazione dell’argomento all’ordine del giorno dell’organo consiliare competente, discussioni parziali o rinvii), come pure osservazioni circa la necessità di termini ulteriori sulla base della relazione del Commissario che è stata sottoposta all’Amministrazione ai fini della deliberazione.

Specie avendo riguardo a quest’ultima circostanza, devono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti affinchè provveda il Commissario a procedere all’approvazione degli atti deliberativi necessari al convenzionamento. Quest’ultimo, conformemente a quanto previsto al punto “d” della sentenza nr. 8862/2017, si sostituirà agli organi deliberativi dell’Amministrazione ed opererà secondo lo schema procedimentale previsto nella relazione depositata il 17 aprile 2018, con le seguenti precisazioni ed indicazioni.

III) Preliminarmente, il Collegio deve dare atto che la relazione illustrativa predisposta dal Commissario ad acta contiene una esaustiva ed approfondita disamina dei presupposti procedimentali e normativi della proposta in trattazione (pagg. 4-13) cui segue una altrettanto scandita programmazione degli adempimenti necessari al completamento del procedimento e relative stime di tempi (limitandosi a quelle ancora da eseguire, si richiamano gli adempimenti relativi alla partecipazione ex art. 2 Legge Urbanistica Regionale n. 38/1999 e regolamento di cui alla DCC n. 57 del 2.3.2006;
deliberazione di indirizzi al Sindaco ex art. 24 Statuto comunale;
ed altro cui si rinvia infra ), in base alle quali si prevede un periodo di due anni per pervenire all’approvazione finale della convenzione. Si tratta di adempimenti e tempistica illustrati alle parti nella riunione del 5.2.2018 presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici (cui prendevano parte il procuratore delle ricorrenti ed i progettisti dell’Accordo di programma, assente l’Avv. Maggiore per precedenti impegni comunicati il 2.2.2018) all’esito della quale i presenti convenivano circa la stima operata dal Commissario ad acta.

IV) Preso atto di quanto sopra, deve rilevare il Collegio che le previsioni del Commissario ad acta possono trovare conferma con la precisazione che nella tempistica di esecuzione delle diverse fasi procedurali il predetto funzionario dovrà completare l’iter già posto in essere anteriormente alla sentenza nr. 6094 del 24.5.2016 (e quindi con l’approvazione della proposta di indirizzi al Sindaco ex art 24 dello Statuto Comunale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di programma).

V) Ai fini della ordinata ed efficace azione amministrativa di esecuzione del giudicato, inoltre, si stima opportuno fissare il solo termine finale di esecuzione come proposto dal Commissario, invece che termini infraprocedimentali delle singole fasi, così da consentire al Commissario una gestione più flessibile delle attività ed il possibile recupero di tempi conseguente alle fasi che sono descritte come alternative nel programma di cui alla relazione depositata;
mentre il corretto svolgersi del procedimento potrà essere meglio verificato con la riconvocazione delle parti in apposita camera di consiglio (in esito alla quale il Collegio riserva ogni ulteriore indicazione ove ncessaria).

Con riferimento all’elenco predisposto nella relazione d’esame, pagg. da 16 a seguire, dunque, il termine biennale – decorrente dalla comunicazione della presente sentenza – deve intendersi quale termine massimo, da abbreviarsi per ogni fase eventuale che si renderà non necessaria in base all’esito della relativa istruttoria (ad esempio, mancata presentazione di osservazioni in fase di partecipazione popolare a seguito della pubblicazione di cui al punto 10 dell’elenco;
mancanza di rilievi in ordine ai progetti definitivi delle OOUUPP e SS ex punto 16 e così via);
e con l’ulteriore precisazione che per eventuali alterazioni del cronoprogramma che comportino la proroga o il differimento del termine finale, da verificarsi nel contraddittorio con le parti, dovranno essere richieste al Collegio le necessarie istruzioni.

VI) Quanto allo schema di parcella che il Commissario ad acta ha predisposto ai fini della quantificazione del compenso, il Collegio ritiene necessario indicare quanto segue.

Il compenso al Commissario ad acta, come precisato nella sentenza nr. 8862/2017, è regolato dal DPR 115/2002 e quindi dal DM 30.05.2002 (pubblicato su G.U. del 05/08/2002, n. 182) di approvazione delle tabelle per la liquidazione del compenso degli ausiliari del magistrato.

In questo senso è orientata la giurisprudenza del TAR e della Sezione (vedasi, da ultimo, il decreto collegiale nr. 5285 del 14 maggio 2018 e TAR Lazio, Roma, I ter, 22 gennaio 2018, nr. 00753/2018 e TAR Lazio, Roma, II, 30 ottobre 2017, nr. 10804/2017). Invero, in precedenti fattispecie, la Sezione ha ritenuto che, seppure una parte rilevante della giurisprudenza ritiene di applicare ai compensi dei Commissari ad acta nel giudizio amministrativo i parametri di cui al DM nr. 140/2012 (per tutte, vedasi da ultimo CGA, 29 gennaio 2018, nr. 15 e riferimenti ivi contenuti), sussiste la necessità di proseguire nell’applicazione del sistema tariffario disciplinato dal DM 30.05.2002, sulla base del combinato disposto di cui al DPR 115/2002, artt. 57 (a norma del quale al Commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato) 50 (che fissa la misura degli onorari) e 275 (a norma del quale sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 50, la misura degli onorari è disciplinata dalle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n. 352 e dall'articolo 4, della legge 8 luglio 1980, n. 319, come modificato, per gli importi, dal decreto del Ministro di grazia e giustizia 5 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 14 febbraio 1998, n. 37).

Il tema della disciplina da applicarsi ai compensi degli ausiliari del magistrato nel processo amministrativo (inclusi i compensi del Commissario ad acta) è stato approfondito in detti precedenti, precisandosi che l’orientamento volto al mantenimento del sistema tariffario di cui al DPR 11572002 e DM 30.05.2002 è fondato sulle seguenti circostanze, ovvero che (a) i compensi previsti dalla legge 319/80, per quanto riguarda gli ausiliari del magistrato, solo formalmente prendono a riferimento le tariffe professionali (che costituiscono un parametro esterno di riferimento, non di calcolo, per di più da considerarsi quale mero rinvio statico e non dinamico della disciplina, tanto che erano previsti aggiornamenti periodici secondo una disciplina speciale) essendo rivolti a considerare il rilievo pubblicistico della prestazione (con la conseguenza che non si possono ritenere ricompresi nell’effetto abrogativo di cui all’art. 9 della legge 27/2012);
(b) non è pertinente alla fattispecie dei compensi del Commissario ad acta la previsione di cui al DM 140/2012, essendo questi ultimi riferiti alle liquidazioni giudiziali di altro genere di prestazioni;
nonché (c) il medesimo art. 9 della legge 27/2012 pone una chiara ed esplicita norma di chiusura (art. 9, comma 8) secondo la quale “dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” che osta all’applicazione delle tariffe come risultanti dal DM 40/2012 in relazione a compensi gravanti sull’erario, in quanto mediamente più elevate rispetto a quelle scaturenti dall’applicazione del DM 30.05.2012.

Sulla base di tali premesse, non può regolare l’adempimento delle fasi amministrative di approvazione del progetto urbanistico di cui all’odierno giudizio il sistema tariffario di cui al DM 17 aprile 2017 che il Commissario ha utilizzato per calcolare i compensi dovuti.

A tacere della circostanza che quest’ultimo reca previsioni attinenti prestazioni di tipo tecnico-progettuale (mentre gli adempimenti cui il Commissario è chiamato hanno natura precipuamente amministrativa e deliberativa), ciò che osta alla sua applicazione al caso di specie è che il DM 30.05.2002 contempla una apposita disciplina per il compenso delle attività in materia amministrativa che è quella dell’art. 2 delle tabelle allegate al DM 30.05.2002 in relazione al quale il valore della causa deve intendersi come il valore complessivo della progettazione da approvarsi (in quanto “ nei giudizi dinanzi agli organi di giustizia amministrativa, qualora la controversia non abbia a oggetto diritti soggettivi ma l'annullamento di un provvedimento amministrativo, nella determinazione degli onorari a carico del cliente il valore effettivo della controversia dovrà essere determinato tenendo conto degli interessi patrimoniali sostanzialmente perseguiti dalle parti al momento dell'instaurazione del giudizio e in relazione alla specifica vicenda che ne rappresenta l'oggetto ”;
Tribunale di Roma 6 giugno 2012, nr. 11712).

Il calcolo del dovuto, da parte del Commissario, potrà tenere conto delle aliquote massime di cui all’art. 2 cit. e delle maggiorazioni ulteriori previste dal DPR 115/2002 per l’oggettiva complessità dei contenuti della procedura da svolgersi e della sua tempistica.

Il Commissario, quanto ai compensi di propri collaboratori, al cui ausilio è autorizzato (con obbligo di comunicazione alla Sezione ed alle parti dei relativi dati identificativi), dovrà tenere conto della previsione di cui all’art.56 del DPR 115/2002, a norma del quale “ Se gli ausiliari del magistrato sono stati autorizzati ad avvalersi di altri prestatori d'opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l'incarico, la relativa spesa è determinata sulla base delle tabelle di cui all'articolo 50 ” (cfr. Cass.civile, II, Sent. 11 giugno 2008, nr. 15535 secondo cui “ in tema di liquidazione dei compensi e delle spese ai consulenti tecnici d'ufficio, gli articoli 49 e 56 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che ha abrogato l'art. 7 della l. 8 luglio 1980, n. 319, hanno mantenuto la distinzione tra le spese sostenute dal consulente tecnico per l'adempimento dell'incarico, il cui rimborso é subordinato alla loro documentazione e necessità, ed è rimesso, quanto alla determinazione, al libero mercato, e le spese per le attività strumentali, svolte dai prestatori d'opera di cui il consulente sia stato autorizzato ad avvalersi, in ordine alle quali trovano applicazione le medesime tabelle con cui deve essere determinata la misura degli onorari dei consulenti tecnici, anche in virtù della natura di "munus publicum" che caratterizza l'incarico assegnato al consulente, del quale l'ausiliario non può ignorare l'esistenza e che, inevitabilmente, si riflette anche sul rapporto tra l'ausiliario e il consulente ”).

Sia pure dovendo il Commissario ricalcolare il preventivo dei propri onorari e competenze nei sensi di cui alla motivazione che precede, il Collegio, tenuto conto della complessità degli adempimenti richiesti al Commissario e del loro impegno anche temporale, rileva l’evidente opportunità di disporre sin d’ora l’anticipazione di spese e competenze in suo favore da parte di Roma Capitale (sulla quale gravano le spese di giudizio come già statuito con la sentenza nr. 8862/2017) nella misura che stimasi congrua in euro 6.000,00 oltre oneri come per legge, mentre la liquidazione finale del compenso resta riservata al completamento delle attività di esecuzione del giudicato.

Allo scopo di verificare il regolare proseguimento dell’esecuzione del giudicato, è fissata la camera di consiglio del 18 giugno 2019 cui le parti sono rinviate.

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