TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-11-30, n. 201611960

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2016-11-30, n. 201611960
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201611960
Data del deposito : 30 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/11/2016

N. 11960/2016 REG.PROV.COLL.

N. 10794/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10794 del 2003, proposto da S G, rappresentato e difeso dagli avvocati A F C.F. FSCLSN49S26H501J, A S , G M P C.F. PRRGMM47L23E783Z, con domicilio eletto presso A F in Roma, via Monte Zebio, 32;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 49125/2003/DPF/UAR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Amministrazione delle Risorse Area III Reparto XI - del 26 giugno 2003, con il quale è stata rigettata la richiesta di utilizzazione della graduatoria del concorso ordinario a n. 162 posti di dirigente del personale del Ministero delle Finanze;
- di ogni altro atto preordinato, connesso o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2016 il dott. Roberto Proietti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, ed evidenziando quanto segue

Il ricorrente, funzionario tributario (area 02), partecipò al concorso pubblico, per esami, a 162 posti di dirigente del Ministero delle Finanze, bandito con Decreto Direttoriale del 2 luglio 1997, pubblicato sulla G.U. dell'8 luglio 1997, classificandosi idoneo al 193° posto della graduatoria.

Con contratto individuale del 9/7/2001, con decorrenza da tale data e sino al 11/12/2001, ha assunto l'incarico dirigenziale provvisorio di direzione dell'Ufficio IVA di Macerata dell'Agenzia delle Entrate.

Con successivo contratto del 23/12/2002, con decorrenza dal 12/12/2002, ha assunto l'incarico dirigenziale provvisorio di direzione dell'Area Controllo Fiscale dell'Ufficio di Macerata dell'Agenzia delle Entrate.

Con istanza datata 11 febbraio 2003, diretta all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale Settore Gestione Personale Ufficio Gestione Dirigenti – l’interessato chiedeva la titolarità della posizione dirigenziale, provvisoriamente assegnata, per effetto dello scorrimento della richiamata graduatoria, non ricevendone riscontro.

Con racc.ta a.r. datata 13/06/03 diretta al predetto Ufficio, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ufficio Amministrazione delle Risorse XI Reparto Sviluppo e Gestione Dirigenti, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica Ufficio del Ruolo Unico della Dirigenza -, lo Scauda ha messo in mora l’Amministrazione in relazione al citato scorrimento della graduatoria.

Con l’impugnata nota dell'Ufficio Amministrazione delle Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata rigettata la richiesta di utilizzazione della graduatoria del concorso, opponendo l’insussistenza in capo all'idoneo del diritto all'assunzione e qualificando la posizione del candidato, risultato idoneo, come interesse legittimo alla assunzione.

2. Ritenendo erronee ed illegittime le determinazioni assunte dall’Amministrazione, la parte ricorrente le ha impugnate dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe e deducendo i seguenti motivi di ricorso.

I) – Violazione di legge.

In primo luogo, il ricorrente ha rilevato che la questione dello scorrimento della graduatoria di un pubblico concorso è disciplinata dalla legge 15 luglio 2002 n. 145, la quale, all'articolo 3, comma 6, dispone che: "è fatta comunque salva ad ogni effetto di legge la validità della graduatoria degli idonei di pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche di dirigente nei limiti temporali previsti dalle norme vigenti.".

Nel caso di specie, parte ricorrente afferma che l’originario termine (di 18 mesi) di validità della graduatoria oggetto di causa è stato prorogato e, quindi, la stessa era valida all’epoca dei fatti.

Anche il bando con il quale è stato indetto il concorso al quale ha partecipato il ricorrente, conteneva (cfr. art. 6) una norma di salvaguardia richiamando le precedenti disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ed, in particolare, il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, il quale prevede l’utilizzazione della graduatoria per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente (nei termini di validità) dovessero rendersi disponibili.

Sempre secondo parte ricorrente, nella fattispecie ricorrerebbe anche la violazione della normativa per cui la pubblica amministrazione sarebbe tenuta allo scorrimento della graduatoria per lo meno nella misura del 20% (doppio decimo) prima del termine di validità della stessa.

II) – Eccesso di potere.

Sotto altro profilo, parte ricorrente afferma che le circostanze indicate nel primo motivo di ricorso inducono anche a ritenere viziato l’atto impugnato per eccesso di potere, posto che la condotta dell’Amministrazione non potrebbe ritenersi giustificata dalla pretesa discrezionalità che caratterizza le proprie scelte considerato che, nel caso di specie, a fronte di oltre trecento posti in organico (solo per l'Agenzia delle Entrate) ed a manifeste esigenze di reclutamento di personale dirigenziale, anziché procedere allo scorrimento della graduatoria, ha stipulato singoli contratti individuali provvisori.

3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha affermato l’infondatezza del ricorso e ne ha chiesto il rigetto.

A sostegno delle proprie ragioni, l’Amministrazione ha prodotto note, memorie e documenti per sostenere la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle censure proposte dal ricorrente.

4. All’udienza del 23 novembre 2016 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

5. Il Collegio osserva che G S, idoneo non vincitore del concorso pubblico, per esami, a 162 posti di dirigente del soppresso Ministero delle Finanze, ha chiesto all'Amministrazione di procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso medesimo.

A tale riguardo, si condivide la tesi di parte resistente secondo la quale non sussiste in capo all'idoneo il diritto all'assunzione, posto che il candidato risultato idoneo in un concorso pubblico vanta una posizione di interesse legittimo.

Né si può affermare, in relazione a concorsi dirigenziali (come quello di specie) che l’interessato vanti il diritto all'attribuzione di un incarico di tal genere.

Del resto, come osservato dall’Amministrazione resistente, il D.L.vo n. 165 del 2001 ed il D.P.R. n. 150 del 1999, stabiliscono in caso di mancata attribuzione di un incarico dirigenziale, la collocazione dei neo vincitori nell'ambito del ruolo unico della dirigenza, a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ed è chiaro che l'inserimento nel citato ruolo unico con l'assunzione della qualifica dirigenziale non determinava l'automatico insorgere di un diritto al relativo incarico.

Alla luce di tali considerazioni, la richiesta del ricorrente di vedersi attribuito un incarico dirigenziale, mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso all’esito del quale l’interessato è risultato idoneo, con conseguente assunzione nelle relative posizioni dirigenziali disponibili, risulta infondata.

6. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere respinto.

7. Sussistono gravi ed eccezionali motivi – legati alla particolarità della vicenda e delle questioni trattate – per compensare le spese di giudizio tra le parti in causa.

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