TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-11-15, n. 202420361
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Testo completo
Pubblicato il 15/11/2024
N. 20361/2024 REG.PROV.COLL.
N. 14578/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14578 del 2022, proposto da TO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Rossin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento di cui alla nota prot.0132486\U dell’8 agosto 2022 di inibizione alla continuazione dell'attività e di iscrizione d'ufficio nel REA e della cessazione dell'attività di intermediazione immobiliare di LI TO, con decorrenza 24 maggio 2022, ai sensi dell'articolo 7 commi 2 e 3 del d.m. 26 ottobre 2011 e del decreto del D.G. Reggente prot. 144/2020 del 10 marzo 2020 comunicato con nota prot. 0002560 in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. TO LI, odierno ricorrente, in ordine ai fatti di causa, espone quanto segue:
- di essere “ agente immobiliare iscritto a far tempo dal 24\6\1980 ” nell’apposito albo e di aver “ esercitato la propria attività all’ interno della Euroimmobiliare74 s.r.l. sino al 24\5\2022, data in cui egli ed il proprio socio hanno ceduto le quote ad altro soggetto che è anche divenuto A.U. della società ”;
- “ in data 8\8\2022 la sola EUROIMMOBILIARE 74 s.r.l. ha ricevuto la comunicazione della inibizione all’ esercizio dell’attività di mediazione immobiliare alla stessa ed anche allo stesso LI TO … con decorrenza 24\5\2022 (…) ”.
Con il presente gravame il sig. LI impugna il predetto provvedimento, come in epigrafe specificato, con cui, per l’appunto, è stata disposta l’inibizione nei suoi confronti alla continuazione dell'attività di agente immobiliare.
A fondamento del gravame ha fatto valere due motivi di ricorso, come di seguito rubricati.
“ 1) VIOLAZIONE ART. 7 L. 241\90 E DI TUTTE LE NORME ED I PRINCIPI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELL’ AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO- ECCESSO DI POTERE ”;
“ 2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 7 COMMI 2 e 3 D.M. 26\10\2011 – E DI TUTTE LE NORME ED I PRINCIPI IN MATERIA DI IRRETROATTIVITA’ – ECCESSO DI POTERE ”.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/90, a seguito del quale, “ ben avrebbe potuto avviare le pratiche per l’iscrizione nel R.E.A. per l’esercizio dell’attività in forma individuale