TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2020-07-13, n. 202000388
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2020
N. 00388/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2020, proposto da
P C, rappresentato e difeso dall'avvocato A N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMANDO REGIONALE SARDEGNA DELLA GUARDIA DI FINANZA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
nei confronti
V D G, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del “SILENZIO-DINIEGO” FORMATOSI SULLA DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI inoltrata a mezzo pec in data 12.02.2020;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, per quanto possa occorrere, del provvedimento prot. n. 17476 del 31.01.2020, con il quale il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza HA RIGETTATO L’ISTANZA DI ACCESSO ai documenti del 5.12.2019 (integrata con osservazioni del 16.01.2020), in accoglimento delle deduzioni formulate dal controinteressato, in data 07.01.2020
nonché per la declaratoria
del DIRITTO DEL RICORRENTE ALL’OSTENSIONE DEGLI ATTI RICHIESTI e condanna dell’Amministrazione al loro rilascio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di V D G e di Guardia di Finanza - Comando Regionale Sardegna - Cagliari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa G F;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente C ed il controinteressato D G hanno partecipato alla competizione elettorale regionale tenutasi il 24.2.2019, presentando ciascuno la propria candidatura alla carica di consigliere nel Collegio provinciale di Cagliari, entrambi per la lista denominata “ Fortza Paris ”.
All’esito delle operazioni di scrutinio elettorale il ricorrente è risultato il “primo dei non eletti”, con 680 voti, preceduto dal controinteressato, il quale è stato proclamato eletto (unico della lista a livello regionale) con 972 voti.
Dopo la conclusione delle operazioni elettorali ed insediatosi il Consiglio Regionale, il ricorrente ha avuto notizia che durante il periodo di campagna elettorale il controinteressato D G, che è dipendente della Guardia di Finanza con qualifica di “Ispettore”, sarebbe rimasto attivamente in servizio (e non sarebbe stato collocato in aspettativa), in violazione dei precetti contenuti:
- nell'art. 81 della L. n. 121/1981, che sancisce, al comma 2 che “ Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile ”;
- nonché dall'art. 2, comma 1, n. 2), della L. n. 154/1981, che esclude l'eleggibilità dei funzionari di pubblica sicurezza alla carica di Consigliere Regionale nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni.
Il ricorrente, volendo conoscere quale fosse la posizione lavorativa del controinteressato durante campagna elettorale, ha inoltrato il 5-13.12.2019 (cfr. All. 5) all’Amministrazione resistente specifica istanza di accesso ex art 24 della L. n. 241/1990, invocando l’ostensione dei seguenti documenti:
*Richiesta e conseguente “provvedimento di collocamento in aspettativa ” del dipendente D G
V;
*ogni altro documento relativo al “collocamento in aspettativa” di D G V, con relative istanze, relazioni ed allegati;
*ogni altro documento utile depositato presso l’ Amministrazione riferito a questa posizione.
Il controinteressato, informato dal proprio Comando della richiesta di accesso, ha manifestato opposizione, eccependo l’inammissibilità della richiesta di ostensione in ragione della pretesa insussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale in capo al richiedente, dell’asserita assenza di motivazione nella domanda di accesso e del vincolo impeditivo per l’esigenza di tutela della propria riservatezza (cfr. All. 4).
Preso atto delle contestazioni sollevate da D G il ricorrente (cfr. All. 6) ha evidenziato, con osservazioni integrative, la sussistenza del proprio interesse, giuridicamente rilevante, sotteso alla domanda di ostensione, contestando nello specifico la fondatezza delle censure esposte dal controinteressato (cfr. All. 6).
L’Amministrazione ha ritenuto, il 31.1.2020 (cfr. All. 3), di non accogliere la domanda di accesso, adducendo la seguente motivazione:
…”2)Dall’esame della richiesta formulata dalla S.V. non si rileva alcuna violazione delle norme da Lei citate atteso che:
a. l’art. 60 del Decreto Legislativo 267/2000 in merito all’ ”incandidabilità ed ineleggibilità”, elenca una tipologia di figure istituzionali tra le quali non è in alcun modo ricompreso quella a cui appartiene il Lgt. D G;
b. l’art. 81 della Legge 1 aprile 1981 n. 121 dispone una serie di adempimenti da parte della Pubblica Amministrazione che sono stati correttamente e nei termini previsti posti in essere da questo Comando.
3). Pertanto, tenuto anche conto che i termini per un eventuale ricorso in materia elettorale sono da tempo trascorsi e che, quindi, la richiesta sottende un controllo generalizzato sull'attività di questa Amministrazione , l’istanza di accesso amministrativo presentato dalla SV non è accolta ”.
Con ulteriore istanza di accesso ai documenti (ex art. 22 L. 241/1990 e D.P.R. n. 184/2006), il ricorrente ed il suo difensore hanno inoltrato il 12.02.2020 una nuova domanda, , a mezzo pec, inviata sia alla Guardia di Finanza - Comando Regionale Sardegna , sia al Consiglio Regionale della Sardegna Giunta delle Elezioni, la domanda di visione dell’istanza di collocamento in aspettativa che avrebbe dovuto essere presentata dal D G, nonchè del successivo formale provvedimento adottato dall'Amministrazione (cfr. All. 2).
Mentre il Comando Regionale della Guardia di Finanza non dava alcun riscontro, invece il Consiglio Regionale della Sardegna comunicava, con immediatezza, che “ il Comando Regionale Sardegna del Corpo della Guardia di Finanza non ha trasmesso a questo Consiglio alcun documento attestante l'insussistenza di cause di ineleggibilità in capo al Consigliere regionale On. V D G ” (cfr. nota prot. n. 1996 del 26.02.2020, All. 7).
Con ricorso depositato il 30.3.2020 l’interessato C ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla domanda di accesso presentata il 12.02.2020, ritenendolo illegittimo, ingiusto e gravemente lesivo della propria sfera giuridica, sollevando le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 25, L. n° 241/1990. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento in fatto e in diritto, contraddittorietà, insufficienza della motivazione.
Si sono costituiti in giudizio sia l’Amministrazione