TAR Brescia, sez. II, sentenza 2010-02-12, n. 201000760
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N. 00760/2010 REG.SEN.
N. 00697/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso n°697/2009 proposto da:
L G
A A
rappresentati e difesi dall’avv. A A, con domicilio eletto in Brescia, via Moretto 31, presso lo studio del difensore;
contro
COMUNE DI ANGOLO TERME
nella persona del Sindaco pro tempore;
non costituitosi in giudizio;
MINISTERO DELL’INTERNO – UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
PER IL COMUNE DI ANGOLO TERME
nella persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege in Brescia, via Santa Caterina 6, presso la sede della stessa;
nei confronti di
R M
rappresentato e difeso dagli avv. ti Gianfranco Fontana, Italo Ferrari e Francesco Fontana, con domicilio eletto in Brescia, via Diaz 28, presso lo studio dei difensori;
Mario MAISETTI
Gianluigi BENDOTTI
non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale di proclamazione degli eletti relativo alla consultazione elettorale dei giorni 6 e 7 giugno 2009, con il quale è stato proclamato Sindaco del Comune di Angolo Terme il sig. Riccardo M, candidato per la lista n°2 “Lega Nord – Bossi”, alla quale sono stati attribuiti otto seggi di consigliere comunale;
di ogni atto presupposto e conseguente;.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Ufficio Elettorale Centrale Per il Comune di Angolo Terme - Adunanza dei Presidenti di Seggio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Riccardo M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/02/2010 il dott. F G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Nel Comune di Angolo Terme, con meno di 15.000 abitanti, in occasione delle elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009, veniva eletto Sindaco per la lista n° 2 “Lega Nord – Bossi”, che si aggiudicava in tal modo otto seggi di consigliere comunale, il candidato Riccardo M, il quale si aggiudicava 667 voti, e superava così il candidato Lucio Gagliardi, presentatosi per la lista n°1 “Cambiamo insieme”, il quale riportava un solo voto in meno, ovvero 666 suffragi (cfr. doc. ti ricorrente da 1 a 5, copie verbali delle operazioni elettorali).
Avverso tale risultato, consacrato nel verbale di proclamazione degli eletti meglio indicato in epigrafe, propongono ora impugnazione il citato Lucio Gagliardi e Alba Albertinelli, entrambi comunque elettori del Comune interessato (doc. 10, copie tessere elettorali degli stessi), con ricorso articolato in due censure, corrispondenti in ordine logico ai seguenti quattro motivi:
- con il primo motivo, deducono violazione degli artt. 41 D.P.R. 16 maggio 1960 n°570 e 29 l. 5 febbraio 1992 n°104, perché nel seggio n°2 si sarebbe illegittimamente consentito il voto assistito ad un soggetto soltanto non deambulante;
- con il secondo motivo, deducono violazione ulteriore dell’art. 41 D.P.R. 16 maggio 1960 n°570, perché nei seggi n°2 e n°4 si sarebbero ammessi a votare con accompagnatore quattro elettori senza allegare il relativo certificato medico;
- con il terzo motivo, deducono violazione degli artt. 41 e 53 del D.P.R. 570/60, perché nel seggio n°2 risulterebbero non utilizzate 140 schede, e non le 141 che dovrebbero risultare dal computo degli aventi diritto e dei votanti;
- con il quarto motivo, deducono violazione degli artt. 57 e 64 D.P.R. 570/60 e dell’art. 71 d. lgs. 267/00, per esser stati a loro avviso commessi una serie di errori, influenti sul risultato finale, nel computo dei voti. Deducono in dettaglio: a) che nel seggio n°1 si sarebbero attribuite alla lista n°2 due schede in realtà senza segno di preferenza;b) che nel seggio n°2 sarebbe stata attribuita alla lista n°2 una preferenza che non doveva attribuirsi ad alcuno, perché il nome del candidato era confuso con quello di altra lista;c) che nel seggio n°3 sarebbe stata attribuita alla lista n°2 altra preferenza che non doveva attribuirsi ad alcuno perché priva del segno di preferenza e riportante il nominativo di un candidato della lista n°2 accanto al simbolo della lista n°1, in un Comune nel quale non è consentito il voto disgiunto;d) che nel seggio n°4 sarebbero state annullate per riconoscibilità del voto espresso due schede che si sarebbero dovute attribuire alla lista n°1, in quanto riconoscibilità non vi era. Infatti, una di tali schede avrebbe portato la barra sul segno della lista n°1 e una scrittura incomprensibile, quindi non riconoscibile;così l’altra, che riportava pure la barra sul simbolo della lista n°1 e un piccolo strappo, da ritenersi dovuto alle operazioni di spoglio e non certo a volontà di farsi riconoscere;e) che in tutti i seggi si sarebbero attribuite alla lista n°2 preferenze in realtà espresse in modo equivoco.
Resiste, accanto all’amministrazione statale, il solo Riccardo M, il quale, con atto 22 luglio 2009 nonché ricorso incidentale e memoria depositati il 23 luglio successivo:
- con il ricorso incidentale, ha dedotto che nel seggio n°3 una scheda attribuita alla lista n°1 non si sarebbe invece dovuta attribuire ad alcuna lista, perché recante un segno di riconoscimento, e che quindi l’esito elettorale non sarebbe mutato;
- in ogni caso, ha chiesto che il ricorso principale sia dichiarato inammissibile, e comunque respinto.
Con memoria 28 ottobre 2009, i ricorrenti hanno ribadito le loro ragioni.
La Sezione, in esito all’udienza del giorno 29 ottobre 2009, disponeva istruttoria nelle forme della verificazione, così come da ordinanza 2 novembre 2009 n°195, allo scopo di verificare in contraddittorio: a) se nel seggio n°1 si fossero attribuite alla lista n°2 due schede senza segno di preferenza;b) se nel seggio n°2 sia fosse attribuita alla lista n°2 una preferenza con nome del candidato di altra lista;c) se nel seggio n°3 fosse stata attribuita alla lista n°2 altra preferenza priva del segno di preferenza e riportante il nominativo di un candidato della lista n°1 accanto al simbolo della lista n°2;d) se nel seggio n°4 fossero state annullate due schede, l’una con la barra sul segno della lista n°1 e una scrittura incomprensibile, l’altra con barra sul simbolo della lista n°1 e un piccolo strappo;e) come fossero state computate le schede inutilizzate nel seggio n°2;f) se nei seggi n°2 e n°4 fossero stati ammessi al voto assistito elettori in mancanza di certificazione medica in proposito f2) se nel seggio n°3 vi fosse una scheda attribuita alla lista n°1 recante segno di riconoscimento. Il plico sigillato con l’esito della verificazione era depositato il 4 gennaio 2010 e aperto alla presenza del Collegio il 28 gennaio successivo, come da verbale in atti.
Il controinteressato depositava memoria il 29 gennaio 2010;non consentiva poi, alla udienza di cui appresso, a un deposito tardivo di memoria dei ricorrenti.
Alla successiva udienza del giorno 11 febbraio 2010, la Sezione tratteneva il ricorso in decisione e pronunciava il dispositivo di questa sentenza mediante lettura dello stesso in pubblica udienza.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto, ai sensi di quanto appresso.
1. Vanno anzitutto esaminate le eccezioni preliminari della difesa M, così come da ultimo formulate alle pp. IV- V della memoria di essa depositata il 29 gennaio 2010. La prima di esse, attinente alla pretesa inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi, è all’evidenza infondata. E’ noto che in giurisprudenza l’onere di specificare i motivi del ricorso elettorale è inteso in generale con rigore attenuato rispetto ai ricorsi ordinari: occorre, e basta, che il ricorrente proponga espresse censure sulle irregolarità delle operazioni, prospettate in termini di ragionevolezza e sostenute per lo meno da qualche riscontro obiettivo diverso dalla mera asserzione;ovvero che per lo meno indichi il numero delle schede che si assumono irregolari, il tipo di errori ovvero brogli che ritiene avvenuti e la loro concreta incidenza sul risultato. A tale onere, i ricorrenti nel caso di specie hanno senz’altro assolto, dato il carattere concreto e specifico delle loro doglianze di cui in narrativa.
2. E’ parimenti infondata la seconda eccezione di inammissibilità per mancanza di contestazioni da parte dei rappresentanti di lista. Così come chiarito, ad esempio, da C.d.S. sez. V 14 novembre 2006 n°6685, il fatto che allo spoglio delle schede partecipino rappresentanti delle varie liste, con potere di far constare a verbale le proprie osservazioni, costituisce una possibilità, non un onere, per cui la circostanza che il rappresentante stesso abbia o non abbia formulato a verbale eventuali contestazioni in ordine a presunti vizi non influisce in alcun modo sul diritto dell’interessato di farli valere in giudizio, né condiziona l’apprezzamento in merito del giudice, che non è vincolato da prove legali sul punto.
3. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Come è noto, l’art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960 n°570 dispone, al comma secondo, che “i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica”. Con norma sostanzialmente riproduttiva, l’art. 29 della l. 5 febbraio 1992 n°104 dispone alla prima parte del terzo comma che “un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto”. In proposito, la giurisprudenza amministrativa di ultimo grado ha chiarito che l’impedimento legittimante il cd. voto assistito non può, appunto, “che riguardare le ipotesi tassativamente previste o altro impedimento di analoga gravità” – così C.d.S. sez. V, 31 gennaio 2007 n°38, in motivazione- , e quindi solo un impedimento relativo all’uso delle mani o della vista, e ciò per un motivo ben preciso: “diversamente… si cade nell'abuso dell'istituto” in quanto lo stesso “da mezzo per consentire il voto alle persone fisicamente impedite” potrebbe anche trasformarsi in una “deplorevole umiliazione delle persone anziane, prese a pretesto per votare due volte”, come condivisibilmente affermato sempre in motivazione da C.d.S. sez. V, 19 aprile 2007 n°1812. Ciò giustifica tanto la necessità di interpretare la norma in modo restrittivo, quanto la gravità delle conseguenze –come si vedrà, la necessità di rinnovare le operazioni elettorali- qualora essa sia violata.
4. Nel caso di specie, come risulta dalla p. 23 del verbale della sezione n°2, ove appunto si deve dar conto delle persone “che hanno votato… con un accompagnatore”, è stato ammesso al voto assistito certo R P, qualificato come “non deambulante” (cfr. doc. 2 ricorrente, copia di tutti i verbali di sezione). Va precisato che in proposito non risulta presentato, e ovviamente nemmeno allegato, alcun certificato medico, per cui non rilevano le problematiche connesse: la relativa casella in cui va inserito il nome del medico che ne è autore è barrata. Per inciso, la presentazione del certificato, a mente dell’art. 41 citato, è solo eventuale, e la incapacità di deambulare è per fatto notorio dato di per sé evidente. Va ancora precisato che non ha pregio la tesi avanzata in udienza dalla difesa M, per cui non si sarebbe trattato di vero e proprio voto assistito, in quanto la persona sarebbe stata semplicemente accompagnata in cabina e lì lasciata sola a votare: se così fosse stato, non si spiegherebbe la compilazione della parte del verbale di cui si ragiona, chiarissima nel parlare di voto espresso “mediante” un accompagnatore.
5. Il voto assistito nei termini appena descritti è illegittimo: utilizzando le parole della citata C.d.S. sez. V, 19 aprile 2007 n°1812, concernente un caso identico, l’elettore “è stato ammesso al voto assistito perché non deambulante, cioè per un impedimento che non ha niente a vedere con la cecità e con l'uso delle mani”, e non ricorrono particolari e specifiche circostanze ulteriori, attinenti alla vista o all’uso delle mani, di cui non si dà conto alcuno nel caso di specie.
6. Ne segue che il motivo va accolto, e che l’elezione di che trattasi va annullata, e le operazioni elettorali dovranno essere rinnovate a termini di legge. Tale esito comporta l’assorbimento di tutti i residui motivi, dai quali i ricorrenti non potrebbero più ottenere ulteriore e diverso vantaggio. Ne segue ancora, per identica ragione, l’inammissibilità del ricorso incidentale.
7. Le ragioni della decisione sono giusto motivo per compensare le spese.