TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-04, n. 201900115
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Pubblicato il 04/01/2019
N. 00115/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03058/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2018, proposto da D C, rappresentato e difeso dagli avvocati G L e F S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilia
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'esecuzione
del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma n. cron. 5535/2016 dell’8.7.2016, nel giudizio R.G.V.G. 51161/2016, provvisoriamente esecutivo e notificato all’amministrazione resistente il 22.7.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa Marina Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto indicato in epigrafe, con il quale l’amministrazione resistente è stata condannata, in un giudizio in materia di equa riparazione, al pagamento in suo favore della somma di € 3500,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché delle spese processuali liquidate in € 270,00, oltre al 15% per le spese forfettarie IVA e CPA..
Espone che il provvedimento, provvisoriamente esecutivo, è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che è passato in giudicato (cfr. certificazione del 21.2.2018).
Rappresenta, altresì, di avere presentato, in data 20.4.2017, la documentazione prescritta dall’art. 5 sexies della legge n. 89/2011.
A fronte dell’inadempienza dell’amministrazione, parte ricorrente chiede, quindi, che questo Tribunale amministrativo ordini al Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere al pagamento di quanto dovuto, che disponga, altresì, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta , con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Chiede, altresì, che il Ministero venga condannato al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e) del d.lgs. n. 104/2010.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile.
3. Alla camera di consiglio del 19.12.2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4. Il ricorso è in parte fondato.
4.1. E’ meritevole di accoglimento la domanda con la quale parte ricorrente chiede di ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sul decreto indicato in epigrafe.
Infatti, sebbene il provvedimento sia stato notificato e sia passato in giudicato, non sono ravvisabili elementi che possano indurre ad escludere il perdurare dell’inadempimento denunciato.
Inoltre è decorso il termine previsto dall’art. 5 sexies , comma 7, della l. n. 89/2001, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.
Ne consegue che il ricorso, in parte qua, deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi del già richiamato art. 5 sexies , comma 8, di cui alla legge n. 89 del 2001, nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro Funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
5. Con riguardo alla richiesta di condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di danaro ai sensi della disposizione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la considerazione delle peculiari condizioni del debitore pubblico, al pari dell’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive, costituiscono fattori da valutare non ai fini di un’astratta inammissibilità della domanda relativa a inadempimenti pecuniari, ma in sede di verifica concreta della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nonché al momento dell’esercizio del potere discrezionale di graduazione dell’importo (Cons. st., A.P., n. 15/2014).
La necessità di contemperare il diritto dei creditori con le previsioni e le esigenze di bilancio è da tempo invocata dalla giurisprudenza secondo la quale la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell’ astreinte (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. IV^, sentenza 12.2.2005, n. 1065;TAR Lazio, Roma, sez. III^ quater, sentenza 24.2.2015, n. 3164;TAR Lazio, sez. II^, sentenza n. 3107/2016).
Va anche detto che, come già evidenziato dalla Sezione (cfr. la sentenza n.12739/2014), tali ragioni ostative assumono rilievo in quanto fatti notori, ex art. 115 c.p.c..
In definitiva, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell’amministrazione al pagamento delle c.d. astreintes , non può essere accolta.
6. Le spese di giudizio seguono la parziale soccombenza e, in ragione della serialità della controversia, sono liquidate in complessivi € 200,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.