TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-05-26, n. 202103525
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Testo completo
Pubblicato il 26/05/2021
N. 03525/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01890/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1890 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati B L e C P K M, con domicilio eletto in Napoli, alla Via Posillipo n. 239, presso lo studio dell’avv. prof. G L, pec: avv.benedettaleone@postecert.it e avvclaudiapiscione@pec.it;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, M C, A M e T M, coi quali è elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81, pec: almerinabove@pec.regione.campania.it, tizianamonti@pec.regione.campania.it, angelomarzocchella@pec.regione.campania.it e michelecioffi@pec.regione.campania.it;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Interministeriale Ripam - Formez Pa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la quale sono legalmente domiciliati in Napoli, alla via Diaz n. 11, pec: napoli@mailcert.avvocaturastato.it;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione delle misure cautelari:
dell'elenco degli idonei agli scritti del corso-concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania, per il profilo di funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM, per 143 unità di personale di ruolo a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1, pubblicato in data 11 febbraio 2020, nella parte in cui, nel riportare i nominativi degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, non indica il nominativo del ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione Interministeriale Ripam - Formez Pa;
Viste le note di udienza di parte ricorrente e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 20 aprile 2021 il cons. Pierluigi Russo, con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. 84, comma 6, D.L. 18/2020 e dell’art. 4 D.L. n. 28/2020, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 4 giugno 2020 e depositato il successivo 17 giugno, il ricorrente individuato in epigrafe ha premesso di aver partecipato al concorso unico bandito dalla Commissione Ripam con delibera n. 54 del 5 luglio 2019, pubblicata sulla G.U., sezione “Concorsi ed Esami” del 9 luglio 2019, per il reclutamento di complessive n. 950 unità, di cui n. 328 unità presso la Regione Campania, n. 15 unità presso il Consiglio regionale della Campania e n. 607 unità presso gli Enti locali della Regione Campania. In particolare, il ricorrente ha concorso per il profilo di funzionario tecnico/ specialista Codice TCD/CAM con riferimento al quale era previsto il reclutamento di n. 143 unità da assumere a tempo indeterminato nella categoria giuridica D, posizione economica D1.
Il bando prevedeva, dopo il superamento della prova preselettiva, comune a tutti i candidati, una prova scritta, distinta a seconda dei diversi profili professionali, “ consistente in un'unica prova volta a verificare la conoscenza teorica e pratica delle materie previste dal bando mediante la somministrazione di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla, per un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti ”.
La predetta prova era superata con il conseguimento di una votazione minima pari a 21/30 (ventuno/trentesimi), prevedendo il bando che “ A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: - Risposta esatta: +0,50 punti;- Mancata risposta o risposta per la quale siano state marcate due o più opzioni: 0 punti;- Risposta errata: -0,15 punti ”.
Ha ulteriormente dedotto che, dopo aver superato la prova preselettiva, in data 11 febbraio 2020, a seguito della pubblicazione sul sito web del Formez dell’elenco dei candidati selezionati come idonei all’esito della prova scritta, aveva appreso di non essere stato ammesso alla successiva fase di formazione e rafforzamento stante il mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, avendo conseguito il punteggio di 20,05.
Tanto premesso, a sostegno della domanda di annullamento della disposta non ammissione e degli altri atti presupposti e preparatori specificati in epigrafe, l’interessato ha formulato un unico articolato motivo di ricorso, così rubricato: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO E DELLA PAR CONDICIO. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 2018 DEL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Dalla disamina del profilo personale d’interesse aveva appreso che l’amministrazione aveva ritenuto errata la risposta data a diversi quesiti.
In particolare, egli ha contestato: quelli contrassegnati dal n. 37, dal n. 54 e dal n. 58.
Secondo l’assunta prospettazione, i predetti quesiti sarebbero stati formulati in modo poco chiaro e con modalità fuorvianti, non prestandosi ad un’unica risposta esatta e, quindi, in violazione del pacifico principio secondo cui la Commissione di concorso, nell’individuare i quesiti, è tenuta a predisporre un’unica risposta esatta per ciascuno di essi.
L’errata formulazione dei predetti quesiti avrebbe privato il ricorrente della possibilità di conseguire un punteggio più elevato e raggiungere la soglia di sbarramento di 21/30, tale da consentire l’ammissione alla fase successiva della procedura concorsuale.
2. Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Formez Pa - Commissione Interministeriale Ripam e la Regione Campania.
Quest’ultima ha eccepito la tardività del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva. Quanto a quest’ultimo profilo, ha rappresentato di avere curato direttamente solo la fase di individuazione degli Enti locali interessati ad aderire alla procedura corso-concorsuale e di aver affidato lo svolgimento delle restanti attività alla Commissione RIPAM, la quale ha approvato il bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.7.2019, e gestito le varie fasi della procedura, ivi compresa la predisposizione del questionario in discussione, avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA.
3. In esito alla camera di consiglio del 7 luglio 2020, questa Sezione ha respinto la domanda cautelare.
Il rigetto dell’istanza cautelare è stato confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5366 del 12 settembre 2020.
4. Le parti hanno prodotto memorie e note di udienza con le quali hanno replicato alle argomentazioni avversarie, insistendo per il resto nelle rispettive domande.
5. All’udienza di discussione del 20 aprile 2021, celebrata con collegamento da remoto in video-conferenza, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti depositati.
6. In via preliminare, si palesano destituite di fondamento le eccezioni di tardività del ricorso e di difetto di legittimazione passiva opposte dalla Regione Campania.
6.1. Quanto alla prima, la deduzione non considera nel calcolo la sospensione straordinaria dall’8 marzo 2020 al 3 maggio 2020, alla stregua del combinato disposto dell’art. 3 del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, dell’art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 13, e dell’art. 36 comma 3 D.L. 8 aprile 2020, n. 23.
Ne consegue che il ricorso, avente ad oggetto l’esito della prova scritta pubblicata l’11 febbraio 2020, risulta tempestivamente notificato in data 4 giugno 2020 entro l’ordinario termine decadenziale di sessanta giorni avente scadenza in data 8 giugno 2020.
6.2. Quanto alla seconda eccezione, vero è che, in relazione agli atti impugnati nell'odierna controversia, va individuata quale autorità emanante la Commissione RIPAM, la quale ha svolto i compiti di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale del 16 maggio 2018, avvalendosi del supporto tecnico del Formez PA. In particolare, ha approvato il bando di concorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9.7.2019, ed ha gestito le varie fasi della procedura, ivi compresa quella attinente alla redazione ed alla pubblicazione dei contestati elenchi dei candidati ammessi alla fase di formazione e rafforzamento, con l'assegnazione delle rispettive sedi, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 3, 7 e 8 del bando.
Tuttavia, correttamente, i ricorrenti hanno evocato in giudizio anche l’Amministrazione deducente, quale controinteressata, atteso che la stessa, oltre a curare presso i propri uffici la fase di formazione e rafforzamento dei soggetti ivi assegnati, dopo il superamento delle successive prove, dovrà assumere i vincitori secondo le aliquote sopra indicate.
7. Così precisato il ruolo delle parti chiamate in giudizio, nel merito la domanda impugnatoria va respinta, in quanto, rivelandosi fondate le censure mosse solo nei confronti di uno dei tre quesiti in discussione, secondo quanto si chiarirà nel corso della trattazione, non risulta superata la prova di resistenza.
7.1. Come si è anticipato sopra, la controversia si colloca nel segmento della procedura successiva all’espletamento della prova preselettiva ed attiene allo svolgimento della prova scritta, in esito alla quale è stata redatta la graduatoria provvisoria di merito dei candidati idonei, in base al punteggio conseguito, con indicazione degli ammessi alla fase di formazione e rafforzamento.
Le questioni oggetto dell’odierna controversia involgono il questionario somministrato in occasione della prova scritta, con particolare riferimento alla correttezza della formulazione delle domande e dell’individuazione delle risposte predisposte dalla commissione per i quesiti contestati sopra indicati.
Il Collegio intende richiamare in premessa i condivisi principi giurisprudenziali per cui, in relazione alle prove concorsuali fondate su quesiti a risposta multipla, risulta imprescindibile che l'opzione, da considerarsi valida per ciascun quesito, sia l'unica effettivamente e incontrovertibilmente corretta sul piano scientifico, costituendo tale elemento un preciso obbligo dell'Amministrazione (cfr. tra le tante per tutte, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Le superiori considerazioni peraltro non travalicano i confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, non può tuttavia ricondursi all’esclusiva discrezionalità tecnica dell'ente l'individuazione del contenuto coerente ed esatto della risposta, che deve invece potersi desumere con univocità dalla sua stessa formulazione e dal contesto tecnico-scientifico di fondo, da cui devono essere distintamente desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta (cfr. Consiglio di Stato, III, 4 febbraio 2019, n. 842;T.A.R. Lazio, Roma, sez. terza-quater, n. 7392/2018).
Più precisamente, in sede di pubblico concorso, laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel valutare il pieno discernimento dei partecipanti;nondimeno, la formulazione del quesito deve contemplare la presenza di una sola risposta « oggettivamente » esatta, rimanendo preclusa ogni possibilità di interpretazione soggettiva da parte della Commissione (e, quindi, ogni valutazione discrezionale, sia pure predeterminata con l'ausilio di un testo di riferimento), dovendosi ritenere legittima esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta (cfr.: Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).
7.2. Tanto chiarito in limine , ad avviso del Collegio non appare corretto e risulta comunque ambiguo il quesito n. 37 del questionario somministrato, così formulato: “ Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche, nell’ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte? ”. Il questionario prevedeva tre risposte: “ A) Alle verifiche allo stato limite di fatica;B) Alle verifiche allo stato limite ultimo;C) Agli stati limite di esercizio ”.
Mentre la Commissione aveva ritenuto corretta l’opzione A), il ricorrente aveva scelto l’opzione C).
Prima di affrontare la questione centrale posta con le censure in esame – sostanzialmente l'incoerenza intrinseca e mancanza di univocità del quesito dovendosi ritenere corrette tutte le indicate opzioni di risposta – gioverà richiamare la normativa di riferimento e, segnatamente, il Decreto del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti del 17 gennaio 2018 (pubblicato sul Supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.42, 20.2.2018), che, al capitolo quinto, stabilisce i criteri generali e le indicazioni tecniche per la progettazione e la realizzazione dei ponti stradali.
Nel dettaglio, al paragrafo 5.1.4 delle Norme Tecniche per le Costruzioni ivi previste, è stabilito che le verifiche di sicurezza da eseguire per i ponti consistono nelle verifiche allo stato limite ultimo, ivi
compresa la verifica allo stato limite di fatica ed agli stati limite di esercizio riguardanti gli stati di fessurazione e di deformazione.
La normativa di settore, pertanto, impone in fase progettuale, l’esperimento di distinte verifiche, vale a dire quelle riferite allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio.
Muovendo dal riportato dato testuale, appare evidente come le tre risposte indicate nei questionari somministrati all’odierno ricorrente appaiono tutte corrette, confermando quanto dallo stesso sostenuto anche alla luce della depositata perizia tecnica, affatto contestata nella sua concludenza probatoria dalle amministrazioni costituite mediante l’articolazione di puntuali ed asseverate affermazioni di contenuto contrario.
Nello specifico, dalla citata normativa di settore si evince quanto segue:
- le verifiche per vita illimitata e a danneggiamento richiamate nel quesito in esame sono intese, ex §5.1.4.3 del predetto decreto, come rivolte alle verifiche allo stato limite di fatica del ponte, essendo così corroborata la correttezza della risposta A;
- le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento, richiamate nel medesimo quesito, essendo ricomprese tra quelle volte ad accertare lo stato limite di fatica, sono parimenti rivolte, ex §5.1.4 del decreto, alle verifiche allo stato limite ultimo, in tal modo confermando la correttezza della risposta contrassegnata dalla lettera B;
- le verifiche allo stato limite di fessurazione richiamate nel quesito 37 sono rivolte, ex §5.1.4 del medesimo decreto, alle verifiche agli stati limite di esercizio, così da avvalorare la correttezza anche della risposta contrassegnata dalla lettera C.
In definitiva, quanto alla domanda n. 37, la risposta considerata come esatta risulta contraddetta dalla disciplina delle “ verifiche di sicurezza ” (secondo la ripartizione contenuta al punto 5.1.4 e seguenti) prevista dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 17 gennaio 2018, recante Norme Tecniche per le Costruzioni.
Pertanto, la mancanza di univocità del quesito, da un lato, non ha inequivocabilmente posto il candidato nelle condizioni di rispondere correttamente allo stesso, mancando, come visto, un’unica opzione di risposta corretta;dall'altro, impediva all'Amministrazione di tenere in considerazione la risposta (errata) fornita dal ricorrente ai fini della valutazione della sua competenza, capacità e preparazione.
Detto altrimenti, mancano i caratteri necessari affinché la domanda censurata, e gli effetti conseguenti alla risposta ad essa data, possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa.
Va pertanto ribadito che il metodo dei test selettivi con domande a risposta multipla richiede che tali domande, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti.
Le stesse debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862).
Deve dunque farsi applicazione, nel caso di specie, dei superiori principi per cui ogni quesito deve prevedere una sola risposta esatta, cosicché i quesiti che prevedono più risposte esatte o nessuna risposta esatta sono da considerare illegittimi e dunque da annullare (cfr. Consiglio di Stato, VI sez., n. 02673/2015), in modo tale da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati.
Conseguentemente, un quesito che, sebbene presentato come risolvibile da una sola delle pedisseque risposte, ammetta più di una risposta validata dalle conoscenze acquisite nel contesto scientifico di riferimento, è viziato, perché potrebbe indurre il candidato a scartare più riposte individuate come esatte, ma non compatibili con la struttura della prova, e scegliere una diversa risposta che è senz'altro errata (cfr., sul punto, Consiglio di Stato, sez. VI, 28.5.2015, n. 2673).
7.3. Per contro, l’articolata doglianza non può essere condivisa con riguardo ai quesiti n. 54 e n. 58 del somministrato questionario.
7.3.1. Il quesito n. 54 era così formulato: “ Per la redazione del PUC si procede alla verifica di assoggettabilità: A) Si;B) No, perché il PUC è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica solo se il Consiglio Comunale delibera in tal senso;C) No, perché il PUC è obbligatoriamente soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ”.
La Commissione ha ritenuto valida l’opzione C), mentre il ricorrente non ha barrato alcuna risposta.
Reputa il Collegio che non sussiste la lamentata ambiguità della formulazione e che la risposta C) è chiaramente esatta in quanto dalla normativa in materia di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), richiamata dal contestato quesito e dallo stesso instante, si evince l’obbligatorietà della previa sottoposizione a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Invero, la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, detta principi generali per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, lasciando agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali, tenendo conto del principio di sussidiarietà (cfr.