TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-01, n. 202201626

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-12-01, n. 202201626
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201626
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2022

N. 01626/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00958/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2020, proposto da D C S, rappresentato e difeso dall’avv. C M, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia;



contro

Ministero per i Beni e le attività Culturali e il Turismo (Mi.b.a.c.t.), Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede in Bari, via Melo n. 97, sono legalmente domiciliati;



per l'annullamento

dei seguenti atti: 1) il provvedimento emesso dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo – Direzione Generale Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio del 09/03/2020 n. DG-ABAP 09/03/2020 - 391 (decreto), notificato il 10/03/2020 e avente a oggetto il rigetto del ricorso amministrativo ex art. 16 del D.Lgs. n. 42/2004 avverso il decreto del Dirigente del Segretariato Regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, senza numero e senza data del Mi.b.a.c.t. – Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia, notificato al ricorrente in data 15/07/2019 con il quale “ il D.C.P.C. n. 543 del 06/11/2018 è rettificato limitatamente alla denominazione Edificio in Corte San Pietro 1-3 ed agli identificativi catastali che devono pertanto intendersi come fg. 55 p.lla 2114 sub 2 del Comune di Molfetta (BA) ”; 2) il Parere dei Comitati tecnico-scientifici riuniti in seduta congiunta, espresso con verbale n. 4 nella seduta del 09/12/2019, trasmesso al competente Servizio III della Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio con nota prot. n. 6424 del 18/02/2020, richiamato nel provvedimento emesso dal Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo del DG-ABAP 09/03/2020 - 391 (decreto), non allegato; 3) se del caso, il decreto del Dirigente del Segretariato Regionale della Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia del Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 543 D.C.P.C. del 06/11/2018 del Mi.b.a.c.t. - Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia, notificato al ricorrente in data 21/11/2018, avente a oggetto il provvedimento ex art. 128, co. 3°, D.Lgs. n. 42/2004 con il quale “ è rinnovata… la dichiarazione di importante interesse già notificata ai sensi della L. 1089/1939 dell’edificio denominato Edificio in Corte San Pietro, ang. Via Scibinico, sito in Molfetta (BA) ed identificato in catasto al fg. 55 p.lla 2214 sub 2 ”; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i beni e le attività culturali (ora Ministero della Cultura), di Commissione Regionale per il Patrimonio della Puglia e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 30 novembre 2022, il dott. O C e uditi per le parti i difensori, come da verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I - Il ricorrente, proprietario di un sottano composto da due vani aperti che compongono un ambiente unico, con unico ingresso al civico n. 2 di Corte San Pietro in Molfetta, contraddistinto in catasto al foglio 55 p.lla 2114 sub. 2 (Corte di San Pietro, che rappresenterebbe ciò che resta del Palazzo o Corte di Giustizia della vecchia Molfetta, sede dell’antico Consiglio decurionale), riceveva dal Mi.b.a.c.t., in data 21/11/2018, notifica della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi degli artt. 10, comma 1, e art. 128, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004.

A fronte di detta notifica, il ricorrente formulava istanza di revisione in autotutela al Ministero, facendo rilevare, da un lato, l’omessa notifica della comunicazione di avvio del procedimento (nota prot. n. 9055 del 02/08/2018), dall’altro l’erronea individuazione dell’immobile sottoposto a vincolo e, dunque, la propria estraneità allo stesso, stante la diversa toponomastica derivante dalla denominazione originaria del vincolo (Corte interna in Via San Pietro n. 1-3), a fronte di quella effettiva oggetto di notifica all’istante (Corte San Pietro n. 2).

A fronte di detta istanza, in data 15/03/2019, veniva notificata al ricorrente una comunicazione di avvio del procedimento, ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004, avente il seguente oggetto: “ Comune di Molfetta (BA) – Edificio in corte San Pietro, 1-3 ang. Via Scibinico (foglio 55 p.lle 2114 sub 2). Provvedimento di rettifica del DCPC 06/11/2018 limitatamente ai dati catastali erroneamente riportati nel provvedimento di tutela. Dichiarazione di interesse culturale di cui all’art. 13 del D. Lgs. 22/01/2004 n. 472 ”.

Successivamente, in data 19/07/2019, veniva notificato al ricorrente un decreto di rettifica del D.C.P.C. 543/2018, con variazione della denominazione del vincolo, divenuto nel frattempo “ Edificio in Via San Pietro 1-3 ”, con individuazione dell’immobile alla particella n. 2114.

A fronte di detto provvedimento, in data 09/08/2019 il sig. D C proponeva ricorso amministrativo, ex art. 16 del D.Lgs. n. 42/2004, dando atto, per quel che qui interessa, di quanto segue: 1) la rinnovazione attivata dal Mi.b.a.c.t. riguardava un immobile sito in un luogo diverso da quello ove sorge la proprietà del D C (Via San Pietro nn. 1-3); 2) dalla mappa estratta dal sito del Ministero (liberamente consultabile del Mi.b.a.c.t., il vincolo “ Architettonico di interesse culturale dichiarato ” risultava apposto in corrispondenza dell’edificio sito ai civici nn. 1 e 3 di via San Pietro, mentre l’immobile del ricorrente è situato alla Corte San Pietro n. 2; 3) mancavano fonti storiche attendibili e documenti dell’epoca nella relazione della Soprintendenza, attraverso le quali poter collocare il Palazzo di Giustizia presso il sito individuato dai D.C.P.C., in particolare dell’asserita esistenza delle patrie Galere al civico 2 di Corte San Pietro; 4) era mancato un contraddittorio per la verifica dello stato dei luoghi, in stato di abbandono a causa dei crolli verificatisi, sin dai primi anni del 2000; 5) erano opinabili le conclusioni della relazione storico-artistica allegata ai D.C.P.C. (relazione tecnica dell’arch. G D P).

In data 09/03/2020, il Mi.b.a.c.t. - Direzione Generale Archeologica delle Belle Arti e Paesaggio, acquisito il parere del Comitato tecnico-scientifico, come previsto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, rigettava il ricorso amministrativo argomentando per relationem in base alle valutazioni in controdeduzione del 24/10/2019 espresse dalla Soprintendenza (circa la localizzazione del sito) e condividendo il parere espresso dal Comitato tecnico-scientifico (quale parte integrante della motivazione ma senza allegare l’atto).

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 2.7.2020 e depositato il 31.8.2020, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Allega, tra gli altri documenti, una relazione peritale, a firma dell’arch. G D P.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 13, 14 e 128 del D.Lgs. n. 42/2004, in relazione all’applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti in fatto e diritto; difetto di motivazione anche in violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria, per falso presupposto di fatto e per travisamento, incongruità e illogicità della motivazione, contraddittorietà e ingiustizia manifesta.

Con istanza ex art. 71-bis c.p.a., depositata in data 28.10.2021, il ricorrente chiede il prelievo urgente della causa.

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2022, la causa è introitata per la decisione. Con ordinanza collegiale n. 60 del 13.01.2022, questa Sezione dispone istruttoria (documenti e chiarimenti). L’Amministrazione dà esecuzione, con deposito del 06.05.2022.

Nella stessa data, l’Amministrazione intimata si costituisce per resistere nel giudizio.

All’udienza del 18.05.2022, il ricorrente chiede e ottiene un rinvio.

Segue una memoria conclusiva del ricorrente.

All’udienza del 30 novembre 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è infondato.

III – Mette conto di ricostruire la vicenda amministrativa nella sua interezza, come fa in effetti l’Amministrazione, nella relazione Mibact datata 18.08.2020.

IV - L'opera attualmente denominata “ Edificio in corte San Pietro 1-3 " sita in Molfetta, in via San Pietro n. 1-3, angolo via Scibinico, è stata oggetto di provvedimento di tutela con notifica in data 30.06.1923, per l'interesse rilevato, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 364 del 20 giugno 1909.

Detto edificio è stato identificato come " corte interna in via San Pietro 1-3, con torre a fianco di due orchi

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