TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-03-10, n. 201100574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-03-10, n. 201100574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201100574
Data del deposito : 10 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00680/2010 REG.RIC.

N. 00574/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00680/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 680 del 2010, proposto da:
S F D G B e E D M, rappresentati e difesi dagli avvocati G C e F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo M. Oberto in Catania, via Morosoli, 3;



contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;



per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti ad ottenere, in applicazione dell’art. 4 comma 2 della l. n. 425/1984, il riconoscimento di cinque anni di anzianità convenzionale da valutarsi nella misura del 3% per ciascun anno, da calcolare sulla classe stipendiale in godimento alla data del 31 luglio 2007, o in quell’altra anteriore o posteriore ritenuta di giustizia e la relativa condanna del Ministero intimato all’adeguamento del trattamento economico e alla corresponsione degli emolumenti arretrati con interessi legali e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2011 il Cons.dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I ricorrenti, magistrati ordinari nominati, il primo con D.M. 23/12/1997 e il secondo con D.M. 29/09/1992, chiedono il riconoscimento del diritto ad ottenere, in applicazione dell’art. 4, comma 2, l. 6/08/1984 n. 425, l’attribuzione di cinque anni di anzianità convenzionale nella misura del 3% per ciascun anno da calcolarsi sulla base stipendiale in godimento alla data del 31 luglio 2007.

Deducono che con l’intervenuta riforma del 2007, il concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria è divenuto concorso di secondo grado, con la conseguente applicazione della L. n. 425/84, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 2 della legge n.111 del 30 luglio 2007 che ha sostituito l’art. 51 del D. L.vo 160/06.

Si sottolinea, in particolare, che anche i magistrati assunti in servizio nel vigore del R.D. n. 12/1941 sono stati immessi nei ruoli definitivi della magistratura ordinaria a seguito di concorso di secondo grado, essendo espressamente previsto che,

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