TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2020-06-10, n. 202000238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, ordinanza cautelare 2020-06-10, n. 202000238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202000238
Data del deposito : 10 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2020

N. 00245/2020 REG.RIC.

N. 00238/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00245/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 245 del 2020, proposto da


Maristella Marrocco, rappresentata e difesa dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell’ordinanza dirigenziale del comune di Latina n. 380 del 17 dicembre 2019, recante demolizione delle opere edilizie ritenute abusive e relative all’edificio sito in via Roccagorga n. 20, con l’avvertimento che in mancanza verrà applicata una sanzione pecuniaria pari ad € 20.000,00 e il bene e l’area di sedime saranno acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune che provvederà d'ufficio alla demolizione con recupero delle spese;

- di tutti gli atti contestati nel presente ricorso, dei quali si chiede anche l’accertamento della illegittimità pure ai fini risarcitori, ivi inclusi:

2) la delibera del commissario straordinario del Comune di Latina n. 210 del 24 maggio 2016;

3) l’informativa n° 13/P.E. del 26 marzo 2016 redatta dal Comando di Polizia locale sulla base della relazione tecnica prot. n° 32430 del 10.03.2016, redatta dal servizio edilizia privata;

4) ove ritenuto applicabile anche all’edificio ultimato di via Roccagorga n. 20, il PPE del quartiere R6 approvato con deliberazione di c.c. del Comune di Latina n. 105/1979;

nonché per la condanna

al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020 il dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che, già con precedenti ordinanze, rese su ricorsi di proprietari di immobili nella stessa via della ricorrente, la Sezione ha accolto analoghe istanze cautelari, ritenendo che, alla stregua del sommario esame che tipicamente impronta la fase cautelare del giudizio, le ragioni di parte ricorrente non si appalesano destituite di giuridico fondamento, avuto riguardo al fatto che: a) non sembra configurabile un’automatica caducazione del permesso di costruire quale conseguenza dell’annullamento d’ufficio del piano particolareggiato sulla cui base è stato rilasciato, trattandosi di atti collocati in sequenze procedimentali differenti, e apparendo pertanto necessaria, a tal fine, l’attivazione di uno specifico procedimento di autotutela;
b) sussiste un legittimo affidamento della ricorrente in ordine alla stabilità del permesso sulla cui base è stata costruita la casa in cui vive, atteso che la ragione per la quale essa sarebbe ora da demolire può ricondursi a fatti addebitabili al Comune di Latina.

Ritenuto che la domanda di tutela cautelare all’esame possa essere favorevolmente apprezzata anche sotto il profilo del requisito del periculum in mora, stanti le esigenze rappresentate da parte ricorrente in relazione al maturarsi dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell’ente locale ed alla propria situazione personale.

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