TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-10-23, n. 202315720
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Testo completo
Pubblicato il 23/10/2023
N. 15720/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03429/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3429 del 2019, proposto da:
Saba Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Luigi D'Ottavi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. OG/1092 in data 11 gennaio 2019 avente ad oggetto “Ristrutturazione e ampliamento del parcheggio interrato sottostante il Galoppatoio di Villa Borghese, cod. B1-4-002 – Convenzione rep n. 10377 del 24.09.2007 e atto aggiuntivo Rep. n. 12412 del 22.02.2012”;
- di ogni ulteriore atto a questo connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso notificato a mezzo pec Roma Capitale in data 11.3.2019 e ritualmente depositato il 22.3.2019, la società ricorrente in epigrafe ha richiesto a questo Tribunale l’annullamento:
- della nota del Comune di Roma Capitale – Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. OG/1092 in data 11 gennaio 2019 avente ad oggetto “Ristrutturazione e ampliamento del parcheggio interrato sottostante il Galoppatoio di Villa Borghese, cod. B1-4-002 – Convenzione rep n. 10377 del 24.09.2007 e atto aggiuntivo Rep. n. 12412 del 22.02.2012”;
- di ogni ulteriore atto a questo connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti i motivi di ricorso, che censurano gli atti impugnati sotto molteplici profili, formali e sostanziali, come meglio articolati e rappresentati nel relativo atto processuale;
Vista altresì la costituzione in giudizio di Roma Capitale, per avversare i motivi di ricorso, sulla base delle memorie successivamente versate in atti;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione, così come rilevato d’ufficio dal Collegio, ai sensi dell’art.73 cpa, nel corso dell’udienza di trattazione del giorno 11 ottobre 2023, per le ragioni dianzi esplicitate:
- nella circostanza, viene impugnata una nota nella quale l’Amministrazione intimata, in sostanza:
a) respinge la proposta di revisione del piano economico finanziario presentata dalla società con nota prot.n. QG 17371/2015;
b) richiede alla società il versamento della somma di euro 20.900.000,00 (oltre accessori) lamentando l’inadempimento alle obbligazioni convenzionali e lo squilibrio dell’attuale canone, previsto nella Convenzione sottoscritta il 24.09.2007 (e atto aggiuntivo Rep. n. 12412 del 22.02.2012) in danno della concedente;
- come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n.204/2004), le controversie inerenti alla revisione del Piano economico finanziario nell’ambito di rapporti concessori rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria, “non essendo in discussione la concessione del bene pubblico o il momento ad essa prodromico, bensì la disciplina del contratto già stipulato, con il quale le opere e i servizi sono stati affidati” (da Cass., S.U., 16.3.2023, n.7335;cfr., Cass.,. S.U., 18.12.2018, n.32728;Cass. S.U., ordinanza n.21971 del 30.7.2021;Tar Brescia, sentenza 17.5.2019, n.495).
Anche nella fattispecie in esame, del resto, attinente alla fase esecutiva della concessione, non si discorre dell’esercizio di un potere autoritativo, governato dalle norme sul procedimento amministrativo ai sensi della L.n.241/90, atteso che, nella fase in questione, le parti dialogano sull’adeguatezza del sinallagma contrattuale e, in buona sostanza, l’interesse della ricorrente attiene, nello specifico, all’accertamento della non debenza della somma pretesa dall’Amministrazione in esito all’asserito inadempimento contrattuale;
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a beneficio del giudice ordinario, presso cui l’odierno giudizio potrà essere riassunto ai sensi e nei termini di cui all’art.11, co.2 cpa, sussistendo dunque i presupposti per la sua definizione in forma semplificata ai fini della relativa declaratoria;
Ritenuto infine che le spese di giudizio possano venire compensate, in ragione dell’avvenuta definizione in rito della controversia;