TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-22, n. 202414839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-22, n. 202414839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414839
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 14839/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13174/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13174 del 2018, proposto da
D C, A G, A R, E R, G R, G S, A S e L T, rappresentati e difesi dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Associazione “ Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco ”, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, via Rosa Iemma n. 20;



per l'annullamento

del provvedimento del 6 agosto 2018, a firma del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con il quale veniva comunicato il rigetto della istanza, datata 30 luglio 2018, notificata in data 2 agosto 2018, con la quale i ricorrenti chiedevano l'applicazione del trattamento economico da 1° dirigente e da dirigente superiore, in favore del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente dopo tredici e ventitré anni di servizio senza demerito, con la liquidazione della differenza di trattamento stipendiale maturata dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 217/2005;

nonché per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti all'equiparazione giuridica ed economica con i funzionari appartenenti ai Corpi Militari ed ai Corpi militarizzati dello Stato – Comparto Sicurezza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con la relativa documentazione;

Visto l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione “ Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco ”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 aprile 2024 il dott. Vittorio Carchedi; vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione di parte ricorrente, nessuno presente per il Ministero dell’Interno e presente l’avv. Ferdinando Belmonte per la parte intervenuta ad adiuvandum , come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, meglio specificato in epigrafe, i ricorrenti, appartenenti al ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 28375 del 7 agosto 2018, con il quale non è stata accolta la richiesta, formulata in data 30 luglio 2018, di ottenere il trattamento economico del personale del Comparto Sicurezza, ossia l’attribuzione dei livelli retributivi previsti per il Primo Dirigente e per il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, al raggiungimento, rispettivamente, di 13 e 23 anni di servizio senza demerito.

2. In estrema sintesi, i ricorrenti hanno lamentato l’ingiustificata ed illogica la discriminazione della quale soffrirebbero i funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispetto a quelli delle Forze di Polizia, poiché, nonostante i compiti attribuiti e i poteri decisionali ed organizzativi che esercitano in autonomia e responsabilità, non beneficiano del trattamento economico e giuridico dei funzionari del Comparto Sicurezza, con la stessa anzianità di servizio, non trovando applicazione, in conseguenza della loro illegittima esclusione dal Comparto Sicurezza:

- l’art. 43, commi 22 e 23 (abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 47, comma 2, lett. a) del d.lgs 29 maggio 2017 n. 95, “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”), secondo il quale “[a] i funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato “che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente ” e [a] i Funzionari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore ”.

- l’art. 43 ter (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 47, comma 2, lett. a) del d.lgs 29 maggio 2017 n. 95) secondo il quale “[f] ermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica ”.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto:

- l’illegittimità dell’art. 16 e art. 43 della L. 121/81, nonché del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, nella parte in cui dispongono l'esclusione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per violazione del principio della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), con conseguente illegittimità del diverso trattamento economico riservato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- l’illegittimità della legge 30 settembre 2004, n. 252 “ Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili

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