TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-22, n. 202414839

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-07-22, n. 202414839
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202414839
Data del deposito : 22 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2024

N. 14839/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13174/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13174 del 2018, proposto da
D C, A G, A R, E R, G R, G S, A S e L T, rappresentati e difesi dall'avvocato F L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum :
Associazione “ Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco ”, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Belmonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Battipaglia, via Rosa Iemma n. 20;

per l'annullamento

del provvedimento del 6 agosto 2018, a firma del Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con il quale veniva comunicato il rigetto della istanza, datata 30 luglio 2018, notificata in data 2 agosto 2018, con la quale i ricorrenti chiedevano l'applicazione del trattamento economico da 1° dirigente e da dirigente superiore, in favore del personale direttivo e dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispettivamente dopo tredici e ventitré anni di servizio senza demerito, con la liquidazione della differenza di trattamento stipendiale maturata dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 217/2005;

nonché per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti all'equiparazione giuridica ed economica con i funzionari appartenenti ai Corpi Militari ed ai Corpi militarizzati dello Stato – Comparto Sicurezza.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con la relativa documentazione;

Visto l’intervento ad adiuvandum dell’Associazione “ Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco ”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 aprile 2024 il dott. Vittorio Carchedi;
vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione di parte ricorrente, nessuno presente per il Ministero dell’Interno e presente l’avv. Ferdinando Belmonte per la parte intervenuta ad adiuvandum , come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso, meglio specificato in epigrafe, i ricorrenti, appartenenti al ruolo dei direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 28375 del 7 agosto 2018, con il quale non è stata accolta la richiesta, formulata in data 30 luglio 2018, di ottenere il trattamento economico del personale del Comparto Sicurezza, ossia l’attribuzione dei livelli retributivi previsti per il Primo Dirigente e per il Dirigente Superiore della Polizia di Stato, al raggiungimento, rispettivamente, di 13 e 23 anni di servizio senza demerito.

2. In estrema sintesi, i ricorrenti hanno lamentato l’ingiustificata ed illogica la discriminazione della quale soffrirebbero i funzionari direttivi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, rispetto a quelli delle Forze di Polizia, poiché, nonostante i compiti attribuiti e i poteri decisionali ed organizzativi che esercitano in autonomia e responsabilità, non beneficiano del trattamento economico e giuridico dei funzionari del Comparto Sicurezza, con la stessa anzianità di servizio, non trovando applicazione, in conseguenza della loro illegittima esclusione dal Comparto Sicurezza:

- l’art. 43, commi 22 e 23 (abrogati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 47, comma 2, lett. a) del d.lgs 29 maggio 2017 n. 95, “ Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”), secondo il quale “[a] i funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato “che abbiano prestato servizio senza demerito per 15 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al primo dirigente ” e [a] i Funzionari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento economico spettante al dirigente superiore ”.

- l’art. 43 ter (abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dall'art. 47, comma 2, lett. a) del d.lgs 29 maggio 2017 n. 95) secondo il quale “[f] ermo restando quanto previsto all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo a decorrere dal 1° aprile 2001, ai funzionari del ruolo dei Commissari ed equiparati della Polizia di Stato che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni è attribuito lo stipendio spettante al primo dirigente. Ai medesimi funzionari e ai primi dirigenti che abbiano prestato servizio senza demerito per 23 anni è attribuito lo stipendio spettante al dirigente superiore. Il predetto trattamento è riassorbito al momento dell'acquisizione di quello previsto dai medesimi commi ventiduesimo e ventitreesimo del predetto articolo 43 e non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica ”.

In particolare, i ricorrenti hanno dedotto:

- l’illegittimità dell’art. 16 e art. 43 della L. 121/81, nonché del d.lgs. 29 maggio 2017 n. 95, nella parte in cui dispongono l'esclusione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per violazione del principio della parità di trattamento (art. 3 della Costituzione), con conseguente illegittimità del diverso trattamento economico riservato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

- l’illegittimità della legge 30 settembre 2004, n. 252 “ Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ” e del d.lgs.

13 ottobre 2005, n. 217 “ Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252 ”, nella parte in cui non è stata realizzata l'equiparazione normativa ed economica tra il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e quello delle Forze di Polizia;

- l’illegittimità della legge 30 settembre 2004, n. 252 e del d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, per la violazione del principio di corrispondenza della retribuzione alla qualità del lavoro prestato da parte dei ricorrenti (art. 36 della Costituzione), nonché per via la irragionevole discriminazione tra i pubblici dipendenti (art. 97 della Costituzione), con conseguente pregiudizio per il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.

3. Con intervento ad adiuvandum si costituita l’associazione “ Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco ”;

4. Con ordinanza presidenziale n. 9283/2022, è stato chiesto all’amministrazione intimata “ il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento, ritenuto utile ai fini del presente giudizio ”.

5. In data 31 agosto 2023, si è, quindi, costituito il Ministero dell'Interno, che ha depositato la relazione richiesta con la citata ordinanza, nella quale è stato evidenziato che:

- “ a seguito della ripubblicizzazione del rapporto d’impiego del personale del Corpo Nazionale ad opera del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dal 1 gennaio 2006 il trattamento economico rientra tra le materie oggetto di negoziazione di primo e secondo livello nell’ambito del comparto autonomo “Vigili del fuoco e soccorso pubblico” riservato specificamente alla categoria, risultando pertanto naturalmente inapplicabili le previsioni normative e contrattuali afferenti al sistema indennitario di altri comparti del pubblico impiego quali quello della “Sicurezza” dedicato agli appartenenti delle Forze di Polizia ”;

- “ in attuazione dell’articolo 1, comma 133, della legge n. 160 del 2019, che prevedeva di perseguire la valorizzazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso una maggiore armonizzazione retributiva con il trattamento economico del personale delle Forze di polizia, è intervenuto l’articolo 20 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito in legge n. 120 del 2020) che, nel disciplinare il percorso che armonizza i due comparti sul piano del trattamento economico, realizza un sostanziale allineamento della retribuzione fissa e continuativa del personale del Corpo nazionale con quello delle Forze di polizia ”;

- tuttavia tali “ provvedimenti legislativi (in primis, il decreto legislativo n. 217 del 2005, come novellato dai successivi d.lgs. n. 97 del 2017 e 127 del 2018) […] non hanno previsto la cd. “omogeneizzazione retributiva” che prevedeva il riconoscimento del trattamento economico dirigenziale ai ruoli dei direttivi con anzianità di servizio pari a 13 e 23 anni, analogamente a quanto previsto per il personale direttivo delle Forze di polizia, beneficio tra l’altro venuto meno a seguito del relativo riordino delle carriere (d.lgs. n. 95 del 2017) che ha previsto la cd. “dirigenzializzazione” del personale direttivo del comparto sicurezza ”.

6. In data 11 febbraio 2024, i ricorrenti hanno segnalato di avere ancora interesse alla decisione del ricorso.

7. In data 23 febbraio 2024, l’associazione “ Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco ” ha depositato memoria con la quale ha dedotto:

- l’illegittimità della mancata equiparazione delle qualifiche del Direttore Vicedirigente con 16 e 26 anni di servizio con quelle corrispondenti delle Forze di Polizia, con la conseguente mancata attribuzione delle componenti fondamentali (stipendio + indennità) del primo dirigente, al Vicedirigente con 16 anni di servizio, e del dirigente superiore, al Vicedirigente con 26 anni di servizio;

- la mancata applicazione per la qualifica di Direttore Vicedirigente con anzianità maggiore dei 16 e 26 anni della Tabella B di cui al d.lgs 177/2016, che prevede la corrispondenza alle qualifiche di Vice Questore Aggiunto e di Vice Questore delle Forze di Polizia;

- l’illegittimità (costituzionale) dell’art. 20, del decreto-legge n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in legge n. 120/2020, che ha determinato la completa armonizzazione del trattamento retributivo di natura fissa e ricorrente di tutte le qualifiche degli appartenenti ai ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto alle corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia, con l’eccezione degli appartenenti al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, e segnatamente coloro che hanno maturato una anzianità utile ai fini dello scatto convenzionale attribuito dopo sedici e dopo ventisei anni di servizio come previsto dall’art. 211 del d.lgs. 217/2005.

7. All’udienza straordinaria di smaltimento del 26 aprile 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Il ricorso è infondato.

9. I ricorrenti chiedono, preliminarmente, al Collegio di sollevare la questione di legittimità costituzionale in relazione alle diverse disposizioni normative poste a fondamento del ricorso.

Al riguardo, il Collegio non può che richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale, salvo che la legge non disponga diversamente, ogni Forza di Polizia o Armata, nonché il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è destinataria di una autonoma disciplina giuridica ed economica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 febbraio 2023 n. 1462).

Conseguentemente, la peculiare disciplina prevista per i militari e gli appartenenti alla Polizia di Stato non la rende comparabile (né quindi può fungere da tertium comparationis ), secondo i principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, invocati dai ricorrenti, ai fini del giudizio sulla costituzionalità di una legge (cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, 3 febbraio 2020, n. 92, nonché Corte Costituzionale n. 264 dell’11 dicembre 2015, per l’indennità di immersione, Corte Costituzionale n. 27 del 3 marzo 2015, per l’indennità di imbarco).

Infatti, anche dopo la riconduzione del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco alla disciplina pubblicistica del rapporto di impiego, la definizione del trattamento retributivo fondamentale e accessorio del personale è rimessa a uno specifico procedimento negoziale che si svolge nell'ambito dell’apposito comparto autonomo denominato “ vigili del fuoco e soccorso pubblico ” ed è vincolato dalla disponibilità delle risorse stanziate annualmente dalla legge finanziaria (cfr. citato d.lgs. 13 ottobre 2005, n. 21), concludendosi con l’emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, le differenze ordinamentali, nonché, in particolare, la distinzione tra comparti di negoziazione, ai fini della definizione del trattamento economico e giuridico spettante al personale, escludono una violazione dei parametri costituzionali invocati da parte ricorrente (ossia lesione della parità di trattamento, del principio di corrispondenza tra retribuzione e qualità/quantità del lavoro prestato, nonché del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione).

Infatti, l’irragionevolezza della diversità di trattamento presuppone identità di situazioni complessivamente considerate, potendo risultare o meno giustificata un’attribuzione patrimoniale, ovvero la sua misura, soltanto in considerazione di tutte le altre componenti retributive e delle attività ordinariamente svolte, mentre, come si è detto, tra i diversi comparti e le relative discipline esistono diversità significative, che non consentono tale comparazione, con conseguente manifesta infondatezza del questioni di legittimità costituzionale proposte da parte ricorrente.

Inoltre, il Collegio osserva che i ricorrenti mirano ad ottenere dalla Corte costituzionale una sentenza additiva che accerti l’illegittimità costituzionale delle disposizioni, ritenendo che esse non prevedono ciò che per dettato costituzionale sarebbe obbligatorio prevedere o contemplare.

Con le sentenze additive la Corte supplisce a una illegittima omissione del legislatore. Orbene, presupposto per l’adozione di una simile tipologia di pronuncia è l’esistenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata. In altri termini, un intervento “additivo” è precluso quando comporti l’adozione di scelte discrezionali, come tali riservate al legislatore, essendo consentito solo quando l’addizione è “a rime obbligate”, nel senso che la nuova norma è in qualche modo già presente a livello costituzionale e l’estensione a quello legislativo risulta logicamente necessitata, così che la Corte solo apparentemente svolge una attività legislativa (cfr. Corte Costituzionale n. 109 del 23 aprile 1986, nonché n. 125 e 328 del 1988).

Nel caso che ci occupa è di tutta evidenza che il legislatore ha dato vita ad una disciplina specifica per il Corpo dei Vigili del Fuoco, il cui progressivo allineamento del trattamento economico con le altre forze di Polizia esclude profili di irragionevolezza, ove si considerino le specificità ordinamentali e il vincolo di copertura finanziaria che non può non incidere sulla tempistica di tale progressiva armonizzazione.

Infine, non è neanche rilevante, nel caso di specie, la questione di costituzionalità dedotta dall’associazione intervenuta ad adiuvandum , con riferimento all’art. 20, del decreto legge n. 76/2020, che ha determinato la completa armonizzazione del trattamento retributivo di natura fissa e ricorrente delle qualifiche degli appartenenti ai ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rispetto alle corrispondenti qualifiche delle Forze di polizia, con l’eccezione degli appartenenti al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative. La disciplina, infatti, è indubbiamente successiva al provvedimento del 6 agosto 2018, impugnato dai ricorrenti, e, pertanto, non applicabile alle questioni oggetto del presente giudizio.

10. Orbene, ritenute, per le ragioni esposte, manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dedotte dal ricorrente e dall’associazione Alte Professionalità dei Vigili del Fuoco, il Collegio ritiene di dover aderire all’orientamento del Consiglio di Stato secondo il quale è “ ingiustificata la pretesa di ottenere, in nome del principio di eguaglianza (nel trattamento di prestazioni di lavoro corrispondenti) l'estensione di forme indennitarie previste dalle specifiche norme relative agli appartenenti alle altre Forze armate e di Polizia ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3597).

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, in tema di trattamento economico dei dipendenti pubblici, essendo l’attività amministrativa del tutto vincolata, non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all’amministrazione circa la possibilità di estendere al personale appartenente ad una data categoria benefici previsti per altre, non rilevando che vi possa essere una tendenziale corrispondenza tra le attività svolte dalle categorie di personale che si pongono a raffronto (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 10 agosto 2016, n. 3597, secondo il quale tale conclusione deriva dalla “ natura strettamente vincolata del trattamento retributivo del personale dipendente dalla pubblica amministrazione che, segnatamente per quello non contrattualizzato, ha il proprio fondamento in atti normativi non disapplicabili da parte del datore di lavoro pubblico né suscettivi di estensione al di fuori dei casi tassativamente stabiliti ed individuati. E, più sostanzialmente, in ragione del fatto che gli istituti che compongono il trattamento di un comparto sono disciplinati nella prospettiva della valutazione complessiva e coordinata degli aspetti organizzativi e funzionali di quel comparto, e si giustificano in quanto inseriti in tale quadro complessivo ”).

Inoltre, anche ammesso che i ricorrenti svolgano compiti sotto taluni profili equiparabili, neppure è ammissibile, secondo i principi generali desumibili dall’art. 81 della Costituzione, che l'autorità giudiziaria possa sostituirsi all'amministrazione obbligandola ad adottare provvedimenti che abbiano dei risvolti sulla spesa pubblica, senza che sia a monte prevista un’apposita previsione di legge ed una conseguenziale copertura finanziaria.

Non può, dunque, compiersi una lettura correttiva delle disposizioni richiamate da parte ricorrente, anche secondo criteri di interpretazione estensiva, analogica e/o costituzionalmente orientata, dal momento che è la normativa di settore, all’esito di un processo di negoziazione in sede di contrattazione collettiva, ad esplicitare puntualmente i propri destinatari e a stabilire tassativamente gli emolumenti spettanti.

Al riguardo, si è coerentemente osservato che, per estendere analogicamente il trattamento giuridico ed economico riservato alla Polizia di Stato, occorrerebbe una specifica previsione legislativa (cfr. Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 12 aprile 2017, n. 419/2017, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo “ Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dci vigili del fuoco, c altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dci vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ”, secondo il quale eventuali disparità di trattamento possono essere risolte solo con una specifica previsione normativa accompagnata dalla relativa provvista finanziaria).

11. In conclusione, il ricorso è infondato e le spese di giudizio seguono la soccombenza.

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