TAR Roma, sez. I, sentenza 2017-03-22, n. 201703747
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Testo completo
Pubblicato il 22/03/2017
N. 03747/2017 REG.PROV.COLL.
N. 02283/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2283 del 2009, proposto da:
Sky Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio n.14;
contro
Autorità garante della concorrenza e del mercato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nell’adunanza del 23 dicembre 2008 a seguito del procedimento di istruttoria PS-7 e notificato alla ricorrente società in data 15 gennaio 2009, con cui è stato deliberato che la pratica commerciale descritta al punto II del provvedimento costituisce una pratica commerciale scorretta, ne viene vietata l’ulteriore diffusione ed è stata altresì irrogata alla società ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 200.000,
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2017 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Sulla base delle segnalazioni di consumatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito, “Agcm” o anche “Autorità”) comunicava l’avvio di un procedimento istruttorio avente ad oggetto una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere dalla società Sky Italia s.r.l. (“Sky”), riguardante l'attivazione di servizi televisivi, mediante la conclusione di contratti a distanza, dai consumatori asseritamente mai richiesti o aventi caratteristiche diverse rispetto a quelle promesse ovvero rispetto ai quali gli utenti avrebbero riscontrato ostacoli alla disdetta ed in taluni casi, avendo proposto reclami, non avrebbero ottenuto rimborso immediato delle somme già versate.
2. In data 15 luglio 2008, Sky presentava impegni ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo. L’Autorità, in data 4 settembre 2008, decideva di prorogare di sessanta giorni il termine di conclusione del procedimento per la valutazione degli impegni proposti dal professionista, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Regolamento di procedure istruttorie. In data 10 settembre 2008 deliberava di rigettare gli impegni presentati dalla parte in quanto relativi a condotte potenzialmente integranti fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi” per le quali l’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo non può trovare applicazione.
Con memoria del 24 luglio 2008, Sky comunicava l’adozione di misure volte a garantire, in via cautelativa, una più efficace tutela per gli utenti in relazione ai casi di servizi non richiesti.
L’Autorità, in data 24 luglio 2008, deliberava di non adottare misure cautelari ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento di procedure istruttorie.
3. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento era stata diffusa a mezzo telefono, in data 18 novembre 2008 veniva richiesto il parere all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in seguito, anche “Agcom”), ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
Con nota pervenuta in data 16 dicembre 2008 l’Agcom riteneva che la pratica commerciale in esame non poteva essere oggetto di parere, in ragione dell'assenza di una comunicazione diffusa a mezzo stampa, radio, televisione o tramite mezzo di telecomunicazione a un numero indistinto di consumatori.
4. All’esito del procedimento istruttorio, veniva adottato il provvedimento impugnato, con il quale l’Autorità riteneva la sussistenza della pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, 22, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del Consumo, ed irrogava a Sky la sanzione amministrativa di 200.000 euro.
5. Il provvedimento è stato impugnato da Sky, che ne ha sostenuto l’illegittimità per i seguenti motivi:
I – Incompetenza. Pratica commerciale scorretta integrata dalla fornitura non richiesta. Applicazione dell’art. 57, co. 2, del Codice del Consumo.
Quando la condotta del professionista è qualificabile come pratica commerciale scorretta ai sensi dell’art. 57, co. 2, del Codice (che vieta al professionista l’esecuzione di forniture in assenza di un’ordinazione delle stesse da parte del consumatore) non devono trovare applicazione le sanzioni di cui all’art. 27, co. 9, irrogate da Agcm, bensì quelle di cui all’art. 62, di competenza delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
II – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 18, lett. d), del Codice del Consumo.
La condotta sanzionata non è illecita in quanto la nozione di “pratica commerciale” fatta propria da Agcm nella delibera impugnata è eccessivamente ampia; nel caso in esame, poi, è stato riscontrato un numero esiguo di segnalazioni, statisticamente irrilevanti.
III – Violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo.
Sky ha garantito una corretta informazione e una modalità idonea di determinazione cosciente ed inequivoca del consenso, avendo come riferimento il parametro del “consumatore medio”, ossia mediamente informato e avveduto.
IV - Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del Codice del consumo.
Dal contatto telefonico intercorso con i consumatori non può desumersi la sussistenza di un “indebito condizionamento” e, quindi, l’integrazione di una “pratica commerciale aggressiva”.
V – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è dichiarata esonerata dal rilascio del parere richiesto dall’art. 27 comma 6 del Codice, laddove in base al testo normativo avrebbe dovuto adottarlo.
VI – Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 della delibera 664/06/CONS e 1, lett. c), dell’Allegato A della delibera.
Non poteva essere contestato il mancato rispetto dell’obbligo di inviare al domicilio del consumatore, all’inizio dell’esecuzione del contratto, moduli negoziali scritti di cui all’art. 2, comma 6, dell’All. A della delibera 664/06/CONS, in quanto l’attività posta