TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2022-09-19, n. 202200301
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/09/2022
N. 00301/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00382/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 382 del 2021, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore; Prefettura di Campobasso, in persona del Prefetto pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria n. 74;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento del Prefetto di Campobasso assunto al prot. n. -OMISSIS-, con il quale è stata respinta l’istanza di revoca del divieto di detenzione di armi ed esplosivi in precedenza irrogato al ricorrente, nel 2018, ex art. 39 del T.U.L.P.S. .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto n. -OMISSIS-il Prefetto di Campobasso ha vietato all’odierno ricorrente la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi dell’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Il successivo decreto ministeriale n. -OMISSIS-ha poi respinto il ricorso gerarchico intentato dall’odierno ricorrente avverso il cennato provvedimento inibitorio, e ciò sulla motivazione della “ mancanza di affidabilità all’uso delle armi in capo al ricorrente”.
3. Indi con provvedimenti n. -OMISSIS-e n.-OMISSIS-la Prefettura di Campobasso ha respinto due richieste di revoca del medesimo divieto di detenzione di armi avanzate dal sig. -OMISSIS-(rispettivamente) in data -OMISSIS- e -OMISSIS-.
4. Di lì a poco, con istanza del -OMISSIS-l’interessato è tornato per la terza volta a richiedere la revoca del divieto che lo ha colpito.
La Prefettura di Campobasso, nel riscontrare tale ulteriore domanda, ha adottato il decreto in epigrafe, con il quale l’istanza del privato è stata rigettata “ atteso il breve lasso di tempo trascorso dalle vicende in cui il richiedente è stato coinvolto (2018) e il parere, contrario alla revoca del provvedimento di divieto, espresso dall’organo di polizia referente il -OMISSIS-…”. A detta dell’Amministrazione, difatti, “ non sono emerse nuove circostanze favorevoli al richiedente che possano, in maniera inconfutabile, escludere, nell’attualità, il rischio dell’abuso delle armi alla cui detenzione, a seguito della revoca del provvedimento di divieto emesso il -OMISSIS-, l’istanza potrebbe essere nuovamente legittimato”.
5. Con il presente ricorso, nel gravare il provvedimento di diniego da ultimo emesso il sig. -OMISSIS-ha dedotto un’unica (articolata) censura, così rubricata: “ Eccesso di potere: violazione e falsa applicazione art. 3 della L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione art. 39 T.U.L.P.S.”.
6. La Prefettura di Campobasso si è costituita in giudizio in resistenza al ricorso ritenendolo infondato in fatto e in diritto.
7. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ai difensori presenti ex art. 60 del cod.proc.amm..
8. Il ricorso è infondato, e in questi termini il giudizio può essere immediatamente definito nel merito con decisione in forma semplificata.
9.