TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202100859

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2021-12-20, n. 202100859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202100859
Data del deposito : 20 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2021

N. 00859/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00537/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 537 del 2019, proposto da
Società Energie Rinnovabili Irpine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Basilicata, non costituita in giudizio;

nei confronti

Enelgreenpower S.p.a., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

a) del provvedimento a firma del dirigente dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata prot. n. 145783/23AF del 9.9.2019, comunicato il 24.9.2019, con il quale è stata disposta la decadenza dell’Autorizzazione Unica – A.U. – n. 318 del 18.11.2016, rilasciata alla ricorrente ex art.12 D.Lgs. n. 387/2003;

b) della nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata prot. n. 116747/23AB del 9.7.2019, citata nel provvedimento di decadenza, se ed in quanto lesiva;

c) della determinazione regionale prot.n. 23AF.2017/D.1405/del 16.11.2017, citata nel provvedimento di decadenza, se ed in quanto lesiva;

d) della determinazione regionale prot. n. 23AF.2019/D.184 del 7.3.2019, citata nel provvedimento di decadenza, se ed in quanto lesiva;

e) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo del diritto della società ricorrente.

Nonché per la condanna della Regione Basilicata al risarcimento di tutti i danni patrimoniale ed immateriali subiti dalla società ricorrente a cagione del comportamento illegittimo della resistente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, depositato in data 5/12/2019, la società deducente – attiva nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – ha impugnato i provvedimenti specificati in epigrafe ed in particolare la determinazione, prot. n. 145783 del 9/9/2019, con la quale la Regione Basilicata ha rilevato, ai sensi del paragrafo 15.5 dell’Allegato alle Linee Guida di cui al D.M. n. 10/9/2010, l’intervenuta decadenza dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico in agro del Comune di Cancellara alla località Braccialoni, rilasciata con determinazione regionale n. 318 del 18/11/2016.

E’ stata, altresì, proposta domanda volta al risarcimento dei danni conseguenti alla contestata illegittimità attizia.

1.1. Risulta in fatto quanto segue:

- in data 19/9/2011, la società ricorrente ha presentato istanza per l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del richiamato impianto eolico, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, chiedendo altresì il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale in relazione al progetto in questione;

- con delibera n. 676 del 10/6/2014, la Giunta della Regione Basilicata ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, con validità di cinque anni decorrenti dalla data della sua adozione e con l’obbligo di dare inizio ai lavori di costruzione entro un anno da tale data. Con successiva delibera di Giunta regionale, n. 1164 dell’11/9/2015, a seguito di motivata istanza di rinnovo dei termini del giudizio di compatibilità ambientale, si è stabilito che i lavori dovessero essere iniziati e ultimati entro il termine di validità di detto giudizio (10/6/2019);

- in data 18/11/2016, la società ricorrente è stata autorizzata alla realizzazione del menzionato impianto, con prescrizione dell’obbligo di dare inizio all’esecuzione dei lavori entro un anno e ad ultimare gli stessi entro tre anni dalla comunicazione del provvedimento (avvenuta in data 15/12/2016);

- in data 16/11/2017, con determinazione regionale n. 1405 (adottata su istanza della società ricorrente del 25/9/2017), il termine di inizio dei lavori fissato nel provvedimento di autorizzazione unica (15/12/2017) è stato prorogato fino al 15/12/2018. Con successiva determinazione n. 184 del 7/3/2019, su istanza della società ricorrente del 24/8/2018, i termini di inizio e di conclusione dei lavori sono stati ulteriormente prorogati fino al 10/6/2019, data coincidente con il termine di

efficacia del giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo all’impianto in questione (risultante dalle richiamate delibere della Giunta regionale n. 676 del 10/6/2014 e n. 1164 dell’11/9/2015);

- in data 23/8/2018, la società ricorrente ha presentato presso l’Ufficio Energia della Regione un’istanza di autorizzazione di variante non sostanziale e di proroga di inizio dei lavori (istanza integrata in data 20/9/2018). In data 23/5/2019, la medesima società ha presentato presso l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione un’istanza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (ai fini della proroga del giudizio di compatibilità ambientale). Indi, gli Uffici regionali hanno formulato richieste istruttorie, rispettivamente con note prot. n. 170391/23AF del 10/10/2018 e prot. n. 0116747/23AB del 9/7/2019, cui tuttavia non è seguito alcun riscontro da parte della società;

- infine, con l’atto impugnato, la Regione ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione unica, non avendo la società ricorrente né iniziato né ultimato i lavori di costruzione dell’impianto entro il termine da ultimo assegnato con determinazione n. 184 del 7/3/2019 (10/6/2019).

1.2. Il ricorso è affidato a plurimi motivi.

2. La Regione Basilicata, benché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

3. Con ordinanza in data 22/7/2020 è stata respinta la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, previa sfavorevole delibazione di entrambi i presupposti detta tutela cautelare;
detta decisione è stata confermata in sede di appello con ordinanza del Consiglio di Stato n. 5854 del 2/10/2020.

4. All’udienza pubblica del 15/12/2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Con il primo motivo di ricorso è contestata la violazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990, per non aver la Regione dato comunicazione dell’avvio del procedimento conclusosi con l’adozione dell’avversato provvedimento.

Il motivo non merita accoglimento.

Deve, anzitutto, rilevarsi che la ricorrente aveva piena consapevolezza della circostanza – risultante dalla determinazione n. 184 del 7/3/2019 - che il 10/6/2019 sarebbero scaduti i termini di inizio ed ultimazione dei lavori di realizzazione dell’impianto eolico di cui è causa e che, per evitare l’automatica perdita di efficacia dell’autorizzazione unica, avrebbe dovuto presentare apposita istanza di proroga entro tale data.

D’altra parte, la nota regionale impugnata ha natura di atto vincolato, meramente ricognitivo dell’effetto decadenziale prodottosi ope legis , in virtù di quanto disposto dal paragrafo 15.5 dell’Allegato alle Linee Guida di cui al D.M. n. 10/9/2010 (secondo cui “ l’autorizzazione unica prevede un termine per l’avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia ”). Il che porta ad escludere, ai sensi dell’art. 21- octies della L. n. 241/1990, la portata viziante della dedotta omissione, non essendo comunque emersi in corso di causa elementi che, ove introdotti in sede amministrativa, avrebbero potuto incidere sul decorso procedimentale.

5.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’atto decadenziale per difetto di presupposti, in quanto:

- in data 23/5/2019, prima della scadenza del termine di efficacia dell’autorizzazione unica, la società ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della proroga del giudizio di compatibilità ambientale (su cui la Regione non si è pronunciata);

- la società non ha potuto dare avvio ai lavori di realizzazione dell’impianto in questione a causa dell’indisponibilità del punto di connessione alla rete elettrica nazionale;

- in data 23/8/2018, la società ha chiesto l’autorizzazione di una variante non sostanziale (su cui la Regione non si è pronunciata).

Il motivo, unitariamente inteso, non merita accoglimento.

Ed invero:

- non sono revocabili in dubbio le circostanze, centrali ai fini della decisione, per cui la società ricorrente non ha né avviato (tantomeno concluso) i lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato entro il termine del 10/6/2019, all’uopo fissato dalla determina dirigenziale n. 184 del 7/3/2019, né ha chiesto il tempestivo differimento di tale termine;

- la mera presentazione dell’istanza di autorizzazione paesaggistica (ai fini della proroga del giudizio di compatibilità ambientale) non è, di per sé, ragione di ostacolo al prodursi della decadenza dell’autonomo provvedimento di autorizzazione unica (essendo, quest’ultima, un’evenienza connessa unicamente all’obiettiva circostanza del mancato avvio dei lavori nei termini assegnati, secondo quanto univocamente disposto dal citato paragrafo 15.5 dell’Allegato alle Linee

Guida di cui al D.M. n. 10/9/2010). Analogamente deve dirsi in merito all’intervenuta presentazione dell’istanza di autorizzazione di una variante non sostanziale, considerato che proprio tale qualificazione (diversamente da quanto previsto per le modifiche progettuali di carattere sostanziale) esclude, in radice , la necessità dell’adozione di una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e, dunque, la conseguente rideterminazione dell’orizzonte temporale dell’originario quadro autorizzatorio (che rimane, dunque, immutato);

- d’altra parte, entrambe le menzionate istanze, oltreché inidonee, per quanto detto, a precludere l’effetto decadenziale per cui è causa, non sono state diligentemente coltivate dalla società ricorrente che, a fronte delle richieste istruttorie di integrazione documentale provenienti dagli Uffici regionali (rispettivamente nelle date del 10/10/2018 e del 9/7/2019), non risulta abbia tenuto un contegno collaborativo, così da impedire, dunque, qualsivoglia ulteriore sviluppo procedimentale;

- è del tutto irrilevante, per i fini di causa, l’assunto della non imputabilità del ritardo nell’avvio dei lavori (per indisponibilità del punto di connessione), atteso che tale asserita occorrenza (quand’anche effettivamente provata) avrebbe potuto costituire al più ragione per richiedere, ovviamente in modo tempestivo, la proroga dei termini dell’autorizzazione unica.

5.3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’impugnata nota, in quanto la normativa primaria - contrariamente al paragrafo 15.5 dell’Allegato alle Linee Guida di cui al D.M. n. 10/9/2010 - non prevedrebbe alcun limite temporale alla validità dell’autorizzazione unica.

Il motivo non merita accoglimento.

Deve, infatti, ritenersi che l’atto impugnato è chiaramente corrispondente alla fattispecie decadenziale descritta nelle richiamate Linee Guida, le quali – secondo quanto sancito dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. ex plurimis , Corte Costituzionale 23/12/2019, n. 86) - “ sono atti di normazione secondaria che, in settori squisitamente tecnici, completano la normativa primaria, sicché essi

rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale ”.

5.4. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 2, co. 159, L. n. 244/2007 (secondo cui “ per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell’art. 15 D.lgs. n. 79/1999 ”, cioè “ l’acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l’impianto, nonché l’accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero la stipulazione di contratti per l’acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all’impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell’iniziativa o l’ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ”), in quanto la società ricorrente avrebbe dato avvio ai lavori di costruzione dell’impianto nei sensi dianzi esposti.

Il motivo non merita accoglimento.

Deve, infatti, evidenziarsi che il richiamato assunto ricorsuale è del tutto sprovvisto di corredo probatorio, essendo affidato a mere asserzioni. In ogni caso, è dirimente osservare che il contestato effetto decadenziale è normativamente collegato non solo al mancato avvio dei lavori entro il termine del 10/6/2019, ma anche alla loro mancata conclusione entro lo stesso limite temporale (il che costituisce un dato incontestabile).

6. All’infondatezza della domanda di annullamento consegue quella della conseguenziale domanda risarcitoria.

7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va respinto perché infondato.

8. In assenza di controparti costituite, nulla deve disporsi in merito alle spese di lite.

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