TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-04-02, n. 201500353

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2015-04-02, n. 201500353
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201500353
Data del deposito : 2 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00367/2014 REG.RIC.

N. 00353/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00367/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2014, proposto da:
Società Autostrade Per L'Italia S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. D A, con domicilio eletto presso D A in Genova, Via Corsica 19/10;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dip. Infr, Aff. Gen. e Pers.-Strutt. Vig. Concess. Autostr., Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anas S.p.A., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Genova, v.le Brigate Partigiane 2;

nei confronti di

Fracasso S.p.A., Georicerche S.r.l.;

per l'annullamento

decreto prot. n. 0000943 del 29 gennaio 2014 avente ad oggettto perizia di variante tecnica. 10 genova savona - lavori di risanamento acustico nel comune di savona nella parte in cui, in merito alla voce "oneri di sicurezza", non ha riconosciuto il relativo incremento proposto dalla ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti -Dip. Infr, Aff. Gen. e Pers.-Strutt. Vig. Concess. Autostr. e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Anas S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2015 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio la società odierna ricorrente impugnava la delibera di cui in epigrafe, con cui il Ministero competente ha negato il riconoscimento degli oneri di sicurezza, vantati in relazione ai maggiori costi sostenuti per i lavori si risanamento acustico, per mancanza dei presupposti di cui all’art. 132 comma 3 d.lgs. 163\2006.

Nel ricostruire in fatto e in diritto la vicenda, all'atto impugnato si muovevano pertanto le seguenti censure:

- violazione degli artt. 131 s. lgs. 163 cit., 161 dPR 207\2010 e 100 d.lgs. 81\2008, nonchè diversi profili di eccesso di potere, per sussistenza dei presupposti di imprevedibilità dei maggiori oneri sostenuti.

Il Ministero intimato si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, concludeva per il rigetto del gravame.

Alla pubblica udienza del 26\3\2015 la causa passava in decisione.

Il ricorso è manifestamente infondato, in specie alla luce delle puntuali considerazioni svolte dalle difese erariali.

Nel contesto delimitativo della nozione di variante, la norma invocata nella specie stabilisce quanto segue: “Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto”. Il chiaro dettato normativo, che ne evidenzia il connotato di specialità ed eccezionalità – trattandosi di varianti eccezionalmente ammesse rispetto all’ordinaria regolamentazione limitativa al riguardo -, appare coerente con le esigenze di interesse pubblico concernenti l’attenta delimitazione delle variazioni ovvero delle modifiche progettuali.

Nel caso di specie appare palese la carenza dei presupposti della sopravvenienza delle circostanze e della relativa imprevedibilità.

Ciò già in termini intuitivi in quanto gli interventi invocati da parte ricorrente - trattandosi di lavori ordinari (concernenti la manutenzione della tratta) - sono, come correttamente qualificati dal ministero, ciclici e ripetitivi, in specie a fronte della primaria esigenza di garantire la circolazione e la percorribilità della tratta interessata. Né può assumere carattere di imprevedibilità la circostanza – invocata dalla ricorrente – della recente sottoposizione ad evidenza pubblica dei propri appalti, trattandosi di applicazione di principio fondamentale e di origine sovranazionale. Pertanto, l’invocata contestualità con gli straordinari lavori di risanamento acustico in questione, non può certo assumere carattere di sopravvenienza e soprattutto di imprevedibilità, nei termini auspicati da parte ricorrente.

Altrimenti opinando, nei sensi proposti dalla ricorrente, la previsione normativa predetta, da speciale diverrebbe ordinaria, in quanto ogni lavoro ciclico ed ordinario sarebbe in grado di influire imprevedibilmente sui costi nei termini di cui alla norma in questione. Invero, tale conseguenza è già in astratto contrastante con le sopra richiamate finalità della norma e con la relativa natura giuridica, avente carattere di specialità. Infatti, la delimitazione della nozione di variante, oggetto e funzione del generale dettato dell’intero comma 3, non elimina la peculiarità delle modifiche ammesse dalla parte della norma richiamata, la quale presuppone all’evidenza la dimostrazione della sopravvenienza e dell’imprevedibilità delle circostanze modificative invocate.

Nella specie, i lavori di risanamento della tratta interessata, in quanto tesi a garantire l’ordinaria funzione dell’infrastruttura stessa, cioè la circolazione autostradale, oltre a dover essere oggetto di adeguata programmazione, non possono all’evidenza qualificarsi come sopravvenuti ed imprevedibili. Né nella specie la società ricorrente fornisce alcun elemento in base al quale anche solo ipotizzare che, nel peculiare caso de quo, tali interventi di risanamento siano frutto di circostanze od eventi peculiari ed imprevisti. Come detto, al riguardo non può certo attribuirsi rilevanza alla sottoposizione dei lavori alle procedure di evidenza pubblica – principio fondamentale in materia – né alle eventuali indicazioni formulate da una branca della stessa società ricorrente (la direzione di tronco), i cui eventuali errori nella programmazione non possono certo costituire occasione per giustificare varianti eccezionalmente ammissibili in quanto sopravvenute ed imprevedibili.

In definitiva, i lavori destinati alla manutenzione ed al risanamento della tratta, come nella specie, non possono, in quanto tali, considerarsi imprevedibili, essendo ordinariamente diretti a garantire la primaria funzionalità dell’infrastruttura, la circolazione autostradale. Né d’altra parte possono considerarsi tali le esigenze poste a fondamento della sicurezza di lavori i quali, ordinariamente, devono essere svolti in un contesto peculiare di circolazione pericolosa – anche per il personale interessato - quale quella autostradale: tali circostanze all’evidenza riguardano ogni lavoro che interesse la tratta autostradale, cosicchè non è in alcuna misura sostenibile la sussistenza dell’invocata imprevedibilità.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

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