TAR Napoli, sez. II, decreto cautelare 2016-02-29, n. 201600346

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, decreto cautelare 2016-02-29, n. 201600346
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600346
Data del deposito : 29 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05272/2015 REG.RIC.

N. 00346/2016 REG.PROV.CAU.

N. 05272/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5272 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G E B, Nuova Future School Srl, Istituto Giovanni Paolo Ii, rappresentati e difesi dall'avv. A O, con domicilio eletto presso A O in Napoli, viale Gramsci N. 20;

contro

Comune di Arzano in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. E F, con domicilio eletto presso E F in Napoli, Via Cesario Console,3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento 27 luglio 2015 n. 16578 con cui era stata annullata la DIA del 19/09/2007;
dell’ordinanza 6 agosto 2015 n. 17455 con cui era stata disposta la demolizione delle opere realizzate per effetto della predetta DIA;
del provvedimento 19 agosto 2015 n. 1830 con cui era stata dichiarata la “improcedibilità” della SCIA del 20/02/2015;
del provvedimento di cui al verbale 25.2.2016 con cui si ordina la cessazione dell’attività scolastica nell’immobile di cui trattasi;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

considerato

che con il ricorso introduttivo il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, il provvedimento 27 luglio 2015 n. 16578 con cui era stata annullata la DIA del 19/09/2007 relativa alla utilizzazione scolastica dei locali condotti in locazione dallo stesso ricorrente, l’ordinanza 6 agosto 2015 n. 17455 con cui era stata disposta la demolizione delle opere realizzate per effetto della predetta DIA ed il provvedimento 19 agosto 2015 n. 1830 con cui era stata dichiarata la “improcedibilità” della SCIA del 20/02/2015 per lo svolgimento di attività di scuola secondaria paritaria nei medesimi locali;

che con l’ordinanza 19.11.2015 n. 2033 l’intestato Tribunale accoglieva la domanda di sospensione “limitatamente all’intimata demolizione”;

che, atteso che parte ricorrente aveva successivamente chiesto al collegio chiarimenti in merito alla portata del predetto provvedimento cautelare - se cioè, attesa la disposta sospensione dell’ordine di demolizione dell’immobile adibito a scuola, l’attività scolastica ivi svolta avesse potuto continuare ad essere espletata al suo interno - con successivo provvedimento 26.1.2016 n. 390 il collegio precisava che “il Tribunale non può entrare nel merito di questioni che esulano dalla domanda giurisdizionale formulata dalla parte e dal contenuto dello stesso provvedimento impugnato - di esclusiva valenza edilizia – oggetto di sospensione”: con ciò chiarendo che il Tribunale non poteva occuparsi di questioni (il proseguimento o meno dell’attività scolastica all’interno del fabbricato oggetto di ordine di demolizione sospeso cautelarmente dal Tribunale) estranee all’oggetto della domanda giurisdizionale e che, comunque, il collegio si era limitato a sospendere un provvedimento (l’ordine demolitorio) di esclusiva valenza edilizia;

che, dunque, il provvedimento che ordina la cessazione dell’attività scolastica nell’immobile di cui si controverte, impugnato con i motivi aggiunti, non appare violare né contrastare altrimenti con le ordinanze cautelari adottate dal Tribunale, e ciò in quanto trova il presupposto in atti – l’annullamento della DIA del 2007 e della SCIA del 2015 – non sospesi;

che, peraltro, il Comune non sembra aver disposto la chiusura dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 354 del DLgs n. 297/1994, ma semplicemente interdetto - avvalendosi dell’art. 21-ter della legge n. 241/1990 e, come innanzi accennato, sul presupposto del proprio, precedente provvedimento n. 1830/2015 (non sospeso) – lo svolgimento dell’attività scolastica in un immobile privo della relativa, specifica destinazione urbanistica;

che, altresì, il verbale 25.2.2016 dà atto che all’interno dell’immobile non vi erano professori o alunni, sicchè, atteso allo stato il mancato svolgimento di attività scolastica, non sembra che l’ordine di cessazione possa comportare immediato pregiudizio al ricorrente;

che, ciò stante, non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare monocratica;


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi