TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-30, n. 202416936

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-09-30, n. 202416936
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202416936
Data del deposito : 30 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2024

N. 16936/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15350/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15350 del 2018, proposto da A R, rappresentato e difeso dagli avv. G B e L F, con domicilio eletto presso il loro studio in Pozzuoli (NA), via Ragnisco 2 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. giuseppebuono1@avvocatinapoli.legalmail.it e laurafortuna@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

per l’accertamento

del diritto alla monetizzazione dell’indennità di mancato godimento dei giorni di licenza e ferie e dell’indennità relativa ai permessi e festività non goduti, relativi al servizio prestato come volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito italiano negli anni 2016-2017.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 20 settembre 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – A R è stato un volontario in ferma prefissata quadriennale dell’Esercito italiano arruolato con decorrenza giuridica dal 30 dicembre 2015 che il 18 luglio 2017 è stato prosciolto a domanda dalla ferma contratta, per avere superato il concorso pubblico a n. 559 allievi agenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 957, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2010 n. 66.

A.R. ha quindi domandato il pagamento delle licenze, festività e ore di straordinario maturate e non godute all’atto del congedo ma tale istanza è stata rigettata dal reparto di appartenenza del ricorrente (il 66° Reggimento fanteria aeromobile “Trieste”) sulla base del divieto di monetizzazione di cui all’art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, conv. nella l. 7 agosto 2012 n. 135, secondo le indicazioni di cui alla circolare prot. n. M_D

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi