TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-07, n. 202100261

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-07, n. 202100261
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100261
Data del deposito : 7 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2021

N. 00261/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00219/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 219 del 2019, proposto da
P L, rappresentato e difeso dall'avvocato S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Difesa e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;



per ottenere:

-la declaratoria del diritto del ricorrente alla equiparazione del trattamento giuridico ed economico a quello della posizione e del grado di sottufficiale, ossia della posizione e del grado (minimo) corrispondente a quello cui spetta la qualificazione di “ufficiale di polizia giudiziaria”;

-la conseguente condanna del datore di lavoro, nelle persone delle amministrazioni intimate, ciascuna per la sua competenza, ad attribuire il predetto trattamento giuridico ed economico a far data dal 28.07.2004, oltre accessori di legge e ad operare la conseguente ricostruzione di carriera sia sotto l'aspetto della qualifica che sotto l'aspetto economico-retributivo;

nonché per la condanna, in via subordinata:

-a ritenere e dichiarare che il ricorrente ha diritto –per il periodo di svolgimento del servizio come sopra indicato- all’attribuzione quantomeno del trattamento economico corrispondente a quello della posizione e del grado di sottufficiale, ossia della posizione e del grado (minimo) corrispondente a quello cui spetta la qualificazione di “ufficiale di polizia giudiziaria” e a disporre la relativa condanna al pagamento, oltre rivalutazione e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Andrea De Col nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020 n. 137 (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176), attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri attualmente in servizio alla Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, premesso di aver svolto con pari qualifica le funzioni di ispettore del lavoro presso il Nucleo dell’Ispettorato Regionale del Lavoro di Messina (dal 13.11.2006 al 15.08.2017) e, ancor prima (dal 28.07.2004) presso quello di Siracusa, ha agito in giudizio al fine di ottenere:

-l’accertamento del diritto all’equiparazione del proprio trattamento giuridico ed economico a quello della posizione e del grado minimo di sottoufficiale cui compete la qualifica di Ufficiale di P.G.(Vice-Brigadiere);

-la condanna delle amministrazioni intimate, ciascuna per la rispettiva competenza, a corrispondergli il predetto trattamento giuridico ed economico a far data dal 28.07.2004, oltre accessori di legge (rivalutazione e interessi);

-in via subordinata, la condanna delle amministrazioni intimate al riconoscimento e alla conseguente erogazione, in suo favore, del trattamento economico previsto per i Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri per il periodo di servizio prestato presso il Nucleo dell’Ispettorato Regionale del Lavoro.

2. A sostegno delle spiegate domande di accertamento e di condanna, il ricorrente osserva che:

-con D.M. 31 luglio 1997 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 9 bis L. n. 608/96, di conversione del D.L. n. 510/96, ha creato un organismo denominato “Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro” (altrimenti denominato n.i.l.- Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro), dotato di articolazioni periferiche presso ogni Ispettorato Provinciale del Lavoro e avente gli stessi poteri ispettivi e di vigilanza attraverso i quali procedere all’accertamento della violazione delle norme sulla prevenzione antinfortunistica ed in materia di legislazione sociale;

-in Sicilia i carabinieri appartenenti alla dotazione organica del contingente dell’Arma destinato ai n.i.l sono funzionalmente dipendenti dalla Regione, pur mantenendo il loro status di militari sottoposti al potere gerarchico dell’Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa;

-proprio perché tutti ricoprenti la qualifica di ispettori del lavoro, acquisita al superamento di uno specifico corso-concorso, i militari dell’Arma addetti al n.i.l. “ nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti” sono ufficiali di P.G. (art.8 comma 1 d.P.R. n. 520/19559), prestando le rispettive mansioni senza distinzione di grado in seno al “Comando Tutela Lavoro ”;

- pur avendo svolto dal 2004 al 2017, al pari degli altri sottoufficiali, le funzioni di ispettore del lavoro con la qualifica di U.P.G., egli, ciò nondimeno, continua a rivestire grado e qualifica inferiori a quello di sottoufficiale con evidente disparità di trattamento, peraltro connaturata allo stesso ordinamento militare perché, a parità di qualifica, di requisiti di ammissione e di funzioni svolte, dovrebbe corrispondere il riconoscimento di ruolo, di grado, e di stipendio di un sottoufficiale dell’Arma con conseguente ricostruzione della carriera a far data dal luglio 2004 sotto l’aspetto giuridico, contributivo e retributivo.

In via istruttoria, il ricorrente deposita documentazione atta a dimostrare l’effettività delle funzioni di Ispettore del Lavoro svolto presso i citati n.i.l. della Sicilia, chiedendo l’eventuale acquisizione di prove testimoniali e l’ammissione di apposita CTU, volta ad accertare la posizione giuridica, economica e contributiva del militare, oltre a quantificare le differenze retributive e a ricostruirne la carriera.

3. Si è costituita, per conto del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato dapprima con atto di stile, poi con più ampia memoria difensiva del 29.12.2020, eccependo la prescrizione quinquennale del diritto al trattamento economico e l’infondatezza del ricorso nel merito.

Replicava il ricorrente con memoria del 15.01.2021.

4. All’udienza del 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto e sentiti i difensori delle parti, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione, non prima di aver prospettato la questione relativa all’inammissibilità della domanda di accertamento dell’interesse legittimo all’inquadramento nel grado superiore di

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