TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-05-02, n. 202205421
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 02/05/2022
N. 05421/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
V S, rappresentata e difesa dall'avvocato R D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invalsi - Commissione Esame, non costituito in giudizio;
nei confronti
P B, E G, S L, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento
- per quanto di ragione, della nota prot. n. 5340 e dell'allegata Determinazione n.180/2020 entrambe inviate dall'INVALSI in data 10/11/2020 per comunicare alla ricorrente la sua esclusione, a seguito della prova “Teorico/Pratica”, dal Concorso pubblico (con punteggio di 16), per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 32 unità di personale, di cui n. 29 nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) – VI livello professionale per l'area della ricerca - profilo A (CTERTDA_2021) (doc.1);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 5 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0005165 del 30/10/2020) contenente le tracce e le istruzioni – per ogni profilo - delle prove teorico/pratiche estratte e non estratte durante l'esame (doc.2);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 4 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0004757 del 30/09/2020) contenente i criteri di svolgimento della prova teorico / pratica per tutti i profili CTER (doc. 3);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 3 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 615131 del 23/09/2020) contenente i criteri di svolgimento della prova teorico / pratica per tutti i profili CTER (doc. 4);
- per quanto di ragione, della disposizione n. 15 del 10/09/2020, con cui il Presidente dell'INVALSI ha disposto lo svolgimento delle prove teorico – pratiche ed orali, previste dal Bando con “modalità telematiche” mediante l'utilizzo di strumenti informativi e digitali “garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova orale e l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità” (doc. 5);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0004494 del 14/09/2020) contenente i criteri di svolgimento della prova teorico / pratica e della prova orale (doc.6);
- per quanto di ragione, della disposizione n. 13 del 3/09/2020 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice per il concorso in oggetto e il profilo di Collaboratore Tecnico di Ricerca (CTER) (doc. 7);
- per quanto di ragione, della nota prot. n. 0003968 del 14/07/2020 di cui al Bando pubblicato in G.U. n. 58 del 28/07/2020, con cui l'INVALSI ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 32 unità di personale di cui n. 29 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale (doc. 8);
nonché per l'annullamento
previa adozione d'idonea misura cautelare
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 18 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0005474 del 17/11/2020) con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati del profilo A - CTER ammessi alla prova orale con il relativo punteggio ottenuto alla prova teorico / pratica (doc. 9);
- per quanto di ragione, della determinazione n. 221 del 30/12/2020 di cui alla nota prot. n. 641373 tramite la quale l'INVALSI ha pubblicato la determinazione di approvazione degli atti e graduatorie di merito di vincitori e idonei per il concorso in oggetto, incluso il profilo A - CTER (doc. 10);
nonché infine per l'annullamento
previa adozione d'idonea misura cautelare
- di ogni altro atto, verbale, provvedimento, connesso anteriore e conseguente, ad oggi non conosciuto, né prodotto dall'Amministrazione a seguito dell'istanza di accesso del 23/11/2020 e, in ogni caso, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Saetta Virginia il 21/3/2021:
Motivi aggiunti nel ricorso iscritto al R.g.n.1196/2021
PER L'ANNULLAMENTO
previa adozione d'idonea misura cautelare
- “per quanto di ragione, della nota prot. n. 5340 e dell'allegata Determinazione n.180/2020 entrambe inviate dall'INVALSI in data 10/11/2020 per comunicare alla ricorrente la sua esclusione, a seguito della prova “Teorico/Pratica”, dal Concorso pubblico (con punteggio di 16), per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 32 unità di personale, di cui n. 29 nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) – VI livello professionale per l'area della ricerca - profilo A (CTERTDA_2021) (doc.1);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 5 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0005165 del 30/10/2020) contenente le tracce e le istruzioni – per ogni profilo - delle prove teorico/pratiche estratte e non estratte durante l'esame (doc.2);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 4 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0004757 del 30/09/2020) contenente i criteri di svolgimento della prova teorico / pratica per tutti i profili CTER (doc. 3);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 3 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 615131 del 23/09/2020) contenente i criteri di svolgimento della prova teorico / pratica per tutti i profili CTER (doc. 4);
- per quanto di ragione, della disposizione n. 15 del 10/09/2020, con cui il Presidente dell'INVALSI ha disposto lo svolgimento delle prove teorico – pratiche ed orali, previste dal Bando con “modalità telematiche” mediante l'utilizzo di strumenti informativi e digitali “garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della prova orale e l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità” (doc. 5);
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 1 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0004494 del 14/09/2020) contenente i criteri di svolgimento della prova teorico / pratica e della prova orale (doc.6);
- per quanto di ragione, della disposizione n. 13 del 3/09/2020 con cui è stata nominata la commissione esaminatrice per il concorso in oggetto e il profilo di Collaboratore Tecnico di Ricerca (CTER) (doc. 7);
- per quanto di ragione, della nota prot. n. 0003968 del 14/07/2020 di cui al Bando pubblicato in G.U. n. 58 del 28/07/2020, con cui l'INVALSI ha indetto il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo determinato di n. 32 unità di personale di cui n. 29 unità nel profilo di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER), VI livello professionale (doc. 8);
nonché, ai fini dell’interesse al ricorso, per l’annullamento dei seguenti atti successivamente pubblicati, previa adozione d'idonea misura cautelare
- per quanto di ragione, dell'estratto del verbale n. 18 della Commissione esaminatrice (nota prot. n. 0005474 del 17/11/2020) con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati del profilo A - CTER ammessi alla prova orale con il relativo punteggio ottenuto alla prova teorico / pratica (doc. 9);
- per quanto di ragione, della determinazione n. 221 del 30/12/2020 di cui alla nota prot. n. 641373 tramite la quale l'INVALSI ha pubblicato la determinazione di approvazione degli atti e graduatorie di merito di vincitori e idonei per il concorso in oggetto, incluso il profilo A - CTER (doc. 10);
nonché infine per l’annullamento
previa adozione d'idonea misura cautelare
- di ogni altro atto, verbale, provvedimento, connesso anteriore e conseguente, ad oggi non conosciuto, né prodotto dall'Amministrazione a seguito dell'istanza di accesso del 23/11/2020 e, in ogni caso, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.”
Nonché con il presente atto di motivi aggiunti
Per l'annullamento
- Per quanto di ragione, del verbale n.5 della Commissione esaminatrice (nota prot. n.0005165 del 30/10/2020 – già impugnato) contenente le tracce e le istruzioni – per ogni profilo - delle prove teorico/pratiche estratte e non estratte durante l'esame anche nella parte in cui non prevede che la pennetta USB consegnata ai candidati non era più trascrivibile, recentemente conosciuto in versione integrale con le PEC inviate dall'INVALSI in data 21/01/2021 (prot.nn.565 – 569) in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 23/11/2021 (reiterata il 18/12/2021 (doc.1);
- Per quanto di ragione, del verbale n.7 della Commissione esaminatrice contenente le operazioni di apertura delle buste dei candidati, recentemente conosciuto in versione integrale con le pec inviate dall'INVALSI in data 21/01/2021 (prot.nn.565 – 569) in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 23/11/2021 (reiterata il 18/12/2021 - doc.2),
- Per quanto di ragione, del verbale n.10 della Commissione esaminatrice in cui è stata valutata la prova della ricorrente (busta A_37) con il punteggio totale di 16,00 (di cui 7,00 completezza, 6,00 correttezza e 3,00 qualità) che ha portato all'esclusione della ricorrente, recentemente conosciuto con le pec inviate dall'INVALSI in data 21/01/2021 (prot.nn.565 – 569) in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 23/11/2021 (reiterata il 18/12/2021 - doc.3).
- Per quanto di ragione, del verbale n.18 della Commissione esaminatrice contenente l'abbinamento delle generalità dei candidati con il dispositivo USB e da cui è derivata la graduatoria che ha portato all'esclusione della ricorrente (busta A_37) con il punteggio totale di 16,00, recentemente conosciuto con le pec inviate dall'INVALSI in data 21/01/2021 (prot.nn.565 – 569) in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 23/11/2021 (reiterata il 18/12/2021 - doc.4);
- Per quanto di ragione, del verbale n.31 della Commissione esaminatrice contenente le tabelle di valutazione dei candidati idonei per il profilo A - CTER, recentemente conosciuto con le pec inviate dall'INVALSI in data 21/01/2021 (prot.nn.565 – 569) in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 23/11/2021 (reiterata il 18/12/2021 - doc.5).
Per quanto di ragione degli ulteriori verbali del concorso nn.2, 8, 9, 11, 12, 25 e 26 nelle parti in cui sono lesivi nei confronti della ricorrente, recentemente conosciuti con le pec inviate dall'INVALSI in data 21/01/2021 (prot.nn.565 – 569) in riscontro all'accesso agli atti del 23/11/2021 (reiterata il 18/12/2021 - doc.6);
- Nonché di ogni altro provvedimento, connesso anteriore e conseguente, ad oggi non conosciuto, né prodotto dall'Amministrazione a seguito dell'istanza di accesso del 23/11/2020 e, in ogni caso, lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Invalsi – Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il proposto gravame la ricorrente in epigrafe individuata, avendo partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione (Invalsi) per l’assunzione a tempo determinato di n. 32 unità di personale (di cui, per quanto di interesse, n. 11 posti relativi al “profilo A” quale “Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca”), ha impugnato l’esclusione – per mancato superamento della prevista prova teorico-pratica – dal sostenimento della successiva prova orale, unitamente alla graduatoria finale di merito e ai connessi atti e verbali della procedura concorsuale.
2. Il ricorso è affidato a tre motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo – rubricato “ 1.- Violazione di legge;Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione: per carente motivazione del provvedimento di esclusione e illogica determinazione dei criteri di valutazione della prova scritta ” – la ricorrente contesta il difetto di motivazione asseritamente inficiante il provvedimento di esclusione, nel quale sarebbe riportata soltanto l’indicazione del voto numerico conseguito nella prova teorico-pratica (pari al punteggio di 16/30) e quella inerente al “ mancato raggiungimento del punteggio minimo di 18/30 ”, senza alcun riferimento all’applicazione dei criteri di determinazione del punteggio complessivo (pari a 30 punti) individuati dalla Commissione per la valutazione della prova nell’ambito del verbale n. 1 – quali la “ completezza ” (fino ad un massimo di 15 punti), la “ correttezza ” (fino ad un massimo di 10 punti) e la “ qualità del prodotto ” (fino ad un massimo di 5 punti);censura altresì i suddetti criteri, lamentandone la genericità in quanto difetterebbe la fissazione dei pesi valutativi connessi a ciascuno di essi.
2.2. Con il secondo motivo – rubricato “ 2.- Violazione di legge;Violazione dell’art. 65 c. 3 del d.lgs. n.165/2001;Violazione art. 9 dpr n. 487/94;Violazione degli artt. 51 e 97 Cost.;Violazione dell’art. 4 del bando di concorso: sulla illegittima composizione della Commissione esaminatrice ” – la ricorrente contesta la determinazione di nomina della Commissione di concorso, sotto il profilo della dedotta violazione di legge quanto alla relativa composizione, sostenendo che in capo a ciascuno dei suoi membri difetterebbe il possesso di comprovate esperienze nell’uso dei sistemi informatici e del pacchetto “Office “(costituenti oggetto della prevista prova teorico-pratica).
2.3. Con il terzo motivo – rubricato “ 3.- Violazione di legge;Violazione degli art. 3 e 97 Cost.;Violazione dei principi di trasparenza e “par condicio” dei candidati;Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà e irrazionalità: con riferimento alle istruzioni operative contenenti le domande di concorso e le modalità di consegna degli elaborati ” – parte ricorrente denuncia una serie di illegittimità asseritamente inficianti lo svolgimento della prova teorico-pratica, sia con riguardo ai quesiti sottoposti, sia con riferimento alle modalità di consegna degli elaborati.
Sostiene in proposito che non tutti i candidati avrebbero iniziato la prova nello stesso momento (avendo la Commissione fatto partire immediatamente il tempo previsto e successivamente invitato i candidati a porre in essere le operazioni di accesso alla prova di esame, quali l’estrazione dei files, la decompressione dalla pennetta e l’inserimento di una password), con conseguente violazione del principio di contemporaneità della prova tra tutti i concorrenti.
Lamenta altresì la genericità ed ambiguità dei quesiti sottoposti, alla luce del contenuto delle istruzioni fornite ai candidati, rispettivamente nella prova “PowerPoint” e nella prova “Word”.
Deduce, inoltre, la non idoneità delle istruzioni operative a garantire l’impossibilità di una successiva alterazione e/o sostituzione degli elaborati, limitandosi a prescriverne il salvataggio su un supporto informatico (chiave USB).
2.4. Conclude pertanto formulando domanda di annullamento degli atti impugnati con l’emissione dei consequenziali provvedimenti.
3. L’Istituto intimato si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
4. Con decreto presidenziale 3 febbraio 2021, n. 593 è stata respinta l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. avanzata dalla ricorrente, evidenziando la già intervenuta approvazione della graduatoria della procedura concorsuale in argomento.
5. Successivamente parte ricorrente ha proposto atto di motivi aggiunti, in ragione della documentazione acquisita a seguito del riscontro dell’Amministrazione all’istanza di accesso avanzata (includente i verbali delle operazioni concorsuali), articolando cinque motivi di doglianza.
5.1. Con il primo motivo, rubricato “ I.- Eccesso di potere;ingiustizia manifesta;contraddittorietà e difetto di motivazione;illogicità;disparità di trattamento;violazione degli artt. 3 e 97 Cost.: nella valutazione della prova teorico / pratica svolta della ricorrente espressa e riportata nel verbale n.10 del 21/10/2020” , parte ricorrente – invocando il superamento della c.d. “prova di resistenza” –lamenta l’incoerenza e illogicità della votazione numerica attribuita all’elaborato svolto in base ai criteri di valutazione previsti, adducendo il contenuto di un parere pro veritate reso da un esperto di informatica e software incaricato dalla ricorrente medesima.
5.2. Con il secondo motivo di doglianza, rubricato “ II) Ulteriori profili di illegittimità del provvedimento di esclusione della ricorrente e rispetto alla determinazione dei criteri di valutazione della prova teorico / pratica emersi a seguito della produzione del verbale n.10 - Violazione di legge;Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990;Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.;Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione ”, parte ricorrente insiste – richiamando il contenuto del verbale n. 10 acquisito a seguito dell’istanza di accesso avanzata – nella pretesa genericità dei criteri di valutazione individuati dalla Commissione esaminatrice, già oggetto di deduzione nell’ambito del ricorso introduttivo.
5.3. Con il terzo motivo di doglianza, rubricato “ III.- Ulteriori profili di illegittimità in riferimento alle istruzioni operative contenenti le domande di concorso e le modalità di consegna degli elaborati - Violazione di legge;violazione degli art. 3 e 97 Cost.;Violazione dei principi di trasparenza e “par condicio” dei candidati;Eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà e irrazionalità ”, la ricorrente ribadisce l’asserita ambiguità e genericità delle istruzioni operative – già lamentata in ricorso – adducendo al riguardo le conclusioni riportate nell’allegato parere pro veritate (per quanto concerne le tre parti in cui si è articolata la prova, riferite rispettivamente a “Excel”, “Word” e “PowerPoint”).
5.4. Con il quarto motivo, rubricato “ IV.- Ulteriori profili di illegittima sulla composizione della commissione esaminatrice - Violazione di legge;Violazione dell’art. 35 c. 3 del d.lgs. n.165/2001;Violazione art. 9 DPR n. 487/94;Violazione degli artt. 51 e 97 Cost.;Violazione dell’art.4 del bando di concorso ”, la ricorrente insiste nelle deduzioni articolate in ricorso relativamente alla composizione della Commissione incaricata, alla luce dei curricula dei relativi componenti acquisiti a seguito del riscontro dell’Istituto all’istanza di accesso agli atti, dai quali emergerebbe l’assenza delle necessarie qualifiche e competenze specialistiche nel settore informatico.
5.5. Con il quinto motivo, rubricato “ V.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione;Violazione del principio di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Violazione del principio di anonimato e di segretezza nelle procedure concorsuali;Eccesso di potere per sviamento e difetto di trasparenza: nella parte in cui dai verbali della “lex specialis” recante le operazioni concorsuali non risulta che la pennetta USB utilizzata dai candidati fosse idonea a garantire l’autenticità della prova e l’anonimato ”, parte ricorrente ribadisce l’asserita violazione del principio di anonimato nello svolgimento della prova – già dedotta in ricorso – richiamando in proposito il contenuto dei verbali n. 5 e n. 7 rispetto alle istruzioni operative e alla luce di quanto riportato nel verbale n. 3, lamentando il mancato riferimento (nel testo dei verbali delle operazioni concorsuali) all’utilizzo di procedure informatiche volte ad assicurare l’autenticità della prova al momento del salvataggio del compito sulla chiavetta USB, nonché l’omessa menzione delle modalità di custodia delle buste contenenti i singoli elaborati.
Censura altresì, sotto il medesimo profilo, il mancato riferimento (nel testo dei suddetti verbali) all’uso di particolari software caricati sui PC dei candidati idonei a negare l’accesso alla rete internet o all’utilizzo di ulteriori applicazioni presenti sul desktop (se non quelle necessarie alla prova del pacchetto Office).
6. In vista della camera di consiglio fissata per la trattazione della domanda cautelare (oggetto di un breve rinvio disposto in ragione dell’avvenuta proposizione di motivi aggiunti), l’Invalsi ha depositato documentazione, includente una relazione difensiva volta a sostenere l’infondatezza delle censure mosse nel ricorso e nel successivo atto di motivi aggiunti.
6.1. La ricorrente ha depositato memoria.
7. Alla camera di consiglio del 14 aprile 2021, parte ricorrente ha formulato rinuncia alla domanda cautelare, chiedendo l'abbinamento al merito con integrazione del contraddittorio, come riportato a verbale.
8. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a.
9. All’udienza pubblica del 17 novembre 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso proposto, come integrato dal successivo atto di motivi aggiunti, non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
2. Le censure mosse, rispettivamente, nel ricorso introduttivo e nell’atto di motivi aggiunti possono essere trattate congiuntamente, in quanto sostanzialmente coincidenti ovvero connesse sul piano logico-giuridico, apparendo i profili di doglianza articolati nell’atto di motivi aggiunti essenzialmente volti a riprodurre e/o sviluppare sul piano argomentativo il contenuto delle censure proposte in ricorso.
3. Può dunque muoversi dall’esame delle censure svolte nel primo motivo di ricorso, integrate da quelle articolate ai punti I e II dell’atto di motivi aggiunti, complessivamente incentrate sulla valutazione della prova tecnico-pratica sostenuta dalla ricorrente, che investono da un lato la votazione numerica assegnata (in misura inferiore alla soglia minima necessaria per poter accedere alla successiva prova orale), dall’altro i criteri individuati dalla Commissione esaminatrice per l’attribuzione del relativo punteggio.
4. Alla disamina delle censure indicate giova premettere una sintetica ricostruzione della lex specialis concorsuale circa la specifica prova di esame oggetto di contestazione, richiamando altresì il pertinente contenuto degli atti della procedura – sulla base della documentazione depositata in giudizio – relativamente agli aspetti connessi alla valutazione della suddetta prova.
4.1. Al riguardo, l’articolo 6 del bando prevede, in particolare, che la “ prova teorico/pratica ” per il ruolo di “ collaboratore tecnico ” con riferimento al “ profilo A ” (riguardante le “ attività di supporto alla realizzazione delle prove standardizzate ”) – oggetto delle contestazioni mosse nel proposto gravame – è finalizzata ad accertare la “ specifica competenza ” del candidato “ nell’uso del pacchetto Office ” mediante una prova “… da svolgersi al personal computer con particolare riferimento alle funzioni del foglio di calcolo, a quelle per la predisposizione di testi anche complessi e a quelle per la predisposizione di presentazioni avanzate ”.
Il punteggio massimo previsto ai fini della valutazione della “prova teorico/pratica” è individuato dalla lex specialis in “30 punti”: la soglia minima per il relativo superamento – ai fini dell’ammissione alla successiva prova orale – è determinata in complessivi “18/30” (cfr. articoli 6 e 7 del bando).
4.2. Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che, alla luce delle riportate previsioni del bando, la Commissione esaminatrice nell’ambito della prima riunione ha provveduto (per il profilo professionale di interesse della ricorrente) in via preliminare all’indicazione degli argomenti oggetto delle prove – riproducendo, per quanto concerne la “prova teorico/pratica”, le indicazioni riportate nel bando al menzionato articolo 6 – nonché alla definizione dei criteri di valutazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, stabilendo per la menzionata prova di esame tre criteri, quali: “ 1. Completezza fino a un massimo di 15 punti;