TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-04-14, n. 200900723
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N. 00723/2009 REG.SEN.
N. 01830/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1830 del 1997, proposto da:
P D, rappresentato e difeso dagli avv. F A, M A S, con domicilio eletto presso F A in Catania, piazza G.Verga, 29;
contro
12^ Legione G.Di F. - Comando Nucleo P.T. di Catania, Ministero delle Finanze, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, con sede in Catania, via Vecchia Ognina, 149, domiciliataria per legge;
PER L’ANNULLAMENTO
- dell’ordine di trasferimento del sig. P per la Compagnia della Guardia di Finanza di Augusta disposto, giusta determinazione n.14441/P del 12/2/1997 dal Comando della Legione Guardia di Finanza di Messina;
- di ogni altro atto coevo, e successivo, pregiudizievole dell’interesse del ricorrente;
per la declaratoria e l’accertamento
che al ricorrente spetta il ripristino della sede occupata sino al 24/2/1997 quale responsabile della Sezione di P.G. Guardia di Finanza della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Catania o, in subordine, l’assegnazione al reparto di Catania ed altresì il diritto ad un indennità risarcitoria per il disagio patito in ragione del provvedimento (illegittimo) ;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di 12^ Legione G.Di F. - Comando Nucleo P.T. di Catania;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/01/2009 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. L’odierno ricorrente, Maresciallo Capo P, espone quanto segue:
Ha svolto per sette anni il proprio servizio quale responsabile dell’Ufficio di P.G. della G.di F. preso la Procura Circondariale della Repubblica di Catania.
In data 6/2/1997, a seguito di controlli sui telefoni, di suddetta Procura, con linea diretta in dotazione agli uffici ove il ricorrente prestava servizio, il Procuratore Capo f.f. di detta Procura, con nota del 31/1/1997 (diretta anche al P.G. presso la Corte di Appello di Catania) chiedeva, al al Comando Gruppo della G.di F. di Catania il trasferimento del ricorrente dalla P.G..
Con nota 2229/P, del Comandante del nucleo Maggiore Costantino Catalano, veniva invitato a fornire chiarimenti sull’utilizzo della predetta linea telefonica ed in relazione all’ipotizzata inadeguata sorveglianza del personale dipendente.
Il ricorrente rispondeva alla richiesta di chiarimenti, in data 11/2/1997, rilevando che l’uso del telefono da parte sua e del personale dipendente era stato effettuato sempre per ragioni di servizio (con particolare riguardo ad un’indagine relativa alla clonazione di un cellulare), ed, inoltre, che esso stesso aveva richiesto la sostituzione delle serrature dei locali ove era ubicata la P.G. in quanto le serrature esistenti non erano sicure ed avrebbero consentito l’accesso ad estranei non autorizzati.
Il giorno successivo alla presentazione dei chiarimenti il ricorrente veniva trasferito in forza del provvedimento in epigrafe, a firma dello stesso ufficiale che aveva richiesto i chiarimenti M C.