TAR Roma, sez. IV, sentenza 2023-04-11, n. 202306172
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2023
N. 06172/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10438/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10438 del 2022, proposto da
UI AS, rappresentata e difesa dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell’UZ (oggi: Ministero dell’UZ e del Merito), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l’accertamento di illegittimità
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Amministrazione intimata sull’istanza della ricorrente del 2 settembre 2021, inoltrata telematicamente al Ministero dell'UZ, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio VIII, Viale Trastevere n. 76/a, Roma, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, di riconoscimento del proprio titolo abilitante, rilasciato in Romania, Paese membro dell’Unione Europea, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola di istruzione secondaria di II grado, per la disciplina ADSS - Sostegno nelle scuole secondarie di II grado, con conseguente ordine all’Amministrazione di provvedere in tal senso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’UZ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’UZ (oggi: Ministero dell’UZ e del Merito) a fronte della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Romania.
2. Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (che individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’UZ, dell’Università e della Ricerca) debba essere, oggi, interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dal sopravvenuto art. 2, comma 1, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), il quale ha istituito il Ministero dell’UZ.
Al riguardo, l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 (che ha sostituito l’art. 50 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), in vigore dal 10 marzo 2020, attribuisce al Ministero dell’UZ la