TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2024-06-18, n. 202412469
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2024
N. 12469/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04431/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4431 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Stabile Argo s.c. a r.l., in relazione alla procedura CIG 9892032B09, rappresentata e difesa dall'avvocato L D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autostrade per l'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati M G, G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Edil San Felice S.p.A. S.B., Edilgen S.p.A, rappresentate e difese dall'avvocato Antonio Melucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della comunicazione dell’11.3.2024, con cui la società Autostrade per l’Italia (ASPI) S.p.A. ha disposto l’esclusione del ricorrente e la revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta; della nota del 25.3.2024, con cui ASPI S.p.A. ha disposto la conferma del provvedimento di esclusione e la revoca/annullamento dell’aggiudicazione disposta in data 19.1.2024; dell’art. 8 del disciplinare di gara, nonché degli eventuali ulteriori atti e provvedimenti del RUP o della commissione di gara, sia anteriori sia successivi all’aggiudicazione; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del medesimo, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto al RTI Edilgen S.p.A. - Edil San Felice S.p.A..
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Edilgen S.p.A. ed Edil San Felice S.p.A. in data 23.5.2024: dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Consorzio Stabile Argo S.C. A R.L. in data 27.5.2024: del provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela e/o revoca del provvedimento di esclusione e di conferma della revoca dell’aggiudicazione e di esclusione dalla gara, ricevuto in data 2.5.2024; del provvedimento di aggiudicazione, disposto in favore del RTI Edil- del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Edilgen S.p.A. - Edil San Felice S.p.A. in data 13.5.2024; per la condanna di ASPI S.p.A. al risarcimento dei danni derivanti dagli impugnati provvedimento, e ciò sia in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro nella commessa (previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato), sia, in subordine, per equivalente economico.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edilgen S.p.A. ed Edil San Felice S.p.A. in data 3.6.2024: dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti al ricorso principale, e ciò “ nella parte in cui non ha rilevato ulteriori profili di esclusione in danno del Consorzio Argo ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrade per l'Italia S.p.A., di Edil San Felice S.p.A. e di Edilgen S.p.A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Consorzio Stabile Argo s.c. a r.l. ha impugnato e chiesto l’annullamento della comunicazione dell’11.3.2024, con cui la società Autostrade per l’Italia (ASPI) S.p.A. ha disposto l’esclusione del ricorrente e la revoca dell’aggiudicazione precedentemente disposta; della nota del 25.3.2024, con cui ASPI S.p.A. ha disposto la “ conferma e, in ogni caso, dispone l’esclusione del Consorzio Stabile Argo S.c. a r.l. dalla procedura di gara in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76, comma 5, lett. b) del d.lgs. 50/2016 per difetto di qualificazione richiesto dalla lex specialis di gara in conseguenza della rilevata nullità del contratto di avvalimento prodotto ex art. 89, comma 1 del d.lgs. 50/2016 e, conseguentemente, conferma e, in ogni caso, dispone la revoca/annullamento dell’aggiudicazione del 19/01/2024 disposta ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016 ”; nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, dell’art. 8 del disciplinare di gara, nonché degli eventuali ulteriori atti e provvedimenti del RUP o della commissione di gara, sia anteriori sia successivi all’aggiudicazione; di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del medesimo, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto al RTI Edilgen S.p.A. - Edil San Felice S.p.A..
In sintesi è accaduto: il Consorzio ricorrente ha partecipato, nell’ambito di un accordo quadro strutturato in quattro lotti, alla procedura finalizzata all’affidamento del lotto n. 4 (Direzioni di tronco n. 5 Fiano Romano; n. 6 Cassino; n. 7 Pescara; n. 8 Bari), i cui lavori sono stati riferiti alla categoria prevalente OG1 (€ 17.996.968,00, di cui € 1.018.696,30 per oneri della sicurezza) ed alla categoria scorporabile OG11 (€ 4.499.242,00, di cui € 254.674,08 per oneri della sicurezza), il tutto per un importo a base di gara di € 22.496.210,00 (di cui € 1.273.370,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso); che il consorzio ricorrente è risultato aggiudicatario della predetta procedura, avendo conseguito il miglior punteggio sia con riguardo all’offerta tecnica (punti 52,470) che con riguardo all’offerta economica (punti 30), con un punteggio complessivo di 82,470; mentre il RTI Edilgen S.p.A. - Edil San Felice S.p.A., secondo in graduatoria, ha ottenuto il punteggio totale di 79,199 (51,189 per l’offerta tecnica + 28,01 per l’offerta economica).
In esito al controllo sul possesso dei requisiti generali, la stazione appaltante ha rilevato, nella motivazione dell’impugnato provvedimento, che “ il Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l. possiede la categoria OG1 classifica V mentre è privo della categoria OG11 (Cfr. attestazione SOA prodotta in fase di gara); il citato Consorzio, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento per dimostrare il possesso del requisito di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale relativo alla categoria prevalente OG1 richiesta dalla lex specialis di gara (€ 17.996.968,00) e ha dichiarato di voler subappaltare “nei limiti del 100%” la categoria OG11 (Cfr. dgue prodotto in fase di gara); la società ausiliaria Consorzio Stabile Soledil S.r.l. ha dichiarato il possesso della categoria OG1 classifica VII (Cfr. attestazione SOA prodotta in fase di gara), pertanto, per un importo pari a € 15.494.000,00 o € 18.592.800,00 se aumentato del 20% ai sensi dell’art. 61, comma 2, del d.P.R. 207/2010 ”; ha, quindi, evidenziato che “ per poter subappaltare interamente la categoria OG11 (€ 4.499.242,00) doveva poter coprire l’intero importo dei lavori con la categoria prevalente e, pertanto, avrebbe dovuto possedere, anche attraverso avvalimento, una classifica VIII così da poter coprire il totale dei lavori pari a € 22.496.210,00 (di cui € 17.996.968,00 per la categoria OG1 ed € 4.499.242,00 per la categoria OG11); - il Consorzio Stabile Argo S.c.a.r.l. ha fatto ricorso all’avvalimento della categoria OG1 classifica VII del Consorzio Stabile Soledil S.r.l. e, pertanto, per un importo inferiore a quello a base di gara pari a € 22.496.210,00 ”; ed ha, pertanto, concluso che il consorzio ricorrente sarebbe stato “ privo della qualificazione richiesta per la categoria prevalente OG1 per l’importo totale dei lavori, pari a € 22.496.210,00, corrispondente alla classifica VIII e, pertanto, difetta della condizione prescritta dall’art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 per poter partecipare alla gara in mancanza del possesso del requisito di qualificazione relativo alla categoria scorporabile OG11 ”; il che ha condotto all’adozione del provvedimento di esclusione e di revoca dell’aggiudicazione disposta in data 19.1.2024.
Il consorzio ricorrente ha, però, presentato in data 11.3.2024 un’istanza di riesame ed annullamento in autotutela, nella quale ha fatto presente di aver “ partecipato alla gara d’appalto, facendo riferimento ai requisiti posseduti, oltre quelli ottenuti in avvalimento dal Consorzio Stabile Soledil srl (…) ed in particolare: a. Attestazione SOA OG1 posseduta dal Consorzio Stabile Argo Scarl Classifica V, per importo pari ad Euro 5.165.000,00, rappresentativo del 22,96% dell’importo totale posto a base di gara. Da cui risulta fruibile l’incremento premiante del 20%, e quindi per complessivi Euro 6.198.000,00; b. Attestazione SOA OG1 posseduta dal Consorzio Stabile Soledil Srl Classifica VII, oggetto di avvalimento, per importo pari ad Euro 15.494.000,00, rappresentativo del 68,87% dell’importo totale posto a base di gara. Da cui risulta fruibile l’incremento premiante del 20%, e quindi per complessivi Euro 18.592.800,00. A miglior dimostrazione del possesso dei requisiti si avrebbe un importo cumulativo pari ad Euro 20.659.000,00 (5.165.000,00 + 15.494.000,00), a cui applicando l’incremento premiale previsto per legge (del 20%) si ricava un importo complessivo ricoperto pari ad Euro 24.790.800,00, sufficiente a soddisfare l’importo complessivo posto a base di gara pari ad Euro 22.496.210,00 ”.
Con provvedimento del 25.3.2024 la stazione appaltante ha preso atto, in esito all’esame dell’istanza di