TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300427

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202300427
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300427
Data del deposito : 15 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/05/2023

N. 00427/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00286/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 286 del 2022, proposto da
Cementech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di Scilla, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della Determina dirigenziale n. 14 del 9.03.2022 emesso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria avente ad oggetto la revoca della Determinazione emessa dal medesimo ente contraddistinta con il n. 1104 del 4.05.2017, notificata a mezzo pec il giorno 11.03.2022.

nonché per

la declaratoria di illegittimità del silenzio seguito all'invito/istanza rivolto dalla società ricorrente al Comune di Scilla di emissione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo introdotto a seguito di presentazione di domanda volta ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale della durata legale -art. 3 comma 6 del DPR 59/2013- per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi in località Prisa del Comune di Scilla.

ed in ogni caso

per il risarcimento del danno conseguente all'inadempimento della pubblica amministrazione resistente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Scilla;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Espone la società ricorrente di aver richiesto, con istanza del 22 gennaio 2015, il rilascio dell’autorizzazione unica ambientale, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e del d.P.R. n. 59/2013, per l’esercizio dell’attività di recupero rifiuti non pericolosi da svolgersi in Località Prisa del Comune di Scilla.

Convocata in modalità sincrona e simultanea la conferenza di servizi nell’ambito della quale acquisire i prescritti pareri, la Città Metropolitana di Reggio Calabria adottava, con provvedimento del 4 maggio 2017, l’autorizzazione unica ambientale demandando al SUAP del Comune di Reggio Calabria l’emissione del provvedimento finale.

Con nota n. 82544 del 25 maggio 2017 il Comune di Reggio Calabria trasmetteva, pertanto, al Comune di Scilla la predetta determinazione per il rilascio del provvedimento finale autorizzatorio.

Con provvedimento del 18 marzo 2019 il Comune di Scilla rilasciava l’autorizzazione temporanea all’esercizio dell’impianto, per la durata di dodici mesi, al fine di consentire le verifiche tecniche di messa a regime dell’impianto.

Rappresenta la società ricorrente di aver sollecitato il Comune, con atto di diffida del 10 agosto 2021, reiterato il successivo 20 settembre 2021, ovvero prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione provvisoria così come prorogato dalla normativa emergenziale, al rilascio del provvedimento definitivo.

Ai suddetti atti di diffida allegava la valutazione di incidenza ambientale dell’impianto così come “suggerito” dal Ministero dell’Ambiente con nota del 9 aprile 2019.

Il Comune di Scilla rimaneva, tuttavia, inerte.

Con provvedimento n. 63 del 27 ottobre 2021 la Città Metropolitana sospendeva, ai sensi dell’art. 21 quater della legge 241/90, gli effetti della Determinazione n. 1104 del 4 maggio 2017 per un periodo di 90 gg, ovvero sino all’adozione di eventuali diverse determinazioni da parte degli Enti competenti, dando atto che la Regione, con nota del 18 maggio 2020 aveva evidenziato che il sito Prisa Solano, utilizzato come sede operativa della Cementech, ricade nel perimetro della Zona di Protezione Speciale della Costa Viola IT 9359300, Rete NATURA 2000, per la quale sono vigenti i vincoli regolamentati dal D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.

Veniva, in particolare, precisato che l’articolo 5, punto 1, lettera k, del suddetto decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 prevede il divieto di “...realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti”.

Con provvedimento del 9 marzo 2022 la Città Metropolitana, richiamate le note della Regione Calabria, Dipartimento Ambiente e Territorio prot. 166522 del 18 maggio 2020 e prot. n. 2652 del 14 gennaio 2022, con le quali veniva dato atto dell’esistenza di un divieto all’esercizio dell’attività di recupero dei rifiuti insistendo l’area all’interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale Costa Viola, annullava in autotutela, ai sensi dell’art. 21 octies della legge n. 241/90, la Determinazione n. 1104 del 4 maggio 2017.

2. Con ricorso ritualmente proposto la Cementech s.r.l. è insorta contro tale provvedimento della Città Metropolitana nonché contro il silenzio tenuto dal Comune di Scilla sulla richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica ambientale.

2.1. Con un primo gruppo di censure la società ricorrente lamenta la illegittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dalla Città Metropolitana sotto i seguenti profili:

IA) Il provvedimento richiama l’articolo 21 octies della legge n. 241/90 e, tuttavia, non sussisterebbe alcuna delle condizioni previste dalla suddetta disposizione (violazione di legge, eccesso di potere, incompetenza).

IB) La Determinazione impugnata violerebbe, inoltre, l’art. 14 ter e 21 nonies legge 241/90 nonché l’art. 4, comma 4 DPR 59/2013.

Le note della Regione (18 maggio 2020 e 14 gennaio 2022)

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