TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-01-18, n. 202300019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300019
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2023

N. 00019/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00064/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 64 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- Officina Edile S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, G R e S R, rappresentati e difesi dall’Avv. B B ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Bologna, Piazza M. Azzarita n. 4;

contro

- il Comune di Bologna, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti A T e A L ed elettivamente domiciliato in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, presso la sede dell’Avvocatura civica;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- dell’ordinanza PG. n. 491760/2019 del 6 novembre 2019, notificata a tutti i ricorrenti in data 11 novembre 2019, adottata dal Capo Area – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna avente a oggetto “ Ordinanza di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti di demolizione edile presenti nell’area e alla pulizia di tutta l’area in Via del Triumvirato 23/5, identificata a catasto al foglio 98 mappali 913, 914, 915, 916 ”;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, in particolare del verbale di sopralluogo della Polizia Locale (PG 327523/2019), citato nelle premesse dell’ordinanza impugnata;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento PG. n. 2185/2022, adottato dal Sindaco del Comune di Bologna in data 4 gennaio 2022, avente a oggetto “ Ratifica dell’ordinanza pg. 4917060/2019 recante ad oggetto: ordinanza di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti di demolizione edile presenti nell’area e alla pulizia di tutta l’area in Via del Triumvirato 23/5, identificata a catasto al foglio 98 mappali 913, 914, 915, 916 ”, notificato ai ricorrenti a mezzo di messo comunale in data 5 gennaio 2022 e al difensore costituito nel giudizio a mezzo p.e.c. in data 5 gennaio 2022;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bologna;

Vista l’istanza congiunta di passaggio in decisione dei ricorsi sugli scritti e senza discussione presentata dai difensori delle parti del giudizio;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Nessun difensore presente all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso introduttivo notificato in data 10 gennaio 2020 e depositato il 28 gennaio successivo, i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza PG. n. 491760/2019 del 6 novembre 2019, notificata loro in data 11 novembre 2019, adottata dal Capo Area – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità del Comune di Bologna e avente a oggetto “ ordinanza di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti di demolizione edile presenti nell’area e alla pulizia di tutta l’area in Via del Triumvirato 23/5, identificata a catasto al foglio 98 mappali 913, 914, 915, 916 ”.

La società ricorrente Officina Edile S.r.l., operante nel settore immobiliare e delle costruzioni, nel 2015 è diventata proprietaria dell’immobile sito in Bologna, Via del Triumvirato n. 23/5 (foglio 98, mappali 913, 914, 915, 916), in seguito a decreto di trasferimento del Tribunale di Bologna, entrando formalmente in possesso del predetto immobile in data 18 febbraio 2016, benché lo stesso in quel frangente risultasse di fatto occupato abusivamente da alcuni cittadini stranieri. Dopo l’avvenuto sgombero dell’immobile, lo stesso è stato demolito in vista della realizzazione di un nuovo intervento edificatorio, che avrebbe dovuto essere effettuato riutilizzando in sito i materiali inerti derivanti dalla demolizione. In data 17 luglio 2019, il Comune ha inoltrato la “ Comunicazione di avvio di procedimento per presenza rifiuti classificati non pericolosi in via del Triumvirato 23/5 ”, che la società ricorrente ha riscontrato con nota del 1° agosto 2019, evidenziando che la permanenza dei rifiuti nell’area sarebbe stata finalizzata, ai sensi del Regolamento urbanistico-edilizio, al loro riutilizzo nello stesso sito in vista della realizzazione di un nuovo immobile. Tuttavia, in data 11 novembre 2019, è stata notificata l’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale ha ordinato ai ricorrenti di procedere al recupero e allo smaltimento dei rifiuti che si trovavano nell’area di loro proprietà, sita in Via del Triumvirato n. 23/5.

Assumendo l’illegittimità del predetto provvedimento comunale, stante la presenza di materiale costituente non semplice rifiuto, ma sottoprodotto destinato a essere riutilizzato nel sito in occasione della realizzazione del nuovo immobile, i ricorrenti ne hanno chiesto l’annullamento, in primo luogo, per difetto di competenza e ulteriormente per violazione di diverse disposizioni di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bologna, che ha chiesto il rigetto del ricorso.



2. In data 4 gennaio 2022, il Sindaco del Comune di Bologna ha adottato l’ordinanza avente a oggetto “ Ratifica dell’ordinanza pg. 4917060/2019 recante ad oggetto: ordinanza di provvedere alla rimozione di tutti i rifiuti di demolizione edile presenti nell’area e alla pulizia di tutta l’area in Via del Triumvirato 23/5, identificata a catasto al foglio 98 mappali 913, 914, 915, 916 ”, al fine di superare la censura di difetto di competenza eccepita in sede di ricorso introduttivo.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 18 febbraio 2022 e depositato il 2 marzo successivo, i ricorrenti hanno altresì impugnato la predetta ordinanza di ratifica, eccependo, in primo luogo, la violazione del termine ragionevole per la convalida e il mancato rispetto delle garanzie partecipative dei destinatari, unitamente alla insussistenza di ragioni di interesse pubblico, considerato che l’area a quale momento risultava totalmente sgomberata dai rifiuti;
sono state poi dedotte censure di illegittimità derivata rispetto a quelle già contenute nel ricorso introduttivo.

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