TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2020-01-23, n. 202000024
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Pubblicato il 23/01/2020
N. 00024/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00010/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento n. 333-D/220997-339 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti del Ministero dell’Interno, notificato in data 5.11.2019, con il quale è stata dichiarata la irricevibilità dell’istanza presentata dal ricorrente in data 3.10.2019;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, servizio sovrintendenti, assistenti ed agenti;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2020 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la domanda cautelare presenti ragionevoli profili di fondatezza atteso che:
- la Commissione Medico Ospedaliera con verbale del 23 settembre 2019 ha integrato il giudizio medico legale contenuto nel verbale del 14 febbraio 2018 precisando che il ricorrente è “impiegabile nell’Amministrazione civile del Ministero dell’Interno” oltre che nelle “altre Amministrazioni dello Stato” ;
- a seguito di tale integrazione, il ricorrente, che sulla scorta del primo verbale aveva già presentato domanda di transito in altre Amministrazioni, ha presentato tempestivamente una nuova istanza chiedendo di poter transitare nei ruoli civili del Ministero dell’Interno;
Rilevato, altresì, che l’amministrazione aveva comunque omesso di verificare l’effettiva possibilità di fare transitare il ricorrente, dichiarato permanente inabile al servizio nei ruoli della Polizia di Stato, nel ruolo del personale civile del Ministero dell’Interno;
Ritenuto, infatti che, data la natura di diritto soggettivo del transito nei ruoli civili del personale di polizia dichiarato permanentemente inabile al servizio, l’Amministrazione sia tenuta a verificare l’effettiva possibilità di disporre il ricollocamento dell’interessato in altri ruoli, anche diversi da quelli dallo stesso indicati nella richiesta di transito (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 3203/2019);
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare proposta ai fini del riesame da parte dell’amministrazione resistente della posizione del ricorrente, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione della presente ordinanza o, se precedente, dalla sua comunicazione in via amministrativa;
Ritenuto, infine, che le spese della presente fase del giudizio possano essere interamente compensate tra le parti costituite.