TAR Napoli, sez. VII, sentenza breve 2014-01-30, n. 201400702
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N. 00702/2014 REG.PROV.COLL.
N. 05706/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2013, proposto da:
S G, rappresentata e difesa dall'avv. A D L, con domicilio eletto presso Antonio Sasso in Napoli, via Toledo n. 156;
contro
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia, in persona del rispettivo legale rapp.te p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11;
Comune di Piano di Sorrento in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Romina Pontecorvo, con domicilio eletto presso Segreteria TAR Campania/Napoli, p.zza Municipio, Napoli;
per l’annullamento del parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Napoli e Provincia prot. n.18620 del 28 giugno 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni statali e comunali intimate;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) la ricorrente, proprietaria di un immobile articolato su tre livelli ad uso abitazione sito nel territorio del Comune di Sorrento alla via Mortora San Liborio n. 7 (foglio 6, particella 1387), avendo realizzato in relazione al medesimo fabbricato alcune opere abusive (in particolare: veranda in ampliamento del piano terra e mutamento della destinazione d’uso del sottotetto) presentava istanza di condono ai sensi della legge n. 724 del 1994;
b) con atto in data 14 giugno 2012 la Soprintendenza statale esprimeva parere favorevole limitatamente al mutamento di destinazione d’uso del sottotetto, con esclusione dunque della veranda;
c) veniva successivamente presentata una nuova soluzione progettuale, con riduzione di superficie e volume della ridetta veranda, sulla quale la Soprintendenza esprimeva parere favorevole “a condizione che, al fine di un migliore inserimento, il volume veranda venga ridotto: il lato lungo non dovrà superare mt.