TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400928
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 16/07/2024
N. 00928/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00266/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 266 del 2024, proposto dalla:
- Alcyone Sol S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G A, G T e G V, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, rappresentati e difesi,
ope legis
, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Brindisi;
per l’accertamento e la declaratoria
- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto all’obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater , D.lgs. n. 152/2006, per la costruzione ed esercizio dell’impianto agri-voltaico denominato ‘Lotto 2A’, di potenza nominale pari a 63,86 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne e Brindisi, previa occorrendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNIEC - PNRR;
- nonché dell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi;
e per la conseguente condanna
- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA, nominando sin d’ora un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento, previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC - PNRR ad adottare lo schema di provvedimento, con riserva di azione per la condanna al risarcimento di tutti i danni;
nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento in parte qua :
- della nota prot. n. 121311 ( e non n. 121290, come scritto in alcuni atti della causa ) del 25 luglio 2023 del MASE, nella sola parte in cui ha comunicato alla ricorrente di non poter emettere il provvedimento di VIA, nonostante siano scaduti i termini perentori ex lege previsti;
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 27 giugno 2024 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la società ricorrente, riassumendo davanti a questo Tribunale un ricorso originariamente, e in specie il 23 ottobre/2 novembre 2023, proposto al TAR per il Lazio, poi dichiaratosi incompetente, si duole del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ( originariamente Ministero della Transizione Ecologica ) a fronte dell’istanza ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 avanzata dalla stessa ricorrente in data 27 gennaio 2023 per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale in relazione al progetto di impianto agri-voltaico descritto in epigrafe.
- essa censura inoltre, ove occorra, la nota in data 25 luglio 2023, prot. n. 0121311 ( e non n. 121290, come scritto in alcuni atti della causa ), con la quale il MASE “ evidenzia(va) che, come stabilito dall’art.