TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400928

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2024-07-16, n. 202400928
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400928
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 00928/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00266/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso r.g. n. 266 del 2024, proposto dalla:
- Alcyone Sol S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avv.ti G A, G T e G V, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero della Cultura, rappresentati e difesi, ope legis , dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima domiciliati;
- il Comune di Brindisi;

per l’accertamento e la declaratoria

- dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica rispetto all’obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 25, comma 2- quater , D.lgs. n. 152/2006, per la costruzione ed esercizio dell’impianto agri-voltaico denominato ‘Lotto 2A’, di potenza nominale pari a 63,86 MW, comprensivo delle opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Mesagne e Brindisi, previa occorrendo la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Commissione Tecnica PNIEC - PNRR;

- nonché dell’inerzia nell’attivazione dei relativi poteri sostitutivi;

e per la conseguente condanna

- del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a concludere il procedimento con l’emanazione del provvedimento di VIA, nominando sin d’ora un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempimento, previa occorrendo la condanna della Commissione Tecnica PNIEC - PNRR ad adottare lo schema di provvedimento, con riserva di azione per la condanna al risarcimento di tutti i danni;

nonché, per quanto occorrer possa, per l’annullamento in parte qua :

- della nota prot. n. 121311 ( e non n. 121290, come scritto in alcuni atti della causa ) del 25 luglio 2023 del MASE, nella sola parte in cui ha comunicato alla ricorrente di non poter emettere il provvedimento di VIA, nonostante siano scaduti i termini perentori ex lege previsti;

- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura.

Visti gli atti della causa.

Relatore alla camera di consiglio del 27 giugno 2024 il Cons. E M, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.


FATTO e DIRITTO

1.- Premesso che:

- la società ricorrente, riassumendo davanti a questo Tribunale un ricorso originariamente, e in specie il 23 ottobre/2 novembre 2023, proposto al TAR per il Lazio, poi dichiaratosi incompetente, si duole del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ( originariamente Ministero della Transizione Ecologica ) a fronte dell’istanza ex art. 23 D.Lgs. n. 152/2006 avanzata dalla stessa ricorrente in data 27 gennaio 2023 per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale in relazione al progetto di impianto agri-voltaico descritto in epigrafe.

- essa censura inoltre, ove occorra, la nota in data 25 luglio 2023, prot. n. 0121311 ( e non n. 121290, come scritto in alcuni atti della causa ), con la quale il MASE “ evidenzia(va) che, come stabilito dall’art.

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