TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-01-04, n. 202400077

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2024-01-04, n. 202400077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202400077
Data del deposito : 4 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2024

N. 00077/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03545/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3545 del 2019, proposto da
A L P, rappresentato e difeso dall’Avvocato C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Garibaldi n. 73;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F e G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura comunale in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo;

per l’annullamento

1) della disposizione n. 10 del 10.06.2019, notificata in data 13.06.2019 e rinnovata in data 23.07.2019, con la quale il Comune di Napoli ha ordinato al ricorrente e ad altri, nonché a qualunque occupante sine titulo , lo sgombero delle aree di proprietà comunale site in Napoli, via delle Repubbliche Marinare n. 282, censite al N.C.T. di Napoli al foglio 170, particelle 738 (ex 449, ex 470) e 614 (ex 450, ex 70), nonché diffidando e costituendo gli stessi in mora ai fini del pagamento delle somme dovute e dell’interruzione dei termini di prescrizione;

2) della nota PG/2018/1041742 del 29.11.2018, di diffida al rilascio dell’area di proprietà comunale sita in via delle Repubbliche Marinare, individuata al NCT al foglio 170 particella 614, nonché al pagamento delle somme dovute per la contestata occupazione, messa in mora ed interruzione dei termini di prescrizione;

3) delle risultanze dell’istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti impugnati sub 1) e 2);

4) nonché di ogni altro eventuale atto preordinato, connesso e conseguenziale a quelli impugnati in via principale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4 bis, c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto del giorno 9 novembre 2023 la dottoressa Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I. Il ricorrente detiene un’area ubicata nel Comune di Napoli, via Repubbliche Marinare n. 226 A/C, censita nel NCT del Comune di Napoli al foglio 170, p.lla 614, dove esercita attività di autolavaggio ed autorimessa ad uso pubblico in luogo aperto, sotto la ditta “Autolavaggio S. Cristoforo di L P A”, attività che in precedenza era esercitata dalla madre e poi dal padre, sotto la ditta “Autolavaggio San Cristoforo”, successivamente donata allo stesso.

Sull’area insistono manufatti in muratura costituiti da un unico livello di piano.

I.

1. A seguito degli eventi sismici che negli anni 1980 e 1981 hanno colpito Napoli e Provincia, le aree in questione furono oggetto di un procedimento di espropriazione ex l. n. 219/1980 finalizzato alla realizzazione di aree a verde pubblico e parcheggio da asservire all’attiguo cimitero di San Giovanni a Teduccio, conclusosi con il decreto di esproprio n. 5591 del 04.02.1994 del Sindaco di Napoli, quale Commissario Straordinario di Governo, atto non impugnato.

Anche a seguito del suddetto decreto definitivo di esproprio, il ricorrente ha continuato ad occupare e detenere le aree.

I.

2. Con la nota PG/2018/1041742 del 29.11.2018, il Comune di Napoli ha diffidato il ricorrente al rilascio dei locali e delle aree insistenti su foglio 170 plla 614, occupata sine titulo , nel termine perentorio di giorni 30 dalla sua notifica, e lo ha messo in mora ai fini del pagamento delle somme dovute, con valore anche di interruzione dei termini di prescrizione.

Alla stessa il ricorrente ha dato riscontro con la nota prot. 2018.1107639 del 21.12.2018.

I.

3. Quindi, con disposizione n. 10 del 10.06.2019, il Comune di Napoli ha ordinato lo sgombero da parte di L C, L P A (odierno ricorrente), A A, M E, D L S, M G e chiunque occupasse sine titulo le aree di proprietà comunale site in Napoli, via delle Repubbliche Marinare n. 282, censite al N.C.T. di Napoli al Foglio 170, particelle 738 (ex 449 ex 470) e 614 (ex 450 ex 70), con l’avvertenza che l’infruttuoso decorso del termine avrebbe comportato lo sgombero coattivo e in danno, e ha altresì diffidato e costituito gli stessi in mora ai fini del pagamento delle somme dovute, con interruzione dei termini di prescrizione.

II. Gli ultimi due atti sono stati gravati con il ricorso in epigrafe, affidato ai seguenti motivi di censura:

1) Violazione di legge – violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 – mancanza, insufficienza, genericità della motivazione - eccesso di potere - erronea determinazione dei presupposti di fatto e di diritto, violazione del giusto procedimento - illogicità manifesta - contraddittorietà.

Si lamenta la mancata comunicazione del procedimento, senza che sia stata indicata ragione di impedimento derivante da particolari esigenze di celerità del procedimento.

La partecipazione avrebbe consentito al ricorrente di impedire l’adozione del provvedimento n. 10 del 2019, che sarebbe altresì carente di motivazione.

2) Violazione di legge - competenza dell’A.G.O. sulla richiesta di pagamento di indennità di occupazione sine titulo di beni immobili rientranti nel patrimonio indisponibile del Comune.

Per giurisprudenza costante l’indagine e la pronuncia sulla richiesta di pagamento dell’indennità di occupazione rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.

Si contesta che nel provvedimento è indicato il Giudice amministrativo quale Autorità dinanzi alla quale ricorrere.

3) Eccesso di potere - carenza assoluta di potere - violazione di legge - decadenza della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n. 327/2001 - violazione degli artt. 42, 43 e 97 Cost. e dell’art. 3 comma 1 della l. n. 241/1990 - eccesso di potere per erronea valutazione dei titoli, carenza di attività istruttoria, ingiustizia e illogicità manifeste, contrarietà e contraddittorietà - violazione dell’art. 38 della l. r. 16/2004.

Il provvedimento di sgombero giunge a distanza di 37 anni dall’occupazione (1982) e a distanza di 25 anni dal decreto di espropriazione (1994).

Il vincolo preordinato all’esproprio gravante sulle aree in questione sarebbe da tempo scaduto senza che il Comune abbia proceduto né alla riadozione di un nuovo vincolo né alla riclassificazione di dette aree.

Si richiama la sentenza n. 179 del 20.05.1999, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (per contrasto con l’art. 43, comma 3, della Carta) “del combinato disposto degli artt. 7, numeri 2, 3 e 4, e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consente all’Amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportino l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo.” .

4) Eccesso di potere - mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse privato in considerazione del lasso di tempo intercorso e del legittimo affidamento generato nel privato con riferimento alle autorizzazioni succedutesi nel tempo, legittimanti l’attività attualmente in corso nelle aree oggetto dell’ordinanza di sgombero - violazione della legge n. 724/1994.

Il provvedimento di sgombero non tiene nella dovuta considerazione la circostanza che il ricorrente svolge da circa 40 anni attività di autorimessa ed autolavaggio nell’area in questione e, soprattutto, che la detta attività è stata reiteratamente autorizzata dal Comune di Napoli e dalle altre amministrazioni interessate, come si evince dalla documentazione allegata al ricorso.

L’affidamento incolpevole determinato nel ricorrente in forza del lungo lasso di tempo intercorso e dei molteplici provvedimenti autorizzatori, lo svolgimento ininterrotto dell'attività avrebbero dovuto determinare la necessità di una motivazione particolarmente pregnante ed incisiva da parte dell’Amministrazione comunale, che invece mancherebbe.

Si sostiene infine che “la posizione del ricorrente, la sua legittima aspettativa, troverà forza e sostegno nella richiesta rivolta al giudice ordinario per la domanda di sdemanializzazione tacita al fine di una declaratoria di usucapione dei medesimi immobili oggetti di sgombero, essendo il ricorrente rimasto nel possesso e nella detenzione dei predetti immobili per circa 40 anni.” .

III. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, producendo documentazione ed una memoria difensiva recante controdeduzioni alle doglianze di parte ricorrente.

III.

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