TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401833

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-05-30, n. 202401833
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202401833
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 01833/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00044/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2022, proposto dalle ditte Laterizi Akragas S.r.l. in liquidazione ed Edilscavi S.a.s. di Maglienti Calogera & C., ciascuna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

del Comune di Joppolo Giancaxio, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

- del Decreto Assessoriale del 30.09.2021, pubblicato in Supplemento ordinario alla G.U.R.S. parte I n. 48 del 29.10.2021, recante l’approvazione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento, nella parte in cui il lotto di terreno di proprietà della Laterizi Akragas S.r.l. in liquidazione e concesso in affitto alla Ediliscavi s.a.s. di Maglienti Calogera & C. per l'esercizio dell'attività di cava di argilla è stato individuato nell'ambito del Comune di Joppolo Giancaxio nel Paesaggio Locale 24 - "Colline di Raffadali" ed assoggettato alle prescrizioni 24c (Paesaggio dei sistemi calanchivi delle vallate fluviali del Serre Vocali, Muxarello, Spartipareni, Salto e Monte Famoso - vegetazione calanchiva), con livello di tutela 2 e con divieto espresso di realizzare cave;

- occorrendo, del D.A. n.7 del 29.07.2013 di adozione del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella Provincia di Agrigento, per la parte di interesse delle ricorrenti;

- nonché di tutti gli atti pregressi, connessi e/o conseguenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2024 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Espone parte ricorrente che la società Laterizi Akragas s.r.l. in liquidazione è proprietaria di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Joppolo Giancaxio in Contrada Belvedere, identificato in catasto al foglio di mappa 3, particelle nn.268, 256, 257, 59, 128, 255, 279, 280, 281, 282, 283 e 258. Tale appezzamento è stato concesso in affitto alla società Edilscavi S.a.s di Maglienti Calogera & C., che è titolare dell'autorizzazione della durata di 15 anni n. 10 del 9 agosto 2007, rilasciata dall'Assessorato Regionale all'Industria per la coltivazione sul terreno in questione di una cava di argilla denominata “Belvedere”.

Tanto premesso, con il decreto assessoriale n. 64 GAB del 30 settembre 2021 l’Amministrazione Regionale ha provveduto all’approvazione del Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11, e 15 della provincia di Agrigento, che ha previsto l’inserimento dell'area di cava nel Paesaggio Locale 24 - "Colline di Raffadali", assoggettandola alle prescrizioni 24c (Paesaggio dei sistemi calanchivi delle vallate fluviali del Serre Vocali, Muxarello, Spartipareni, Salto e Monte - vegetazione calanchiva), con sottoposizione al livello di tutela 2 e con divieto espresso di realizzare cave.

2. Per chiedere l’annullamento per la parte di interesse del piano paesaggistico in parola e, ove occorra, anche del precedente decreto assessoriale n. 7 del 29 luglio 2013, di adozione del contestato strumento di pianificazione sono dunque insorte le società ricorrenti con il ricorso in epigrafe, notificato il 27 dicembre 2021 e depositato l’11 gennaio 2022.

Il mezzo di tutela è affidato alle seguenti censure:

- Violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 144 del decreto legislativo 22-01-2004 n. 42;

- Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento dalla causa tipica, irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta.

2.1. Lamenta parte ricorrente che l’avversato piano paesaggistico sarebbe incoerente con il reale stato dei luoghi e non terrebbe conto del fatto che su quell’area insiste già una cava, tale incoerenza sarebbe frutto del difetto di istruttoria e, in particolare, della mancata concertazione nella redazione del Piano Paesaggistico tra l'Amministrazione Regionale ed il Comune di Joppolo Giancaxio. In altri termini, parte ricorrente denunzia che la contestata scelta di pianificazione sarebbe stata la conseguenza della mancata concertazione istituzionale tra la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ed il Comune di Joppolo Giancaxio, oltreché di un’attività ricognitiva inadeguata, che sarebbe dovuta avvenire in contraddittorio con le società ricorrenti con un apposito sopralluogo tecnico congiunto.

A sostegno della presunta irragionevolezza del regime di tutela imposto, parte ricorrente si duole altresì della mancata applicazione dell’art. 143, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 42/2004, con riferimento alla mancata individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico tutelato degli interventi di trasformazione del territorio al fine di realizzare uno sviluppo sostenibile delle aree, da tale norma facendosi discendere la presunta impossibilità per il Piano di precludere, in assenza di divieti imposti dalla legge, lo svolgimento di determinate attività.

Si sostiene infine che, a causa dell’esercizio dell’attività di cava, l’area in questione sarebbe priva dei valori paesaggistici considerati dal Piano avversato.

3. Per

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi