TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-08-28, n. 201910654
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Testo completo
Pubblicato il 28/08/2019
N. 10654/2019 REG.PROV.COLL.
N. 05655/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5655 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E O, R S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensiva,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del giudizio di non idoneità emesso dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici il 29.03.2018, notificato in pari data, nell'ambito del concorso pubblico per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, di seguito riportato: “-OMISSIS-) AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 2, RIF. TABELLA 1, PUNTO 2, LETTERA B DEL DM 30/06/03 N.198 E SS.MM.II. E -OMISSIS-) AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, TABELLA A DEL DPR N.207 DEL 17/12/2015” nonché degli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, compresi tutti i verbali e gli accertamenti medici eseguiti, propedeutici al giudizio di non idoneità impugnato;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/7/2018 :
del decreto n. 333-B/12D.2.17/12217 di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per il reclutamento di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l’assunzione di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017 pubblicato nella G.U. - 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” - n. 40 del 26 maggio 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno - supplemento straordinario n.1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a Serie speciale
"Concorsi ed esami" del 29 maggio 2018 nonché di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza n.3856/2018 che ha respinto la suindicata domanda cautelare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2019 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso introduttivo il signor -OMISSIS- riferisce di aver partecipato al concorso pubblico indetto con decreto del Capo della Polizia del 18.05.2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.40 del 26.05.2017 per il reclutamento di complessivi 1148 allievi agenti della Polizia di Stato.
Dopo aver superato la prova scritta e quella di efficienza fisica, la Commissione Medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici, in data 29.03.2018, lo ha giudicato non idoneo alla procedura con conseguente esclusione dal concorso, per la seguente motivazione “ -OMISSIS-) ai sensi dell’art.3 comma 2 rif tabella 1 punto 2 lettera b del dm 30/06/03 n° 198 e succ mod ed integr e -OMISSIS- %) ai sensi art. 3 comma 1 tabella a) del dpr n° 207 17/12/2015 ”.
Avverso tale giudizio di inidoneità ha proposto ricorso deducendo i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere. Violazione e/o errata applicazione del d.m. 30/06/2003, n.198 nonche’ della lex specialis. Errore di fatto e di diritto. Carenza di motivazione. Ingiustizia manifesta: il giudizio di inidoneità sarebbe illegittimo perché la Commissione avrebbe rilevato la visibilità di un tatuaggio (in origine situato nella -OMISSIS- di modestissime dimensioni, cm 6 x 3,5 circa), trattandosi invece di un tatuaggio in rimozione, ossia di una macchia della pelle a seguito del trattamento chirurgico laser, come da allegata certificazione medica.
2) Eccesso di potere. Violazione e/o errata applicazione del d.p.r.17/12/2007, n.215. Errore di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti: la misurazione della composizione corporea effettuata sul ricorrente in sede di concorso, precisamente il 29.03.2018, con un risultato di indice di -OMISSIS-% Pbf, non sarebbe corrispondente ad ulteriore misurazione effettuata dopo pochi giorni in data 11.4.2018, con metodica bioimpedenziometrica presso struttura medico ospedaliera, con risultato di un indice di massa grassa del 20 %, confermato anche da altro Specialista in Medicina Legale, come da apposita relazione medico-legale allegata.
Pertanto il ricorrente conclude chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato, previa sospensione dell’efficacia dello stesso.
1.1.Si è costituito in giudizio il Ministero intimato per resistere al ricorso con deposito di