TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-02-08, n. 201800088

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-02-08, n. 201800088
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201800088
Data del deposito : 8 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2018

N. 00088/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2011, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via San Lucifero n. 65;

contro

il Comune di Olbia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio Luisa Armandi in Cagliari, via Cugia n. 14;

il Dirigente p.t. del Settore Urbanistica del Comune di Olbia, non costituito in giudizio;

e con l'intervento di

ad opponendum:
F P, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e M V, con domicilio eletto presso il loro studio legale in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

per l'annullamento

del provvedimento n. 53644 del 21 giugno 2011, col quale il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Olbia ha disposto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 453 del 6.10.2008 e dell’autorizzazione edilizia n. 140 del 5.8.2010, di tutti gli ulteriori atti presupposti, conseguenti e/ o comunque connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 gennaio 2018 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Signor F Antonio è proprietario di un vecchio fabbricato rurale, sito in Olbia, loc. "Baldu", su area distinta in Catasto al Fg. 26 mapp. 1420, 1422, 1424, 1426 e 1366 e ricompresa in zona E agricola nelle previsioni dello strumento urbanistico comunale.

Intendendo procedere al recupero di detto immobile, che si trovava in uno stato di grave fatiscenza e presentava serie lesioni strutturali che ne compromettevano la stabilità, in data 1.6.2007 presentava al Comune di Olbia istanza volta al rilascio di concessione edilizia per il suo risanamento igienico-sanitario, allegando tutta la prescritta documentazione.

All'esito dell’istruttoria al Sig. F veniva rilasciata in data 6.10.2008 dal Dirigente del Settore Urbanistica la concessione edilizia n. 453/2008 per il risanamento del fabbricato rurale di cui sopra secondo l'allegato progetto.

Il rilascio della concessione edilizia era stato preceduto dal rilascio da parte dell'Ufficio per la Tutela del Paesaggio del medesimo Comune dell'autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159 D. Lgs. 42/2004 prot. 78783 del 2.10.2008.

Avverso tale titolo edilizio ha proposto ricorso nanti questo TAR, in qualità di proprietario di un fondo confinante, il sig. F P (R.G. 291/2009).

Dopo l’iniziale concessione della misura cautelare, con sentenza n. 1863/2010 il TAR Sardegna, Sezione II, ha respinto nel merito il ricorso suddetto affermando la legittimità della concessione edilizia n. 453/2008.

Nel corso dei lavori il sig. F si avvedeva dell'oggettiva impossibilità, a causa dell'irrimediabile fatiscenza del fabbricato medesimo, di intervenire sulla residua struttura originaria, assolutamente inidonea, stante le tecniche e materiali di costruzione della stessa e lo stato di sua compromissione, a garantire la stabilità, resistenza e coesione minima necessaria dal punto di vista statico.

Al fine di procedere alla demolizione dell'originaria struttura il sig. F chiedeva al Comune di Olbia di rilascio di una concessione in variante alla C.E. 453/2008, richiesta accolta con il rilascio dell'autorizzazione edilizia n. 140/2010 del 5.8.2010.

Anche detta autorizzazione veniva impugnata dinanzi al TAR Sardegna dal sig. P con ricorso R.G. 1008/2010.

Anche detto ricorso è iscritto all’odierno ruolo d’udienza.

Con nota prot. 85470 del 28.7.2010 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Olbia comunicava al F, ex art. 21-nonies della L. 241/1990 e ss.mm.ii, l'avvio del procedimento di annullamento in sede di autotutela dell'autorizzazione edilizia n. 140/2010 del 5.8.2010, asserendo che, alla luce di accertamenti effettuati della Polizia Ambientale e Forestale del Servizio Ispettorato Ripartimentale di Tempio, i lavori di demolizione sarebbero stati iniziati dal F prima del rilascio dell'autorizzazione edilizia n. 140/2010 e, ancora, sostenendo l'intervenuta modifica del piano naturale di campagna.

Malgrado la tempestiva presentazione di osservazioni, con successiva nota prot. 7389 del 24.1.2011 il medesimo Dirigente del Settore Edilizia del Comune di Olbia comunicava al sig. F l'avvio del procedimento di annullamento in sede di autotutela anche della concessione edilizia n. 453/08 del 6.10.2008, contestando che nell'ambito del "risanamento igienico sanitario", autorizzato con la predetta C.E., potesse rientrare la totale demolizione del fabbricato rurale in questione.

Con l'impugnato provvedimento di cui alla nota prot. n. 53644 del 21.6.2011 il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune resistente ha disposto l'annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 453 del 6.10.2008 e dell'autorizzazione edilizia n. 140 del 5.8.2010.

Avverso tale determinazione negativa il sig. F ha proposto il ricorso in esame affidandolo ai seguenti motivi:

VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21-NONIES DELLA L.

7.8.1990N. 241E SS.MM.11. -VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7, 8 E 10 DELLAL. DELLAL.

7.8.1990N. 241E SS.MM.11 - VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DELLA L.

6.8.1967 N. 765 E ART. 7 DELLA L. 29. 7.1939 N. 1497 /1939 E SS.MM.11 - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO DEI FATTI, NONCHÉ PER CARENZA DI MOTIVAZIONE e SVIAMENTO DI POTERE: in quanto non sarebbero indicati con precisione i motivi di illegittimità degli atti oggetto dell’intervento in autotutela. Inoltre mancherebbe nell’avviso di inizio del procedimento ogni riferimento alla data di realizzazione del fabbricato che secondo gli accertamenti dell’Ufficio Vigilanza solo parzialmente sarebbe stato edificato (prevalentemente) in data anteriore al 1.9.1967.

VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21-NONIES DELLA L. 7 .

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