TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202200167

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2022-06-09, n. 202200167
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202200167
Data del deposito : 9 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/06/2022

N. 00167/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
K F, M F e M P, rappresentati e difesi dall'avv. C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto nel suo studio in Trento, via Mazzini, 14;

contro

Comune di S sulla Strada del Vino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale presso la sede in Trento, largo Porta Nuova, 9;

nei confronti

S T, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della “consulenza preliminare ai sensi dell'art. 64 della L.P. 9/2018” dd. 08.03.2021 a firma del Sindaco, prot. in data 10.03.2021 sub n. 0004126 ed inviata via pec il 10.03.2021, avente ad oggetto: “Risposta alla Vs. richiesta di regolarizzazione situazione autorizzativa dell'immobile in p. ed. 224 c.c. S. prot. 826 dd. 20.01.2021” recante la seguente conclusione: “non avendo perfezionato il procedimento mediante il versamento dell'oblazione dovuta e non avendo pertanto emesso la concessione edilizia in sanatoria entro un anno dalla data del parere favorevole della commissione edilizia, il parere stesso decade e il procedimento non può avere seguito”;

- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi comprese le valutazioni dei tecnici della Commissione edilizia comunale menzionate nel provvedimento impugnato e non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della nota dd. 11/12.05.2021 a firma del Segretario comunale reggente, prot. sub n. 0009178 ed inviata via pec il 12.05.2021, avente ad oggetto: “Risposta in riferimento alla richiesta di annullamento in autotutela della Consulenza preliminare ai sensi dell'art. 64 L.P. 9/2018 notificata via pec ns. prot. n. 0006508 dd. 28.04.2021” recante la seguente conclusione: “nel caso in esame, in assenza dei già menzionati presupposti essenziali, ed in particolare in assenza del pagamento dell'oblazione e degli oneri di concessione dovuti, non può ritenersi definita positivamente la domanda di condono a suo tempo presentata dagli interessati, che deve pertanto essere ritenuta improcedibile”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S sulla Strada del Vino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 la consigliere M F E e uditi per le parti i difensori come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con la concessione edilizia n. 18/1986 del 3.4.1986, rilasciata a favore dei signori L e B F, il Comune di S autorizzava la realizzazione del progetto per la “ Ristrutturazione e adattamento fienile ” (p. ed. 224 C.C. S) senza cambio di destinazione d’uso e senza variazione di volume (all.ti da A1 a A5 del Comune).

In data 14.7.1987 i signori L e B F presentavano al Comune di S il progetto di variante per la “ demolizione, ricostruzione e adattamento del fienile ”, in forza di una relazione statica elaborata dall’Ing. V il 28.6.1986, la quale dichiarava l’instabilità statica dell’edificio, come pure del basamento privo di fondazioni e consigliava espressamente di demolire la struttura per motivi statici.

Con concessione edilizia n. 56/1986 del 4.8.1986 il Comune di S autorizzava detto progetto con la specifica prescrizione, stabilita dalla Commissione edilizia nel parere positivo dd. 25.7.1986, che “ la destinazione d’uso non deve essere modificata ” (allegati da B1 a B6 del Comune).

Con dichiarazione di inizio lavori dd. 25.2.1987 i signori L e B F e il direttore lavori dichiaravano di iniziare effettivamente i lavori in data 2.3.1987 (all. B7 del Comune).

Successivamente non seguivano però né la dichiarazione di fine lavori né la richiesta di licenza d’uso.



2. In data 1.3.1995 il signor B F presentava al Comune di S la “ Richiesta di sanatoria per abusi edilizi DM. 649/94 ” per la variazione di destinazione d’uso da agricolo a residenziale della p.ed. 224 C.C. S (all. C1 –C6 del Comune).

Come risulta da detta richiesta di sanatoria:

- veniva eseguito il calcolo dell’oblazione in complessive lire 3.390.120, delle quali – come previsto ex lege – lire 2.000.000 venivano versate in unica soluzione entro il 31.12.1994, mentre il pagamento del restante importo veniva dilazionato in quattro rate di pari importo (lire 347.530 cadauna) con scadenze, rispettivamente, il 13.3.1995, 15.6.1995, 15.9.1995 e 15.12.1995;
va precisato sin d’ora che per dette quattro rate non risulta alcuna documentazione di pagamento;

- veniva eseguito il calcolo degli oneri di concessione in complessive lire 470.850;

- veniva quantificata l’entità dell’abuso in mq (31,39) e in mc (119,70);

- veniva indicata l’epoca dell’abuso;

- veniva localizzata la particella oggetto dell’abuso;

- veniva indicata la tipologia dell’abuso nella seguente: opere realizzate in assenza della licenza edilizia o concessione.

La domanda veniva depositata corredata della seguente documentazione: copie progetto, ricevuta pagamento soluzione iniziale dell’oblazione, documentazione fotografica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’anno dell’abuso, calcolo superficie e volume e relazione tecnica.

Essendo nel frattempo intervenuta la l.p. del 22.6.1995, n. 15 recante le “ Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie e modifiche delle leggi provinciali riguardanti il rilascio del certificato di abitabilità ”, il Comune di S, con nota del Commissario dd. 26.7.1995, prot. 6081, comunicava al signor B F che, in relazione alla richiesta dallo stesso presentata “ ai sensi e nei termini della legge nazionale ”, in ragione del disposto dell’art. 6 della legge provinciale, la stessa veniva considerata presentata “ ai sensi e per gli effetti della L.P. 15/1995 ”.

Considerato, peraltro, che detta legge provinciale era più restrittiva in merito alla sanabilità delle opere abusive, l’istante veniva, inoltre, informato circa la possibilità di ritirare la domanda presentata per poi ripresentarla entro il termine del 25.10.1995 ai sensi della l.p. n. 15/1995, eventualmente, provvedendo di propria iniziativa alla demolizione delle opere o di parti di esse non sanabili ai sensi di detta legge provinciale (all. C7 del Comune).

Ritenendo che l’abuso perpetrato rientri pacificamente tra quelli ritenuti sanabili dalla l.p. n. 15/1995 il signor B F manteneva in essere l’originaria domanda dd. 1.3.1995, presentata in base alla legge nazionale.

Con lettera dd. 13.5.1997 il Sindaco comunicava al signor B F che la Commissione edilizia comunale, nella seduta dd. 29.4.1997, aveva sospeso la pratica in attesa dell’esito di un controllo d’ufficio in relazione alla fascia di rispetto dalla strada comunale (all. C8 e C9 del Comune).

Successivamente, nella seduta dd. 28.11.1997, la Commissione edilizia comunale esprimeva parere favorevole sulla domanda di sanatoria (all. C 10 del Comune).

Nessuna comunicazione, né del verbale di seduta dd. 28.11.1997, né successiva, risulta essere stata indirizzata al signor B F.



3. Nel corso del 2020, i signori K F, M F e M P, attuali proprietari iure hereditatis della p. ed. 224 C.C. S, valutavano - a loro dire - l’opportunità di eseguire dei lavori di ristrutturazione della p.ed. 224 C.C. S, nominando all’uopo un tecnico, e precisamente l’arch. Manuel Zeni.

Da un confronto presso e con gli uffici comunali dd. 13.1.2021, dovevano apprendere che, dal punto di vista urbanistico, l’edificio p.ed. 224 risultava interamente a destinazione agricola, posto che il procedimento di sanatoria di cui alla richiesta dd. 1.3.1995, pur a fronte del positivo parere della Commissione edilizia comunale dd. 28.11.1997, non era giunto a termine.

In data 20.1.2021 i signori K F, M F e M P presentavano al Comune di S, sempre a mezzo del loro tecnico, arch. Manuel Zeni, la relazione tecnico-illustrativa dd. 18.1.2021, svolta in base alla documentazione in possesso dello stesso (all. D1 del Comune).

Nelle more di risposta del Comune di S, l’arch. Manuel Zeni, su delega della ricorrente, signora K F, svolgeva pure istanza di accesso agli atti dd. 10.3.2021 (all. 7 dei ricorrenti), alla quale seguiva il ritiro della documentazione richiesta presso gli uffici comunali.

Con atto dd.

8.3.2021 a firma del Sindaco, prot. in data 10.3.2021 sub n. 0004126, denominato “C onsulenza preliminare ai sensi dell'art. 64 della L.P. 9/2018 ” ed avente ad oggetto: “ Risposta alla Vs. richiesta di regolarizzazione situazione autorizzativa dell'immobile in p. ed. 224 c.c. S. prot. 826 dd. 20.01.2021 ”, il Comune di S, svolte alcune premesse, evidenziava, tra l’altro, che la Commissione edilizia comunale, nella seduta dd. 28.11.1997, aveva espresso parere favorevole al progetto di sanatoria, che il procedimento non si era però concluso con l’emissione della concessione edilizia in sanatoria perché l’oblazione versata (lire 2.000.000) risultava inferiore all’oblazione dovuta di lire 3.390.120, che non risultavano versate le ulteriori 4 rate (previste in scadenza il 15.3.1995, 15.6.1995, 15.9.1995 e il 15.12.1995) e perveniva, dunque, alla seguente conclusione: “ Sentiti i tecnici della Commissione edilizia comunale dichiara

- che non avendo perfezionato il procedimento mediante il versamento dell’oblazione dovuta e non avendo pertanto emesso la concessione edilizia in sanatoria entro un anno dalla data del parere favorevole della commissione edilizia, il parere stesso decade e il procedimento non può avere seguito.

- che l’accatastamento dell’immobile non da titolo ai fini urbanistici ” (all. 1 dei ricorrenti).

Seguiva un ulteriore contatto con il Comune di S nel quale i signori F, laddove non condividessero nel contenuto la consulenza preliminare di cui al precedente punto, venivano verbalmente invitati a presentare osservazioni e deduzioni con argomentazioni giuridiche sui punti di interesse.

Con nota dd. 27.4.2021 (all. 8 dei ricorrenti), i signori F presentavano osservazioni volte a porre in evidenza l’erroneità delle conclusioni a cui era pervenuto il Comune di S;
peraltro, nella consapevolezza che la menzionata consulenza preliminare fosse in realtà un provvedimento definitivo e chiaramente lesivo dei loro interessi, invitavano il Comune di S a rivedere il proprio operato annullando in autotutela la consulenza preliminare ex art. 64 l.p. n. 9/2018;
con l’avvertimento che, in caso contrario, sarebbero stati costretti a tutelare i propri diritti e interessi per le vie giudiziali.

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