TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-05-22, n. 201803340

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-05-22, n. 201803340
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201803340
Data del deposito : 22 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/05/2018

N. 03340/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07012/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7012 del 2010, proposto da V T, rappresentato e difeso dall'avvocato E M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via F.Cilea N.88;

contro

Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura municipale, con domicilio presso i propri uffici in Napoli, piazza Municipio;

per l'annullamento

-della disposizione dirigenziale prot. n. 264 adottata in data 29 luglio 2009 dal Comune di Napoli - Direzione Centrale VI - Riqualificazione Urbana Edilizia Periferie - Servizio Antiabusivismo Edilizio, notificata al ricorrente in data 4 agosto 2010, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere presuntivamente abusive consistenti in una "...recinzione dell'aiuola pubblica di circa mq. 40,00, in corrispondenza della via Giustiniano, eseguita con installazione di una staccionata in legno, di una siepe e di un cancelletto in legno di accesso esclusivo. Tale struttura risulta a servizio dell'abitazione del responsabile..." in quanto eseguite senza alcun titolo;

-di ogni altro atto e/o provvedimento, preordinato, collegato, connesso e conseguenziale se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compreso per quanto di ragione: a) del verbale di sopralluogo redatto dagli agenti di Polizia Municipale dell' U.O.S.A.E. n. 92463/13381/11828/11905/ ED del 24/10/2009, richiamato nella predetta ordinanza;
b) degli atti relativi all'istruttoria tecnica completata il 17.06.2010, ignoti data, numero di protocollo e contenuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa M B C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso regolarmente notificato, V T ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 264 del 29.07.2009, notificata al ricorrente in data 4 agosto 2010, con la quale il Dirigente dell'Ufficio Antiabusivismo Edilizio del Comune di Napoli ordinava, ex art. 35 d.p.r. 380/2001, il ripristino dello stato dei luoghi relativamente a una recinzione realizzata su un’area sita in Napoli, che secondo l’Amministrazione era di proprietà pubblica.

La parte ha ricordato le vicende dominicali del suddetto bene, prospettando che l’area oggi oggetto di contenzioso, successivamente recintata, accedesse ad un bene immobile pervenutogli in donazione dal padre G T, il quale, a sua volta, aveva acquistato dalla GESCAL, con contratto di compravendita a rogito del Notaio Dott. A T del 17 maggio 1972, rep. n. 4143, raccolta n. 1396, stipulato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 1471 del 11.10.1963, l'immobile nel quale risiedeva da tempo sito in via Ticino 6 ma anche l'area di pertinenza, sita in via Giustiniano, da considerare in ragione condominiale, nonchè la quota proporzionale di suolo comune a tutti i fabbricati del vasto complesso immobiliare all'epoca realizzato.

2. La parte ha quindi censurato il provvedimento sotto veri profili di violazione di legge ed eccesso di potere, negando la proprietà comunale delle aree oggetto di recinzione e sottolineando che trattasi di opere comunque irrilevanti da un punto di vista giuridico.

3. Il Comune si è costituito e, appellandosi alla valenza di atto fidefaciente del verbale di accertamento redatto dalla polizia municipale (che afferma che il ricorrente ha recintato un’aiuola pubblica) ha affermato che la parte non ha dimostrato la proprietà del bene e ha chiesto il rigetto del ricorso.

4-. All’udienza straordinaria fissata al 21 febbraio 2018, nell’ambito del programma per lo smaltimento dell’arretrato del T.a.r. Campania, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso va accolto.

Nel contratto di compravendita dell’immobile di via Ticino 6 tra la Gescal e G T (dante causa del ricorrente), del 17 maggio 1972, si dice che “ con l'alloggio suddetto la Gestione Case per Lavoratori vende al predetto acquirente le quote proporzionali dell'edificio compresa l’area di pertinenza da considerare in ragione condominiale come per legge. Nonché la quota proporzionale del suolo circoscritto in giallo comune a tutti i fabbricati;
suolo che comunque la gestione si riserva di trasferire in tutto o i n parte al Comune di Napoli
.”

Il Comune non ha fornito alcuna prova che tale trasferimento sia avvenuto e la circostanza che lo affermino gli agenti della Polizia municipale, in mancanza di documenti sul punto, non costituisce elemento idoneo a consentire l’applicazione dell’art. 35 TUED, che impone la demolizione delle opere realizzate su suolo pubblico.

Detta disposizione, infatti, non è applicabile in mancanza della rigorosa prova del regime pubblico dell’area oggetto di edificazione e tale prova, laddove venga fornita dalla parte privata (considerando che nel processo ammnistrativo vige il principio dispositivo con metodo acquisitivo e quindi anche un principio di prova è valutabile da parte del giudice) non può che spettare all’Amministrazione.

Nel caso di specie, nulla è stato dedotto dal Comune di Napoli, neppure in sede di memorie.

6.Il resto delle censure sono assorbite.

Spese come da dispositivo secondo la regola della soccombenza.

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