TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202002393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2020-11-16, n. 202002393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202002393
Data del deposito : 16 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/11/2020

N. 02393/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01526/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto da Radio Padania soc. coop. a r.l., Società Priverno s.r.l., Società Rmb s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avv. U B, M G, C S e L D, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;

contro

Ministero delle comunicazioni e Ministero dello sviluppo economico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Valerio Villareale, n. 6, sono domiciliati;

nei confronti

Nuova Radio s.p.a., non costituita in giudizio;

per l’annullamento

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento dell’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni prot. n. 33-34-2007/8706/TRR del 15 maggio 2007, notificato il giorno 21 successivo, con il quale si comunica l’avvio del procedimento di disattivazione degli impianti radiofonici siti nelle località: Erice Vetta (TP), a frequenza 96.700 MHz;
Villaseta (AG), a frequenza 90.500 MHz;
C.da Maccari in Noto (SR), a frequenza 93.900 MHz;
Cugno delle Canne in Floridia (SR), a frequenza 90.000 MHz;
Monte S. Giuliano (CL), a frequenza 104.900 MHz;

quanto ai motivi aggiunti:

- del provvedimento dell’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico prot. 034-2007 /19185/TRR del 4 novembre 2008, con cui si preannunciano nuovi accertamenti e la conseguente emissione di ordinanze di disattivazione, nonché l’irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 98, comma 8, del Codice delle Comunicazioni di cui al d.lgs.vo n. 259/03;

- del verbale prat. 010/2010/DIP.TP/02, prot. n°ITS/047-2010/6009/TRR, dell’11 giugno 2010, con cui si contesta l’esercizio, senza autorizzazione, dell’impianto radiofonico a frequenza 96.700 MHz da località Erice - Piano delle Forche (TP);

- dell’ordine di disattivazione di cui al verbale n. 002/2012/Dip. TP, prot. ITS/Sett.re IV/7-2012/1022/TMF del 23 febbraio 2012;

- del verbale prat. 010/2010/DIP.TP/03, prot. n. ITS/047-2010/6009/TRR, dell’11 giugno 2010, di contestazione dell’esercizio, senza autorizzazione, dell’impianto radiofonico a frequenza 90.500 MHz per l'area di servizio Agrigento - Porto Empedocle;

- dell’ordine di disattivazione n. 002/2012/Dip. TP, prot. ITS/Sett.re IV/7-2012/1022/TMF del 23 febbraio 2012.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello stato per il Ministero delle comunicazioni e il Ministero dello sviluppo economico;

Viste le ordinanze cautelari n. 870 del 2010 e n. 340 del 2012;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica in videoconferenza del 9 novembre 2020, il consigliere A L;

Ritenuto e considerato.


FATTO

Con ricorso, notificato il 27 giugno 2007 e depositato il 11 luglio successivo, le società Radio Padania soc. coop. a r.l. e Priverno s.r.l. (quale titolare dell’emittente “Radio Cuore 2”) hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento prot. n. 33-34-2007/8706/TRR del 15 maggio 2007, comunicato il giorno 21 successivo, con cui l’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni ha avviato il procedimento per la disattivazione degli impianti radiofonici ivi indicati, acquisiti con scritture private di permuta del 4 ottobre 2006 e 13 dicembre 2006.

Hanno dedotto i seguenti motivi:

1) Incompetenza conseguente alla violazione dell’art. 8, comma 4, del d.m. del 16 dicembre 2004.

2) Violazione: dell’art. 32 della l. n. 223 del 1990;
dell’art. 1, comma 6, della l. n. 650 del 1996;
dell’art. 3, comma 19, della l. n. 249 del 1997;
dell’art. 1, comma 7, della l. n. 122 del 1998;
dell’art. 1 della l. n. 66 de 2001;
dell’art. 27 del t.u. della radiotelevisione.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 74, comma 2, della l. n. 448 del 2001 e dell’art. 3, comma 5, della l. n. 249 del 1997.

Per il Ministero delle comunicazioni si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.

Con (primo) ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 dicembre 2008 e depositato il 3 febbraio 2009, le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, del provvedimento prot. n. 034-2007/19185/TRR del 4 novembre 2008 con cui l’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni ha nuovamente preannunciato la disattivazione degli impianti radiofonici ivi indicati, acquisiti con scritture private di permuta del 4 ottobre 2006 e 13 dicembre 2006.

Hanno dedotto, oltre a quelli del ricorso introduttivo, i seguenti motivi:

1) Incompetenza funzionale.

2) Eccesso di potere sotto il profilo dell’inosservanza di direttive impartite dall’Amministrazione centrale.

3) Violazione e falsa applicazione: dell’art. 74, comma 2, della l. n. 448 del 2001;
dell’art. 5, comma 5, della l. n 249 del 1997;
dell’art. 42 del d.lgs.vo n. 177 del 2005.

Con (secondo) ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 agosto 2010 e depositato il 7 settembre 2010, le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, dei verbali prat. N. 010/2010/DIP.TP/02 e n. 010/2010/DIP.TP/03, prot. n. ITS/047-2010/6009/TRR dell’11 giugno 2020 dell’Ispettorato territoriale Sicilia del Ministero delle comunicazioni di contestazione dell’esercizio non autorizzato d’impianto radiofonico.

Hanno dedotto, oltre a quelli del ricorso introduttivo, il seguente nuovo motivo:

Incompetenza e inosservanza di direttive dell’organo centrale.

L’Avvocatura dello Stato ha depositato una memoria con cui, precisato che il Ministero delle comunicazioni era confluito in quello dello sviluppo economico ed eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente agli atti oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti, ha chiesto il rigetto del ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, poiché infondato, vinte le spese.

Con ordinanza n. 870 del 24 settembre 2010, l’istanza cautelare è stata respinta.

Con (terzo) ricorso per motivi aggiunti, notificato il 9 agosto 2010 e depositato il 17 maggio 2012, le società ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, vinte le spese, dell’ordine di disattivazione di cui al verbale dell’Ispettorato Sicilia del Ministero dello sviluppo economico n. 002/2012/Dip.TP/02 prot. n. ITS/Sett.re IV/7-2012/1022/TMF del 23 febbraio 2012 per i seguenti motivi:

1) Incompetenza.

2) Eccesso di potere e violazione degli artt. 27 e 98, comma 8, del d.lgs.vo n. 259 del 2003.

3) Eccesso di potere e violazione dell’art. 74, comma 2, della l. n. 448 del 2001.

Con ordinanza n. 340 del 6 giugno 2012, l’istanza cautelare è stata respinta.

All’udienza pubblica in videoconferenza del 9 novembre 2020, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto i provvedimenti con i quali l’Ispettorato Sicilia del Ministero delle comunicazioni (successivamente confluito nel Ministero dello sviluppo economico) ha: comunicato l’avvio del procedimento finalizzato alla disattivazione degli impianti radiofonici trasmittenti acquisiti da Radio Cuore ad opera di Radio Padania (ricorso introduttivo e primi motivi aggiunti);
sanzionato il loro perdurante esercizio (secondi motivi aggiunti);
disposto la disattivazione degli impianti (terzi motivi aggiunti).

Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalla difesa erariale, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo relativamente ai provvedimenti sanzionatori di cui ai secondi motivi aggiunti, i quali rientrano nella cognizione del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, il processo può essere riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

Può, invece, prescindersi dall’inammissibilità del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti, i quali hanno ad oggetto atti endoprocedimentali, in quanto gli stessi, al pari dei terzi motivi aggiunti, sono, comunque, infondati nel merito e vanno rigettati.

Come preannunciato in sede cautelare, il collegio intende, infatti, adeguarsi alla sentenza della VI sezione del Consiglio di Stato n. 2206 dell’8 aprile 2011, con cui è stato rivisto il pronunciamento cautelare favorevole richiamato dalle ricorrenti.

Invero, in tale sentenza si è rilevato che l’impianto oggetto del contestato provvedimento di disattivazione (al pari di quelli oggetto della causa in esame) era stato attivato da Radio Padania ai sensi dell’art. 74, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per il quale “ Fino all’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, i soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale sono autorizzati ad attivare nuovi impianti, su base non interferenziale con altri legittimi utilizzatori dello spettro radioelettrico e nel rispetto delle normative vigenti in materia di emissioni elettromagnetiche, sino al raggiungimento della copertura di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di attivazione degli impianti al Ministero delle comunicazioni ed in mancanza di segnalazioni di interferenze, la frequenza utilizzata si intende autorizzata ”.

Si è, sotto tale profilo, rilevato che tale norma autorizzava taluni soggetti ad attivare nuovi impianti al fine di consentire loro il raggiungimento della copertura di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, ovvero il 60% del territorio nazionale.

È stato poi richiamato l’art. 27, comma 5, del d.lgs.vo 31 luglio 2005, n.177, per il quale “ Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva analogica in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti televisive analogiche e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario ”.

Si è, allora, rilevato che i trasferimenti consentiti da tale norma dovevano tenere conto dei limiti intrinseci all’alienabilità desumibili dall’art. 74, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Si è, in particolare, affermato che quest’ultima norma, laddove consentiva ai soggetti titolari di concessione radiofonica comunitaria in ambito nazionale - nelle more dell’attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica - l’attivazione di nuovi impianti, sino al raggiungimento della copertura di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 249/1997, ovvero il 60% del territorio nazionale, assegnava un beneficio volto a consentire il conseguimento del citato obiettivo di copertura.

Si è, pertanto, concluso nel senso che si sarebbe avuta un’evidente elusione della previsione normativa se si fosse consentito ai soggetti - i quali avevano attivato nuovi impianti al fine di raggiungere la copertura di cui all’art. 3, comma 5, della legge n. 249 del 1997, così fruendo del beneficio contemplato dall’art. 74, comma 2, della legge n. 448 del 2001 - di cedere quegli stessi impianti, con conseguente abbassamento del grado di copertura nazionale dell’emittenza radiofonica.

La sentenza succitata ha, infine, disatteso il motivo di gravame con cui si lamentava l’incompetenza dell’Ispettorato Territoriale ad adottare il provvedimento impugnato, rilevando che la disattivazione degli impianti, quale potere degli organi periferici del Ministero, era prevista e disciplinata dal decreto concessorio, al pari di quanto si verifica nella fattispecie in esame.

Concludendo, il secondo ricorso per motivi aggiunti va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mentre il ricorso introduttivo e gli altri motivi aggiunti vanno rigettati.

Si ritiene di compensare le spese alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali in materia.

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