TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-04-14, n. 202300846
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Testo completo
Pubblicato il 14/04/2023
N. 00846/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Giovanni D'Auria, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fisciano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della diffida a demolire prot. n. 23880 del 15 novembre 2020 e dell’ordinanza di demolizione n. 30 del 16 febbraio 2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. b, e 81 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, notificato il 7 gennaio 2021 e depositato il 15 gennaio 2021 e successivi motivi aggiunti, notificati il 9 aprile 2021 e depositati il 5 maggio 2021, D’Auria Giovanni (in appresso, D. G.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la diffida a demolire prot. n. 23880 del 15 novembre 2020, emessa, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, previo verbale di sopralluogo del 30 ottobre 2020, dal Capo del Settore Tecnico del Comune di Fisciano;- l’ordinanza di demolizione n. 30 del 16 febbraio 2021 (prot. n. 4174), emessa dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune di Fisciano.
2. A sostegno delle impugnazioni proposte, rassegnava svariate censure di violazione di legge e di eccesso di potere.
3. Costituitosi l’intimato Comune di Fisciano, eccepiva, oltre all’infondatezza, l’intervenuta perenzione del ricorso introduttivo e dei relativi motivi aggiunti.
4. All’udienza pubblica del 15 febbraio 2023, la causa era trattenuta in decisione.
5. Venendo ora a scrutinare il ricorso ed i relativi motivi aggiunti, va accreditata l’eccezione di perenzione sollevata dall’amministrazione resistente.
Al riguardo, giova rammentare che: - a norma dell’art. 71, comma 1, cod. proc. amm., «la fissazione dell'udienza di discussione deve essere chiesta da una delle parti con apposita istanza, non revocabile, da presentare entro il termine massimo di un anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione della causa dal ruolo»;- a norma del successivo art. 82, «1. Il ricorso si considera perento se nel corso di un anno non sia compiuto alcun atto di procedura. Il termine non decorre dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 71, comma 1, e finche' non si sia provveduto su di essa, salvo quanto previsto dall'articolo 82.
Dal combinato disposto dei citati artt. 71, comma 1, e 82 cod. proc. amm. la giurisprudenza ha costantemente inferito che la presentazione dell'istanza di fissazione entro il primo anno di pendenza del ricorso sia l’unico atto idoneo e indispensabile ad evitare la perenzione, non essendo sufficiente, a tal fine, che nel corso dell'anno sia stato posto in essere un qualunque altro atto processuale (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2013, n. 3911;sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5077;sez. IV, 13 febbraio 2017 n. 610;14 aprile 2020, n. 2411;TAR Campania, Napoli, sez. IV, 16 maggio 2014, n. 2722;sez. III, 23 marzo 2016, n. 1522;7 febbraio 2019, n. 671;18 gennaio 2022, n. 362;TAR Sicilia, Catania, sez. III, 13 gennaio 2022, n. 63;TAR Lazio, Roma, sez. III, 14 giugno 2022, n. 7856;sez. I, 3 ottobre 2022, n. 12484;sez. II, 5 ottobre 2022, n. 12654).
Nella specie, anche computandosi il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, decorso dal 1° al 31 agosto 2021 (ai sensi dell’art. 1 l. n. 742/1969, nella versione vigente, così come dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014), l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione della causa figura tardivamente presentata dal D. il 22 giugno 2022, ossia dopo lo spirare del termine annuale ex art. 71, comma 1, cod. proc. amm., sia rispetto alla data (15 gennaio 2021) di deposito del ricorso introduttivo sia rispetto alla data (5 maggio 2021) di deposito dei relativi motivi aggiunti.
Di qui l’avvenuta perenzione del ricorso in epigrafe e dei relativi motivi aggiunti e, quindi, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio con essi instaurato, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. b, cod. proc. amm.
6. Quanto alle spese di lite, sono ravvisabili le condizioni per disporne la compensazione tra le parti a norma dell’art. 83 cod. proc. amm., con imputazione del contributo unificato a carico della parte ricorrente.