TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-27, n. 202210694
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/07/2022
N. 10694/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06121/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6121 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Riccardo Gozzi, presso il cui studio in Roma, via Valadier n.36, è elettivamente domiciliata;
contro
Ministero dell'interno, in persona del ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- del giudizio con il quale la ricorrente è stata ritenuta non idonea al servizio, espresso dalla Commissione Medica in data 12.04.2017 notificato alla ricorrente in data 27/04/2017;
- di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica, nominata con D.M. n. 333-B/12E.8(16) del 12.04.2017, per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e precisamente: degli accertamenti effettuati dalla Commissione Medica, mediante somministrazione di test, questionari, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica e attitudinale in capo alla ricorrente; delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché di tutti i connessi giudizi psico-diagnostici;
- del provvedimento, ove già adottato, non notificato - del quale la ricorrente ignora gli estremi di data e di numero nonché il contenuto - di esclusione della ricorrente dal concorso sopra indicato, posto che il giudizio di inidoneità ivi impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione dal concorso; del provvedimento e/o decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del predetto concorso pubblico, ove adottati;
- di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale,
nonché
per l'annullamento/disapplicazione del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio all'ipotesi di inidoneità previste nell'allegata Tabella 1, n. 15 e per il riconoscimento del diritto della ricorrente a partecipare alle ulteriori attività di selezione di cui al concorso citato, e in particolare del diritto a essere ammessa all'accertamento dei requisiti attitudinali e alla valutazione dei propri titoli di servizio ex artt. 10 e 12 del citato bando di concorso ed essere così inserita nella relativa graduatoria;
e, quanto ai motivi aggiunti, per l’annullamento:
- della graduatoria finale e del decreto n.333-B/12E.8.16/8858 del Ministero dell'Interno - Direttore Centrale per le risorse umane - datato 22-06-2017 di approvazione graduatoria finale del Concorso per il reclutamento di n.559 Allievi Agenti in Polizia di Stato, nonchè per l'annullamento di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, conseguenziale a quello sopra