TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-30, n. 202310937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-06-30, n. 202310937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202310937
Data del deposito : 30 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2023

N. 10937/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05995/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5995 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
BE D’IO, NA D’IO, EN D’IO, IE D’IO, LE D’IO e ER PE, rappresentati e difesi dall’avv. Paolo Di Martino, presso il cui studio in Roma, via dell’Orso, 74, sono domiciliati;



contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;



nei confronti



e con l'intervento di

ad adiuvandum
AR LI, rappresentata e difesa dall’avv. Ludovico Bruno, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Paolo Di Martino in Roma, via dell’Orso, 74;



per l'annullamento

(ric.)

- dei decreti direttoriali 21.1.2015, rep. nn. 6 e 7/2015, della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, di revisione dei dd.mm. 2.2.1990 e 12.10.1995, con gli allegati (tra cui planimetrie e piantine della zona interessata, nonché relazione tecnico-scientifica), unitamente alla nota prot. 2212 del 27.1.2015 della Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo nazionale romano e l’area archeologica di Roma, avente a oggetto la richiesta di affissione presso l’Albo del Comune di Roma per il periodo 30.1/13.2.2015, e della nota del Direttore regionale prot. 19952 del 17.12.2014, avente a oggetto “Osservazioni degli interessati”;

- della circolare del Segretario generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 43 del 26.11.2014;

- del verbale della riunione del 3.6.2014 del Comitato regionale di coordinamento;

- della proposta della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, di cui alla nota n. 27848 del 5.8.2014 circa la revisione del d.m. 2.2.1990, e della nota n. 12988 del 12.8.2014 con la quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggio del Lazio ha approvato tale proposta;

- della proposta della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, di cui alla nota n. 30914 del 12.9.2014 circa la revisione del d.m. 12.10.1995, e della nota n. 14313 del 17.9.2014 con la quale la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggio del Lazio ha approvato tale proposta;

- della la nota n. 33721 del 7.10.2014 della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma;

- della nota dell’Ufficio legislativo del Mi.B.A.C, n. 4/12 del 13.7.2012;

- della nota prot. 33170 del 2.10.2014 della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, avente a oggetto richiesta di affissione all’albo pretorio delle proposte di revisione dei dd.mm. del 2.2.1990 e del 12.10.1995;

- degli schemi di rettifica di detti dd.mm. unitamente agli allegati (tra cui planimetrie e piantine della zona interessata);

(mm.aa.)

-della nota n. 4916 del 11.6.2015, di rigetto del ricorso presentato in via amministrativa;

- della nota n. 802 del 13.4.2015 del Segretariato regionale del Lazio;

- del parere del Comitato tecnico scientifico del 5.6.2015;

- dei verbali dei sopralluoghi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata e l’atto di intervento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 16 maggio 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14.4.2015 (dep. il 13.5) gli istanti in epigrafe, nel premettere:

- di essere titolari, in Roma, di alcuni suoli distinti in catasto al fg. 647 (con le particelle specificamente indicate) ubicati all’interno di un’area sita a est di via di Tor tre teste n. 182 e a nord-ovest del comprensorio Tor tre teste - Casa mistica, sottoposta a vincolo (diretto e indiretto) in relazione alla presenza diffusa di beni archeologici, tra i quali l’Acquedotto alessandrino, quest’ultimo tutelato in forma diretta con d.m. 2.2.1990 e con previsione di una fascia di rispetto di 300 metri (150 per lato) lungo tutto il suo tracciato, risultando al contempo individuati con d.m. 12.10.1995, relativo a due ampie zone poste a nord e a sud della fascia di rispetto, altri beni archeologici soggetti a tutela diretta e al contempo un ampio ambito di tutela indiretta affinché sia “pienamente salvaguardata la visuale dell’Acquedotto Alessandrino da ogni parte del comprensorio, in rapporto agli altri elementi di esso e libera da ogni sfondo incongruo mantenendo così le caratteristiche morfologiche, tipografiche e paesaggistiche dell’antico agro romano” (223 ettari da utilizzare a parco con esclusione di qualsiasi tipo di edificazione salvo quella inerente all’attività agricola);

- di aver presentato – a seguito di alcune pronunce giurisdizionali di accoglimento di una serie di ricorsi avverso tali decreti e del sopravvenuto inserimento del PEEP B68 Tor tre teste (delib. Cons. comunale n. 65 del 2006) nel PRG di Roma – istanza di revisione ex art. 128, co. 3, d.lgs. n. 42/2004;

tanto premesso, hanno impugnato (oltre agli altri atti indicati in epigrafe) i decreti di revisione nn. 6 e 7 del 2015, nella parte in cui hanno nuovamente sottoposto le particelle d’interesse a tutela indiretta, deducendo:

I) eccesso di potere per carenza/insufficienza di istruttoria e contraddittorietà e sviamento; carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 128 e 14 d.lgs. n. 42/2004 nonché degli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e attualità ;

II) eccesso di potere per carenza/insufficienza di istruttoria e disparità di trattamento; carenza di motivazione; erronea presupposizione dei fatti ;

III) eccesso di potere per carenza/insufficienza di istruttoria; carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 128 d.lgs. n. 42/2004 nonché degli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, attualità e certezza del diritto .

Si è costituita in resistenza l’amministrazione.

Con ricorso per motivi aggiunti spedito per la notificazione l’8.9.2015 (dep. il 6.10) gli istanti hanno esteso l’impugnazione al provvedimento dell’11.6.2015 (e agli altri atti riportati in epigrafe), di reiezione del ricorso amministrativo proposto avverso la determinazione di revisione del d.m. 12.10.1995, formulando i seguenti motivi (in aggiunta a quelli prospettanti l’illegittimità derivata della nuova determinazione):

I) eccesso di potere per carenza/insufficienza di istruttoria; violazione e falsa applicazione degli artt. 14-16 d.lgs. n. 42/2004 ;

II) eccesso di potere per carenza/insufficienza di istruttoria, contraddittorietà, sviamento e disparità di trattamento; carenza di motivazione ed erronea presupposizione dei fatti; violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 128, 14 e 16 d.lgs. n. 42/2004 nonché degli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza e attualità ;

III) eccesso di potere per carenza/insufficienza di istruttoria; carenza di motivazione; violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 128 d.lgs. n. 42/2004 e degli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost.; violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, adeguatezza, attualità e certezza del diritto; omessa pronuncia .

Con atto spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale l’11.4.2016 (dep. il 29.4) si è costituita in giudizio la sig.ra AR LI, alla quale erano stati notificati sia il ricorso sia i motivi aggiunti, che ha dichiarato di spiegare intervento ad adiuvandum .

All’odierna udienza, in vista della quale le parti hanno prodotto documenti (l’amministrazione) e memorie, il giudizio è stato trattenuto in decisione.

2. Il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti hanno dichiaratamente a oggetto i decreti nn. 6 e 7 del 21.1.2015, con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio ha disposto la “rettifica” rispettivamente: i) del d.m. 2.2.1990, di “tutela

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