TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-10, n. 201200118

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2012-02-10, n. 201200118
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201200118
Data del deposito : 10 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01655/1993 REG.RIC.

N. 00118/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01655/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1655 del 1993, proposto da:
M A L A, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Germani, con domicilio eletto presso Avv. Maurizio Barbieri in Ancona, piazza del Plebiscito, 55;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;
Prefetto di Ascoli Piceno, non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

del decreto emanato dal Prefetto di Ascoli Piceno in data 29.10.1993, con il quale veniva disposta l’espulsione del ricorrente M A L A.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2012 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, M A L A, cittadino uruguaiano, veniva espulso, in data 29.10.1993 dal territorio italiano ai sensi degli artt. 4 c. e 7 c.2 della legge 28.1.1990 n. 39, in quanto lo stesso non era in grado di giustificare la propria presenza sul territorio nazionale, ne disponeva di adeguati mezzi di sostentamento.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata concessione del nulla-osta dell’autorità giudiziaria, essendo il ricorrente sottoposto a procedimento penale.

Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione, che risulterebbe del tutto succinta e apodittica e non considererebbe, in particolare, la circostanza che il ricorrente era in procinto di contrarre matrimonio con una cittadina italiana, tra l’altro in stato di gravidanza.

Si è costituto il Ministero dell’Interno, resistendo al ricorso.

Con ordinanza cautelare n. 941 del 14.12.1993 è stata accolta l’istanza cautelare.

Con ordinanza n. 851 dell’11.11.2011 sono stati acquisiti elementi istruttori.

Alla pubblica udienza del 26.1.2012 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Il ricorso è fondato.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi