TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-02-11, n. 202201693

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-02-11, n. 202201693
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201693
Data del deposito : 11 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/02/2022

N. 01693/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05499/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5499 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio diniego formatosi per effetto dell’inerzia dell’INPS, sede di Roma sulla istanza di accesso del 23 aprile 2021;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente di prendere visione e di estrarre copia dei documenti richiesti con la predetta istanza (copia del documento che rechi il calcolo della pensione;
copia dell’estratto contributivo);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2021 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame, notificato in data 25 maggio 2021 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto la declaratoria dell'illegittimità del silenzio – rifiuto (rectius, silenzio – diniego) formatosi per effetto dell’inerzia dell’INPS, Agenzia di Roma Tiburtino, sulla istanza di accesso del 23 aprile 2021 nonché l'accertamento del suo diritto di prendere visione e di estrarre copia dei documenti richiesti con la predetta istanza;
nel ricorso è stata chiesta anche la condanna della Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio nonché al rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente.

L’I.n.p.s. non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-/2021, pubblicata l’11 novembre 2021, è stato ordinato al ricorrente di depositare, a pena di inammissibilità del ricorso, nel termine di gg. 15 (quindici) dalla comunicazione della predetta ordinanza, la domanda di accesso documentale presentata alla Amministrazione, sulla quale secondo la prospettazione del ricorrente si sarebbe formato il silenzio – diniego;
nel contempo, è stato ordinato all’I.n.p.s. di depositare nel medesimo termine una documentata relazione nella quale si desse conto delle ragioni risultanti dalla istruttoria procedimentale del mancato riscontro alla istanza di accesso presentata dal ricorrente.

In data 13 novembre 2021, la parte ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta;
di contro, l’I.n.p.s. non ha provveduto alla esecuzione degli incombenti richiesti.

Alla Camera di Consiglio del 20 dicembre 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’odierno ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e segg. l. 241/90;
violazione del principio della trasparenza amministrativa;
violazione dell'art. 97 della Costituzione;
richiama anche l’art. 54 della l. n. 88/1989 in materia di accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Con istanza inviata via pec in data 23 aprile 2021, l’avv.to L M, in nome e per conto dell’odierno ricorrente, ha chiesto all’I.n.p.s. – Agenzia di Roma Tiburtino, ai sensi della l. n. 241/1990 e dell’art. 54 della l. n. 88/1989, copia del documento che rechi il calcolo della pensione e copia dell’estratto contributivo, precisando che i documenti richiesti erano “necessari per verificare l’esattezza degli importi attualmente in pagamento, il diritto a supplementi di pensione a ricostituzioni o maggiorazioni previste dalle vigenti leggi in materia previdenziale…”.

La predetta istanza di accesso non è stata riscontrata dall’Amministrazione intimata nel termine di trenta giorni dalla sua presentazione, con conseguente formazione del silenzio - diniego, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della l. n. 241/1990.

Il ricorrente è titolare di una posizione giuridica qualificata e di un interesse diretto, concreto e attuale a verificare (attraverso il richiesto accesso documentale) la propria posizione previdenziale.

Oltre a ciò, l’art. 54 della l. 9 marzo 1989 n. 88 dispone espressamente: “È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta”.

Va conseguentemente ordinato all’I.n.p.s. – Agenzia di Roma Tiburtino, in persona del Direttore responsabile, di consentire al ricorrente l’accesso alla documentazione richiesta;
per l’esecuzione del richiesto accesso documentale si fissa il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Le spese di giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

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