TAR Bari, sez. I, sentenza 2018-12-20, n. 201801659
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Pubblicato il 20/12/2018
N. 01659/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2013, proposto da
R S, rappresentato e difeso dagli avvocati V A, Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto in Bari, Via Abate Gimma, 147
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, Gestione Liquidatoria ex Usl Ba/11 in liquidazione coatta amministrativa, rappresentati e difesi dall'avvocato E T, con domicilio eletto in Bari, Lungomare Starita, 6;
per la condanna
dell’ASL di Bari (già USL BA/11) e della Gestione liquidatoria ex USL BA/11, in solido o, comunque, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire al ricorrente i danni subiti per essergli stato illegittimamente impedito di prestare l'attività di pronta disponibilità dal 1988 ad oggi, nella misura di €. 67.688,42 (lire 131.063.064), oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, o comunque in quell'altra somma, inferiore o superiore che dovesse ritenere più equa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 il dott. A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
Con ricorso ritualmente proposto il sig. R S ha chiesto la condanna dell’ASL di Bari (già USL BA/11) e della Gestione liquidatoria ex USL BA/11, in solido o, comunque, ciascuna per quanto di propria competenza, a risarcire al ricorrente i danni subiti per essergli stato illegittimamente impedito di prestare l'attività di pronta disponibilità dal 1988 ad oggi, nella misura di €. 67.688,42 (lire 131.063.064), oltre interessi e danno da svalutazione monetaria, o comunque in quell'altra somma, inferiore o superiore che si dovesse ritenere più equa.
Il ricorrente, dipendente dell’azienda sanitaria di Bari, ha esposto di aver ricoperto l’incarico di responsabile del servizio di manutenzione degli impianti elettrici dell’ente ospedaliero Di Venere, conferito con provvedimento n. 1102 del 28.9.1979, svolgendo, in particolare, il servizio di pronta disponibilità “ unitamente a tre elettricisti, per garantire il funzionamento delle apparecchiature elettriche dell'Ospedale ” (cfr. pag. 2).
È, tuttavia, accaduto che con provvedimento del 16.11.1988 il Presidente del Comitato di Gestione della ex USL BA/11 ha revocato tale incarico e diffidato il sig. Sale dal prestare il servizio di pronta disponibilità, sostenendo che la normativa sopravvenuta, ossia il DPR 20 maggio 1987, n. 270, ostasse in modo incondizionato all’esercizio del sopra citato servizio perché precluso al personale del ruolo amministrativo, nel cui novero era, appunto, compreso il ricorrente.
Quest’ultimo ha impugnato tale provvedimento innanzi a questo Tribunale, che con sentenza n. 244 del 29 gennaio 2001 ha accolto il ricorso sul presupposto che la struttura riguardante la manutenzione degli impianti elettrici del presidio ospedaliero Di Venere fosse risalentemente da qualificare come “ struttura di emergenza ” a causa dell'esiguo numero del personale tecnico disponibile, ciò fondando la possibilità che anche il personale amministrativo potesse essere designato per il servizio di pronta disponibilità.
Ritenendo che il provvedimento annullato dal TAR avesse “ illegittimamente esautorato il deducente, fin dal 1988, dal servizio di pronta disponibilità, con la conseguente perdita della relativa indennità contrattualmente prevista ” (cfr. pag. 3), il ricorrente ha adito il Tribunale del Lavoro di Bari per ottenere un risarcimento relativo all’impossibilità di “ prestare il servizio di pronta disponibilità dal 1988 ad oggi ”, quantificando tale pregiudizio in “ Euro 67.688,42 (lire 131.063.064) ”, pari all’importo a titolo di indennità di pronta disponibilità (nella misura fissata dai contratti di settore succedutisi negli anni), oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.
Tale giudizio è stato, però, interrotto, una prima volta, in quanto la Gestione liquidatoria dell’ex USL BA/11 è stata posta in regime di liquidazione coatta amministrativa (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 261 del 18.4.2003) e, una seconda volta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 6.2.2007, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della normativa regionale che ha disciplinato l'assoggettamento alla procedura di liquidazione coatta amministrativa delle USL in gestione liquidatoria.
Da ultimo, dopo l’ulteriore riassunzione della causa, il Tribunale del Lavoro di Bari ha dichiarato il difetto di giurisdizione con sentenza n. 9974 del 17.10.2012, declinandola in favore del Giudice Amministrativo, innanzi al quale è stato definitivamente riassunto il giudizio.
Si cono costituite in giudizio, con memoria formale e congiunta, l’ASL di Bari e la Gestione liquidatoria dell’ex USL BA/11.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per il 5 dicembre 2018, il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni (memoria del 31.10.2018) e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
L’art. 18 del DPR 270/1987 prevede che:
- “ il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale ” (comma 1);
- “ il comitato di gestione della unità sanitaria locale è l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi ” (comma 2);
- “ è vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza: (…) a) tutte le figure del ruolo amministrativo ” (comma 12).
Nella specie, il giudicato determinato dalla sentenza n. 244/2001 ha chiarito che la connotazione del presidio ospedaliero Di Venere come “ struttura di emergenza ” deponesse per la legittimazione “ anche di dipendenti amministrativi ” ad espletare il “ servizio di responsabile di gestione ”. Tale pronuncia ha, quindi, stabilito che il ruolo amministrativo, nel quale era ricompreso il ricorrente, non potesse essere pretermesso dalle decisioni afferenti all’attribuzione dell’incarico sopra descritto.
In linea generale, tuttavia, gli artt. 18 e 20 del sopra citato decreto hanno previsto che l’affidamento del servizio di pronta disponibilità presupponga che il Comitato di gestione dell’unità sanitaria locale senta preliminarmente le organizzazioni sindacali e, a seguire, elabori un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla “ dotazione organica e ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi ”.
La necessità di tale piano è stata stimata indispensabile dalla giurisprudenza, ad avviso della quale “ non spetta l'indennità per il servizio di pronta disponibilità al dipendente che abbia reso detto servizio in assenza del piano (…) necessario per l'organizzazione del servizio e la valutazione delle esigenze che ne legittimano l’espletamento ” (cfr. TAR Campania - Napoli, 6 giugno 2008, n. 5390);e parimenti illegittima è stata ritenuta la disciplina del servizio in questione in difetto di una preventiva intesa “ a carattere locale con le organizzazioni sindacali ” (cfr. TAR Campania - Napoli, 23 aprile 1999, n. 1118).
Ciò premesso, occorre rilevare che nel corso del giudizio non è stato provato che, successivamente all’illegittima revoca sanzionata da questo Tribunale, l’attribuzione dell’incarico di responsabile del servizio di pronta disponibilità non potesse che essere conferito al ricorrente;non è stato escluso, cioè, che tale incarico potesse essere, alternativamente, attribuito ad altri dipendenti del ruolo amministrativo (o alle altre figure professionali ammesse dalla normativa speciale);né, infine, è stata allegata prova dell’elaborazione del piano regolato dall’art. 18 del DPR 270/1987 da parte dei vertici dell’azienda sanitaria, da cui sarebbe stato possibile evincere la situazione afferente ai profili professionali presenti nella struttura ove il ricorrente presta servizio.
Essendo, dunque, difettata la dimostrazione necessaria dell’ineludibilità del conferimento proprio al ricorrente, deve ritenersi che la spettanza dell’incarico in questione – e, di riflesso, la maturazione della relativa indennità – non costituisse affatto una certezza, restando nell’alveo della possibilità.
A ciò va aggiunto un profilo che il Collegio stima non secondario, ossia che la sentenza n. 244/2001 si è limitata ad annullare un provvedimento indubbiamente lesivo (perché finalizzato a precludere l’assunzione dell’incarico di responsabilità ai dipendenti del ruolo amministrativo) ma senza nel contempo aver statuito, nei confronti dell’Azienda sanitaria intimata, l’obbligo conformativo di reintegrare il sig. Sale nella funzione precedentemente assolta.
In conclusione, il ricorso va respinto.
La costituzione meramente formale delle Amministrazioni resistenti giustifica la compensazione delle spese processuali.