TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-03-16, n. 202200328
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Pubblicato il 16/03/2022
N. 00328/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00336/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 336 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L A R e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefetto di Milano, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto -OMISSIS-dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno notificato il 23/11/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;
Atteso che, come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stato motivato sul presupposto di condanna per tentata rapina aggravata in concorso, anche in ragione del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza del ricorrente in territorio italiano ove non si è integrato nonostante viva da tempo nel nostro Paese;
Valutata la correttezza dell’operato della Prefettura di Milano che, in sede di adozione del provvedimento oggetto di impugnazione, ha specificato che trattasi di soggetto socialmente pericoloso;
Ritenuto pertanto:
- di respingere la domanda di sospensione;
- di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale,