TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-03-16, n. 202200328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2022-03-16, n. 202200328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202200328
Data del deposito : 16 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2022

N. 00336/2022 REG.RIC.

N. 00328/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00336/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2022 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato L A R e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefetto di Milano, non costituito in giudizio;

Ministero dell'Interno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

del decreto di rigetto -OMISSIS-dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno notificato il 23/11/2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nella Camera di Consiglio del 16 marzo 2022 la relazione del dott. Gabriele Nunziata, ed ivi udito l’Avv. dello Stato come da verbale;

Atteso che, come puntualmente riportato nel provvedimento impugnato, il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno è stato motivato sul presupposto di condanna per tentata rapina aggravata in concorso, anche in ragione del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica che conseguirebbe alla permanenza del ricorrente in territorio italiano ove non si è integrato nonostante viva da tempo nel nostro Paese;

Valutata la correttezza dell’operato della Prefettura di Milano che, in sede di adozione del provvedimento oggetto di impugnazione, ha specificato che trattasi di soggetto socialmente pericoloso;

Ritenuto pertanto:

- di respingere la domanda di sospensione;

- di compensare tra le parti le spese della presente fase processuale,

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