TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-03-26, n. 202400313
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Pubblicato il 26/03/2024
N. 00313/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00541/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 541 del 2009, proposto da
A P, C F e F R F, rappresentati e difesi dall'avvocato A C, con domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Marsala, 12;
contro
Comune di Altidona;
nei confronti
Azienda agricola "De Carolis Antonio e Giuseppe";
per l'annullamento
dell’ordinanza emessa dal Sindaco di Altidona 3/4/2009 prot. 1869, recante rimozione, recupero o smaltimento rifiuti abbandonati in Contrada San Biagio e ripristino stato dei luoghi,
e per
il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere proprietari di un terreno sito in Altidona, Contrada San Biagio, individuato al N.C.T. foglio 5, particelle 10-101, concesso in affitto ad un’azienda agricola.
Allegano, inoltre, di risiedere a Roma e che, dopo essere venuti a conoscenza che su tale terreno erano stati illegittimamente abbandonati dei rifiuti, sporsero denuncia querela-contro ignoti.
Senonché, con l’impugnato provvedimento, in cui si dava atto che non era stato possibile accertare il responsabile dell’abbandono dei rifiuti, i ricorrenti ricevettero l’ordine, in qualità di obbligati in solido, di provvedere, a loro cura e spese, alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti in oggetto, ritenuti pericolosi poiché costituiti da lastre di piombo.
Il provvedimento conteneva anche l’avviso che “nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da quest'Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 50 comma 2 del D.Lgs. n. 22/97”.
I ricorrenti hanno comunque eseguito spontaneamente la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti, attraverso una ditta specializzata, con un esborso di € 4.900,80 documentato attraverso fattura versata in atti. Essi ritengono quindi di avere interesse all’annullamento del provvedimento impugnato anche per ragioni risarcitorie.
Nessuno si è costituito per resistere al gravame.