TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800450
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2018
N. 00450/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00671/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 671 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G A S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti A N e P S, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio della prima in Brescia, Via Privata De Vitalis n. 44;
contro
Comune di Gambara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv.to D B, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso il suo studio in Brescia, Via Diaz n. 13/c;
per l'annullamento
- DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 17/3/2016 N. 40, RECANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU PER L’ANNO 2016.
Motivi aggiunti:
- DELLA DELIBERAZIONE GIUNTALE 19/1/2017 N. 14, RECANTE LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI IMU PER L’ANNO 2017.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gambara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. La ricorrente è proprietaria di alcuni terreni, individuati al Fg. 6 mappali 228 e 222 del NCT ed utilizzati –attraverso il deposito di materiali a cielo aperto – per la realizzazione ed esecuzione di lavori edili e stradali e di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (attività propria della Società).
B. Con deliberazione consiliare 29/9/2011 n. 38, il Comune ha adottato il PGT, successivamente approvato con atto consiliare 26/3/2012 n. 3. Limitatamente al Piano dei Servizi, con deliberazione consiliare 18/6/2013 n. 31 l’amministrazione ha approvato una variante con la quale ha classificato le aree suddette in zona “D – art. 13 comma 7 – NTA PDR – zona produttiva esistente e di espansione” . Il citato articolo sancisce che <<alla data di adozione del presente PGT sono presenti sul territorio comunale due aree, definite dal previgente PRG “zona D3 - Deposito materiali a cielo aperto”; su tali zone, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, il Rapporto di Copertura è limitato al 20% dell’area, in ragione della loro specifica utilizzazione “a cielo aperto”, anziché il 50% come nella generalità delle aree produttive D>> . Nella sostanza, è stato previsto un indice di edificabilità contenuto (20% anziché 50%), giustificato sulla scorta della differente destinazione.
C. Ad avviso di G A, è irragionevole la scelta di determinare il valore al metro quadro del terreno edificabile (dapprima ai fini ICI e successivamente per l’IMU) senza considerare la diversa destinazione e il diverso indice di edificabilità. Con la deliberazione giuntale impugnata (17/3/2016 n. 40), il Comune di Gambara ha approvato i valori delle aree edificabili a fini IMU per l’anno 2016.
D. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione la ricorrente impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo in diritto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 comma 5 del D. Lgs. 504/92, dell’art. 59 comma 1 lett. g) del D. Lgs. 446/97, dell’art. 13 delle NTA del Piano delle Regole del PGT, l’eccesso di potere per irrazionalità, sproporzione, incongruenza e illogicità, istruttoria insufficiente, in quanto:
• il Comune ha stabilito valori eccessivi ed ingiustificati, e in particolare ha individuato un valore di mercato unico per le aree in zona D, senza tenere conto della differente disciplina di regime urbanistico tra aree classificate D ovvero D3;
• lo strumento di pianificazione generale ammette una sotto-classificazione (aree D1, D2, D3) che tiene conto di un diverso rapporto di copertura (e della diversa capacità edificatoria);
• i valori venali delle aree fabbricabili, stabiliti dall’amministrazione, integrano una fonte di presunzioni dedotte dai dati della comune esperienza; si tratta di provvedimenti discrezionali che possono essere sottoposti a sindacato giurisdizionale per profili di illogicità, incongruenza e irrazionalità, come nel caso di specie;
• l’art. 5 del D. Lgs. 504/92 prevede cinque parametri di riferimento, per cui ai fini della determinazione del valore venale si deve tenere conto della zona territoriale di ubicazione, dell’indice di edificabilità, della destinazione d’uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dei prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi caratteristiche analoghe;
• il Comune ha calcolato detto valore omettendo di apprezzare almeno 3 parametri sui 5 indicati, ossia la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, e la destinazione d’uso consentita (posto che in zona D vi sono aree tra loro diseguali per destinazione e rapporto di copertura);
• la Corte costituzionale, nella propria pronuncia n. 41/2008, ha sostenuto che la potenzialità edificatoria dell’area fabbricabile, anche se prevista da strumenti urbanistici in itinere o inattuati, è elemento oggettivo idoneo a influenzare il valore del terreno, e pertanto rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato;
• la scelta di attribuire valore decisivo alle potenzialità edificatorie dell’area rientra nel perimetro della discrezionalità consentita dall’art. 53 della