TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2023-05-30, n. 202309167
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2023
N. 09167/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11372/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11372 del 2019, proposto da
società Massimi Aurelio e Figli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stino A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ladispoli, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato B C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) della Determinazione Dirigenziale n. 1071 del 02/07/2019, a firma del Responsabile Area III – Settore I – Lavori Pubblici, Ambiente, Igiene Urbana Integrata, Ing. Paolo Pravato, avente ad oggetto RIU 52/2019 – Servizio Igiene Urbana Integrata – Proroga Tecnica Contratto Rep. 4596/2014, con la quale l'Amministrazione resistente ha determinato di:
- 1) procedere ad una seconda proroga “tecnica” del Contratto di Appalto Rep. 4596 del 07.01.2014 già in essere con la ricorrente, per un periodo stimato di 56 giorni e, quindi, dal 07.07.2019 al 31.08.2019 e, comunque, non oltre la data di assunzione del servizio da parte del subentrante aggiudicatario della nuova gara;
- 2) di dare atto che il fine della proroga “tecnica” è garantire la continuità della regolare esecuzione di un servizio pubblico essenziale ex art. 97 della Costituzione nelle more della conclusione della nuova procedura di gara;
- 3) durante il periodo della proroga “tecnica” rimangono valide tutte le condizioni del Contratto rep. 4596/2014, del relativo Capitolato d'Oneri ed allegati tecnici, delle varianti intervenute in corso d'opera, comprese le condizioni economiche, fatti salvi gli investimenti per i quali si è concluso il periodo di ammortamento ed i servizi completamente ultimati al 06.01.2019;
- 4) di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: importo euro 929.288,90 iva compresa.
B) della Determinazione Dirigenziale n. 1337 del 08/08/2019, a firma del Responsabile Area III – Settore I – Lavori Pubblici, Ambiente, Igiene Urbana Integrata, Ing. Paolo Pravato, avente ad oggetto RIU 67/2019 – Servizio Igiene Urbana Integrata – Proroga Tecnica Contratto Rep. 4596/2014, con la quale l'Amministrazione resistente ha determinato di:
- 1) procedere ad una ulteriore proroga “tecnica” del Contratto di Appalto Rep. 4596 del 07.01.2014 già in essere con la ricorrente, a decorrere dal 01.09.2019 e fino alla data di assunzione del servizio da parte del subentrante aggiudicatario della nuova gara;
- 2) di dare atto che il fine della proroga “tecnica” è garantire la continuità della regolare esecuzione di un servizio pubblico essenziale ex art. 97 della Costituzione nelle more della conclusione della nuova procedura di gara;
- 3) durante il periodo della proroga “tecnica” rimangono valide tutte le condizioni del Contratto rep. 4596/2014, del relativo Capitolato d'Oneri ed allegati tecnici, delle varianti intervenute in corso d'opera, comprese le condizioni economiche, fatti salvi gli investimenti per i quali si è concluso il periodo di ammortamento ed i servizi completamente ultimati al 06.01.2019;
- 4) dare atto che alla copertura economica del servizio si è provveduto con l'assunzione dell'Impegno n. 1260/2019 sul Cap. 1571/1 e.f. 2019;
C) nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, seppur non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ladispoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2023 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente espone di aver conseguito dal Comune di Ladispoli l’affidamento del servizio di igiene urbana integrata, come da contratto sottoscritto il 7.01.2014 Rep n. 4596, con durata di anni 5 (art. 6, punto 1) e scadenza al 6 gennaio 2019, per un importo pari ad euro 22.930.655,45, oltre Iva come per legge.
Ai sensi dell’art. 6, punto 2. le parti avevano espressamente previsto che “ … qualora allo scadere del presente Contratto di appalto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento del servizio, l’Affidataria dovrà garantire l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte della subentrante. Durante tale periodo di servizio, nel limite massimo di sei mesi rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel presente Contratto e nel relativo capitolato d’oneri ed allegati tecnici”.
Scaduto il termine del quinquennio e non avendo ancora provveduto il Comune a bandire il nuovo esperimento di gara, con Determinazione Dirigenziale n. 2146 del 21/12/2018 il medesimo Comune di Ladispoli determinava di procedere ad una prima proroga “tecnica” del Contratto di Appalto rep. 4596 con la ricorrente per un periodo massimo di 6 mesi e, quindi, fino al 6 luglio 2019.
Nelle more bandiva la gara con DD 478 del 28 marzo 2019.
Con le successive due DD impugnate, l’Ufficio disponeva - rispettivamente - la seconda e la terza proroga tecnica agli stessi patti e condizioni.
Queste ultime,