TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-02-16, n. 202100277

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-02-16, n. 202100277
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100277
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2021

N. 00277/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00486/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 486 del 2020, proposto da
M M, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati I D L, M M, S G e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’esatta ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 1195/2016, pubblicata il 13.04.2016, esecutiva il 27.04.2016, passata in giudicato il 13.10.2016, nella parte con la quale è stato dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rivalutazione contributiva per 1,5 - ex art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992 - ai fini pensionistici, anche per il periodo ulteriore di esposizione qualificata ad amianto relativamente al lasso temporale intercorrente tra il 1.1.1993 ed il 31.12.1998, con conseguente ordine all’I.N.P.S. di aggiornare l’estratto contributivo del ricorrente.


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;

Visto l’art. 4, comma 1, del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla Legge 25 giugno 2020 n. 70;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 gennaio 2021 la dott.ssa A A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente chiede l’esatta ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro n. 1195/2016, pubblicata il 13.04.2016, esecutiva il 27.04.2016, passata in giudicato il 13.10.2016, nella parte recante la declaratoria del suo diritto a conseguire la rivalutazione contributiva per 1,5 - ex art. 13 comma 8 Legge n. 257/1992 - ai fini pensionistici anche per il periodo ulteriore di esposizione qualificata ad amianto relativamente al lasso temporale intercorrente tra il 1.1.1993 ed il 31.12.1998, con conseguente ordine all’I.N.P.S. di aggiornare l’estratto contributivo del ricorrente medesimo.

Il ricorrente lamenta, in particolare, che l’I.N.P.S. “ ha valutato ai fini della rivalutazione solo n. 495 settimane (accreditandone - al 50% - 248 settimane) con una differenza di n. 213 settimane (al 50% = 107 settimane) pari a 2 anni ”, escludendo i periodi di mobilità o Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (e considerando solo i periodi di lavoro effettivi e “regolari” svolti alle dipendenze di varie aziende del gruppo Belleli presso lo stabilimento di Taranto), così ritardando di due anni il pensionamento di vecchiaia anticipato (che, in tesi di parte ricorrente, dando corretta interpretazione al giudicato dell’A.G.O., invece di decorrere a partire dal 1.11.2022 ben potrebbe decorrere dal 1.11.2020), nel mentre la suddetta sentenza dell’A.G.O. (passata in giudicato) “ dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la rivalutazione per 1,5 ex art.13 co. 8 L.257/92 anche del periodo ulteriore di esposizione qualificata ad amianto relativamente al periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1998 ”, senza operare alcun distinguo, a nulla rilevando - dunque - la circostanza che il periodo lavorativo in considerazione abbia visto anche alcuni periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di mobilità.

Il ricorrente chiede, altresì, di fissare la somma di denaro che sarà dovuta dalla parte resistente per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato secondo quanto previsto dall’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a., nonché la nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inottemperanza da parte dell’Amministrazione intimata all’obbligo di conformarsi al giudicato.

In esito alla Camera di Consiglio del 27/10/2020, con ordinanza istruttoria n. 1201 del 09/11/2020, questa Sezione, sospesa ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso di ottemperanza indicato in epigrafe, ha ordinato all’I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , di depositare, presso la Segreteria di questo Tribunale, una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso che, in particolare, confermi o meno l’assunto di parte ricorrente, anzitutto, in punto di fatto, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della predetta ordinanza istruttoria, rinviando la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 14/01/2021.

Il 09/12/2020, si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., depositando, unitamente ad una memoria difensiva, la relazione del Direttore della Sede Provinciale di Taranto dell’Istituto e chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso e, in subordine, che lo stesso sia dichiarato improcedibile, inammissibile e comunque infondato.

L’11/01/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.

Il 13/01/2021, l’I.N.P.S. ha depositato in giudizio note di udienza ex artt. 84 comma 5 Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 e 4 Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e ss.mm.ii., nelle quali ha eccepito la tardività e la inammissibilità della “Memoria” depositata dall’attore solo in data 11 gennaio u.s., in vista della camera di consiglio del 14 gennaio 2021, in violazione del termine di quindici giorni liberi prescritto dal combinato disposto degli artt. 78 e 87 c.p.a., e ribadito la correttezza dell’esecuzione della pronuncia del Giudice del lavoro, ribadendo le pregresse conclusioni in ordine alla richiesta di accertamento e declaratoria che l’I.N.P.S. aveva già dato esecuzione alla sentenza n. 1195/2016 del Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, per l’effetto, di rigetto integrale dell’avverso ricorso in quanto inammissibile e/o improcedibile e/o infondato in fatto e in diritto.

Il 13/01/2021, il ricorrente ha depositato in giudizio note di udienza ex D.L. n. 18/2020 e D.L. n. 28/2020, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza in Camera di Consiglio del 14/01/2021, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

0. - Il ricorso di ottemperanza è infondato nel merito e deve, quindi, essere respinto.

1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario.

Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, n.1195/2016 del 30.3.2016, di cui si chiede l’ottemperanza è passata in giudicato, come da certificazione del Tribunale di Taranto del 05.03.2019.

2. - Tutto ciò premesso, come sopra detto, con il ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio il ricorrente chiede l’esatta ottemperanza alla suddetta sentenza dell’A.G.O. (passata in giudicato) - essenzialmente - nella parte in cui “ dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la rivalutazione per 1,5 ex art.13 co. 8 L.257/92 anche del periodo ulteriore di esposizione qualificata ad amianto relativamente al periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1998 ”, senza operare alcun distinguo, a nulla rilevando, dunque, la circostanza che il periodo lavorativo in considerazione abbia visto anche alcuni periodi di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o di mobilità.

A seguito dell’ordinanza istruttoria n. 1201 del 09/11/2020, l’I.N.P.S. ha depositato in giudizio la richiesta relazione di chiarimenti, in cui afferma di aver provveduto, specificatamente in data 14.4.2016, ad eseguire la sentenza n.1195/2016 dell’A.G.O., disponendo in favore del ricorrente la qualificazione contributiva maggiorata, con riferimento al periodo 01.01.1993 - 31.12.1998, però, “ al netto di 26 settimane relative a Cassa Integrazione Guadagni a zero ore, nelle quali il richiedente, quindi, non ha prestato alcuna attività lavorativa e non ha quindi subito l’esposizione qualificata richiamata dal Giudice del Lavoro ”, mancando il requisito normativo dell’“ esposizione qualificata ”. Ciò in quanto la nozione di " esposizione qualificata " sarebbe stata codificata legislatore con l'art. 47 (“ Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto ”) del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, conv. in Legge 326 del 2003, che, al comma 3, prevede che “ Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ” e, al comma 4, che “ La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL ”.

Il ricorrente, nelle note di udienza del 13/01/2020 (oltrechè nella memoria difensiva dell’11/01/2021) non ha contestato in punto di fatto le asserzioni della P.A. resistente circa l’avvenuta “ qualificazione contributiva maggiorata, con riferimento al periodo 01.01.1993 - 31.12.1998 al netto però di 26 settimane relative a Cassa Integrazione guadagni a zero ore ”, ma si è limitato a contestatare l’esclusione delle 26 settimane di cui sopra, evidenziando come nel computo della qualificazione maggiorata, nella statuizione dell’A.G.O., non sia escluso alcun periodo nell’intervallo temporale decorrente dal 1.1.1993 al 31.12.1998, neanche quello di n. 26 settimane relativo al godimento del su accennato ammortizzatore sociale.

Le doglianze di parte ricorrente, però, non colgono nel segno poiché - a ben vedere - l’A.G.O. nella sentenza n.1195/2016 (passata in giudicato) dichiara il diritto di parte ricorrente a conseguire la rivalutazione contributiva in questione anche “ del periodo ulteriore di esposizione qualificata ad amianto relativamente al periodo dal 1.1.1993 al 31.12.1998 ” (e non “ sic et simpliciter ” del periodo “ dal 1.1.1993 al 31.12.1998 ”), e, siccome, in base all'art. 47, comma 4, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, conv. in Legge n. 326 del 2003, “ La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL ”, nel concreto caso di specie, l’I.N.P.S. la ha condivisibilmente esclusa per le 26 settimane relative a Cassa Integrazione Guadagni, per le quali manca l’apposita certificazione rilasciata dall’I.N.A.I.L. e nelle quali il richiedente, non avendo svolto alcuna attività lavorativa, non ha subito l’“ esposizione qualificata ” richiamata dal Giudice del Lavoro.

3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere respinto.

4. - Sussistono i presupposti di legge (anche avuto riguardo all’assoluta novità di talune delle questioni giuridiche trattate) per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.

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