TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2013-05-14, n. 201304793
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N. 04793/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08276/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8276 del 2012, proposto da: M B H B S B, rappresentato e difeso dall'avv. E I, con domicilio eletto presso Fabio Pontesilli in Roma, via F. Orestano, 21;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato di Roma;
per l'annullamento
silenzio - inadempimento sull'istanza del 31.08.2006 di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 della legge n. 91/1992 (k10/101924) - art. 117 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2013 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che parte ricorrente – avendo presentato istanza per la concessione della cittadinanza italiana in data 31.08.2006 in ordine alla quale l’Amministrazione dell’Interno non si è pronunciata entro la scadenza del termine di giorni 730 previsto dal d.P.R. n.362/1994 e dal d.m. n.228 del 1995 – ha promosso, ex art.117 del C.p.a., la domanda di giustizia in epigrafe al fine far dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza in questione ed ottenere la condanna all’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del relativo procedimento;
Considerato che l’intimata amministrazione, costituitasi in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio, con nota depositata in vista dell’udienza camerale odierna ha comunicato di aver predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza italiana e di aver inviato lo stesso, in data 10.12.2012, “alla firma dei competenti organi", chiedendo pertanto che sia dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in esame;
Considerato che la sopradescritta circostanza impone al Collegio di dichiarare, in sintonia con la propria giurisprudenza al riguardo, la cessazione della materia del contendere. E difatti l’Amministrazione ha ormai adempiuto all’obbligo di conclusione del procedimento sulla stessa incombente con la controfirma del decreto da parte del Ministero dell’interno. Essendo il denunciato stato di inerzia dell’Amministrazione intimata venuto a cessare, si impone una declaratoria in conformità (cfr., ex plurimis, sentt. 1164/2012 e 1077/2012);
Considerato che le spese di giudizio possono compensarsi tra le parti in causa, in quanto la tardiva adozione del provvedimento risulta giustificata dalla complessità dell’istruttoria e dalla difficoltà di gestione dell’enorme quantità di domande di concessione della cittadinanza italiana presentate dai cittadini stranieri, come può agevolmente desumersi dal sito del Ministero dell’Interno.